IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  siano  individuati  dal  Governo  attraverso   un   Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  Programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art.  13,  oltre  a
recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n.  443/2001  e  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato, prevede,  in  particolare,  che  le  opere  medesime  siano
comprese in Intese generali quadro tra  il  Governo  e  ogni  singola
Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i.; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (da ora in avanti CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE»  (da  ora  in
avanti anche «Codice dei contratti pubblici» o  «decreto  legislativo
n. 163/2006»), e s.m.i., e visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura  tecnica  di  missione»
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che reca  un  piano  straordinario  contro  la
mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia  e
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio  2011,
n. 111, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 36 che, al  comma  4,
prevede che entro la data del 30 settembre  2012,  l'Agenzia  per  le
infrastrutture stradali e autostradali subentra ad ANAS S.p.A.  nelle
funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa  data
e che a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali
con le societa' regionali, nonche' con  i  concessionari  di  cui  al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad ANAS S.p.A., quale  ente
concedente, deve intendersi  sostituito,  ovunque  ripetuto,  con  il
riferimento all'Agenzia di cui al comma 1; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  «Proroga
di termini  previsti  da  disposizioni  legislative»,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  24
febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che  in  caso
di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e  del
relativo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  le
attivita' e i compiti gia' attribuiti  alla  «Agenzia  delle  strade»
sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  a
decorrere dal 1° ottobre 2012; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996),  con
la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore
autostradale ed in particolare viene indicata nella  metodologia  del
price-cap  il  sistema  di  determinazione  delle   tariffe   nonche'
stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (G.U.  n.  3/2012),  con  la
quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e), del citato  decreto
legislativo n. 163/2006,  come  integrato  dall'art.  3  del  decreto
legislativo 31 luglio 2007, n.  113,  questo  Comitato  ha  approvato
l'aggiornamento  delle  linee  guida  predisposte  dal  Comitato   di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere -  istituito
con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art.  15,  comma  5,
del decreto legislativo n. 190/2002 (ora trasfuso nel richiamato art.
180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - per  definire  i
contenuti  degli  accordi  che  il  Soggetto  aggiudicatore  di   una
infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in
materia di sicurezza, nonche'  di  prevenzione  e  repressione  della
criminalita'; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39  (G.U.  n.  197/2007),  che
detta  criteri  in  materia  di  regolazione  economica  del  settore
autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 41 (G.U.  S.O.  n.  217/2009),
con  la  quale  questo  Comitato  ha  valutato  favorevolmente,   con
prescrizioni, lo schema di Convenzione unica tra  ANAS  S.p.A.  e  la
societa'  Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova   S.p.A.,   fermo
restando che la stesura definitiva dello stesso avrebbe potuto essere
definita solo dopo  la  conclusione  della  procedura  di  infrazione
allora in corso; 
  Visto che in data 9 luglio 2007 e'  stata  sottoscritta,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286  e  s.m.i,  la
Convenzione unica ricognitiva e novativa della precedente Convenzione
del 1999, che ha a sua volta novato le Convenzioni del 1956, del 1972
e i relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990, 1992; 
  Considerato che la richiamata Convenzione unica comprende,  tra  le
nuove opere, la realizzazione del prolungamento della Autostrada  A31
Valdastico da Piovene Rocchette  alla  Autostrada  A22  del  Brennero
presso Trento, con un costo di euro 1.356.978.548; 
  Considerato che con la delibera 18 novembre 2010, n.  81  (G.U.  n.
95/2011), questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine  all'8°
Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica  2011-2013
che  include,  nella  infrastruttura  «Asse  Stradale  Pedemontano  -
Piemontese, Lombardo, Veneto», il predetto intervento «Autostrada A31
Valdastico nord»; 
  Considerato che l'art. 4 della convenzione di  concessione  prevede
che, «in funzione  della  realizzazione  della  Valdastico  nord,  la
scadenza della concessione e' fissata al 31 dicembre 2026, e  che  in
caso di mancata approvazione del progetto  definitivo  relativo  alla
realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013, verranno
conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei)  mesi  successivi,
gli  effetti  sul  Piano  economico  -  finanziario,  nonche'   sulla
Concessione»; 
  Vista  la  legge  6  giugno  2008  n.  101  di   conversione,   con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  che  dispone,
tra l'altro, l'approvazione ope legis  degli  schemi  di  convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS; 
  Visto che in data 6 ottobre  2008,  con  lettera  n.  130866,  ANAS
S.p.A.  ha  comunicato  ad  Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova
S.p.A che «essendo ad oggi ancora pendente la procedura di infrazione
n. 2006/4419 avviata dalla Commissione dell'Unione Europea in  merito
al rapporto  concessorio  in  essere,  l'efficacia  dello  schema  di
Convenzione  Unica  sottoscritto  resta  comunque  subordinata   alla
chiusura della procedura stessa. Pertanto l'efficacia ope legis dello
schema  di  Convenzione  Unica  sottoscritto  con  Codesta   Societa'
Concessionaria, nonche' i relativi termini contrattuali, decorreranno
dalla  data  di  formale  comunicazione  da  parte  di  ANAS   S.p.A.
dell'avvenuta positiva conclusione da parte della Commissione europea
della procedura da quest'ultima avviata»; 
  Visto che in data 23 luglio 2009  ANAS  e  la  Societa'  Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. hanno sottoscritto un verbale di
accordo integrativo alla Convenzione Unica del 9 luglio 2007  con  il
quale la  societa'  Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova  S.p.A.
relativamente alla  realizzazione  della  «Valdastico  nord»  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera J della Convenzione Unica di cui  sopra,
si e' impegnata «ad affidare a terzi il  100%  (cento  percento)  dei
lavori  di   costruzione   relativi   all'opera   suddetta   mediante
l'espletamento di gare di appalto conformi alle normative comunitarie
in materia di lavori pubblici»; 
  Visto che, con  nota  del  4  novembre  2009,  ANAS  ha  comunicato
l'avvenuta decisione della Commissione Europea, intervenuta in data 8
ottobre 2009, di archiviazione della suddetta procedura di infrazione
n. 2006/4419 e che, pertanto, la Convenzione Unica 9 luglio  2007  e'
divenuta efficace a tutti gli effetti; 
  Visto che con nota del 29 marzo 2010, il Concessionario ha  chiesto
ad ANAS di procedere al riequilibrio del piano,  ai  sensi  dell'art.
11, comma 7, della Convenzione Unica del 9 luglio  2007  optando  per
l'applicazione della formula tariffaria semplificata, di cui all'art.
8-duodecies, comma 2, del citato decreto-legge n. 59/2008, cosi' come
modificato dal decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e trasmettendo lo  schema  di  una
nuova Convenzione Unica sottoscritta con ANAS in data 30 luglio 2010; 
  Considerato che il  citato  art.  2,  comma  202,  della  legge  23
dicembre  2009,  n.  191  prevede  che   all'art.   8-duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  siano  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
data del 31  dicembre  2009,  a  condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano le prescrizioni richiamate dalle  delibere  del  CIPE  di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le  quali
la scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre  2014,
la societa' ANAS S.p.A, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei  concessionari  ai  quali,
allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata  la  concessione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse   derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma». 
  Considerato che questo Comitato, con delibera 18 novembre 2010,  n.
94 (G.U. n. 254/2011), ai sensi del citato art. 2, comma  202,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191  ha  preso  atto  del  predetto  nuovo
schema di  convenzione  unica  30  luglio  2010  tra  ANAS  S.p.A.  e
Autostrada Brescia Padova S.p.A., e ha formulato prescrizioni  intese
ad  assicurare  l'invarianza  di  effetti  sulla  finanza   pubblica,
disponendo tra  l'altro  che  l'art.  4,  comma  2  dello  schema  di
convenzione all'esame, fosse integrato in modo da  chiarire  che,  in
caso di mancata approvazione del progetto  definitivo  relativo  alla
realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013,  venisse
ridefinito dalle parti, entro la medesima data, il valore di subentro
di cui al  successivo  art.  5,  ferma  restando  la  scadenza  della
concessione al 30 giugno 2013, e che  tali  prescrizioni  sono  state
successivamente integrate con la delibera 5 maggio 2011, n. 14  (G.U.
n. 254/2011); 
  Considerato che, con  nota  13  giugno  2012,  n.  22349,  il  Vice
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  comunicato  al
Segretario  di  questo  Comitato  che  la   Societa'   concessionaria
Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. ha a sua  volta
rappresentato  che  non  intendeva  procedere   alla   sottoscrizione
dell'Atto  di  recepimento  delle  prescrizioni  formulate   con   la
succitata delibera n. 94/2010; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'articolo  n.  47,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, modificativo del sopra citato art. 2, comma 202,  della
legge n. 191/2009, lo schema di convenzione unica 30 luglio 2010  non
si intende approvato e rimane quindi in vigore la Convenzione Unica 9
luglio 2007; 
  Considerato che l'opera e' inclusa nell'Intesa generale quadro  tra
Governo e Regione Veneto, sottoscritta in data 16 giugno 2011; 
  Considerato che nella seduta del 21 dicembre 2012  questo  Comitato
ha esaminato, ai sensi dell'art. 1 della legge n.  443/2001,  il  10°
Allegato infrastrutture al Documento  di  economia  e  finanza  (DEF)
2012, che include, nella tabella 0  «Programma  delle  infrastrutture
strategiche»,  nella  infrastruttura  «Asse  Stradale  Pedemontano  -
Piemontese, Lombardo, Veneto» l'intervento «Autostrada A31 Valdastico
nord»  con  un  costo  di  1.923,39  milioni  di   euro   interamente
disponibili; 
  Considerato che, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 1° ottobre 2012, nell'ambito del  Dipartimento  per  le
infrastrutture, gli affari generali e il personale e' stata istituita
la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» (da ora
in avanti anche «SVCA»); 
  Viste le note 11 marzo 2013, n. 7578, 12 marzo 2013,  n.  7737,  14
marzo 2013, n. 8024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha chiesto l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  della
prima  seduta  utile  di   questo   Comitato   dell'argomento   «Asse
autostradale Valdastico» 1°  lotto  funzionale  Piovene  Rocchette  -
Valle   dell'Astico,   trasmettendo   la   relativa    documentazione
istruttoria e fornendo ulteriori chiarimenti; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Considerato che, valutato il progetto preliminare in  esame  per  i
profili tecnici,  e'  stata  ravvisata  l'opportunita'  di  procedere
all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 165 del  Codice  dei
contratti pubblici, nel presupposto che siano sottoposti all'esame di
questo Comitato gli  aspetti  finanziari  e  le  forme  di  copertura
dell'opera, in occasione  della  presentazione  del  piano  economico
finanziario della intera opera «Valdastico nord» da Piovene Rocchette
alla A22 (Trento); 
  Vista la nota 15 marzo 2013, n.  1277,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e posta a base dell'odierna seduta del  Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  che  l'opera  completa  consiste  nel  prolungamento   verso   nord
dell'Asse autostradale A31 Valdastico in parte gia' esistente (tratto
Vicenza - Piovene Rocchette), attraverso la realizzazione del  tratto
di autostrada compreso tra Piovene Rocchette e Trento; 
  che  la  realizzazione  completa  dell'itinerario  consentira'   di
migliorare  il  collegamento  dell'Adriatico  e  del  Veneto  con  il
Trentino  Alto  -  Adige  e,  piu'  a  nord,  con  l'Europa  centrale
attraverso il Brennero; 
  che in sede di Studio di impatto ambientale  sono  state  prese  in
esame sei alternative del tracciato completo,  che  si  differenziano
per la parte in territorio trentino e per i punti di interconnessione
sulla Autostrada A22 del Brennero compresi tra Rovereto e  Lavis,  di
cui cinque con una tratta comune compresa  tra  Piovene  Rocchette  e
l'altopiano di Lavarone, per una lunghezza di 23 km circa, e una  che
si distacca  al  chilometro  7  circa  di  detta  tratta  comune  per
raggiungere direttamente Rovereto; 
  che il progetto preliminare dell'opera  presentato  dalla  Societa'
concessionaria   riguarda   l'alternativa   di   tracciato   completo
denominata T4 Piovene Rocchette - Lastebasse - A22 Besenello (TN); 
  che in data 2 febbraio 2012 Anas S.p.A. ha  trasmesso  il  progetto
preliminare  del  suddetto  tracciato  completo  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  che in data 19 marzo 2012 la Societa' concessionaria, su delega  di
Anas S.p.A., ha  trasmesso  il  progetto  preliminare  del  tracciato
completo ai  soggetti  competenti  e  ha  contestualmente  pubblicato
l'avviso di avvio del procedimento  sui  quotidiani  «Corriere  della
sera», «Il Giornale di Vicenza»  e  «l'Adige»,  poi  reiterato  sugli
stessi quotidiani in data 18 aprile 2012 e in data 13 maggio 2012,  e
ha depositato lo stesso progetto presso i Comuni interessati; 
  che la conferenza di servizi istruttoria si e' tenuta  in  data  24
aprile 2012; 
  che la Provincia autonoma di  Trento,  in  sede  di  conferenza  di
servizi e successivamente con la delibera 22 giugno 2012, n. 1352, ha
espresso  parere  negativo  sulla   localizzazione   dell'opera   nel
territorio di competenza; 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al  fine  di
acquisire il parere della Provincia autonoma di Trento,  in  data  28
gennaio 2013 ha trasmesso alla 5^ sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici la  richiesta  di  espressione  di  parere  ai  sensi
dell'art. 165  comma  6,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.
163/2006; 
  che in data 7 marzo 2013 la 5^ sezione del Consiglio superiore  dei
lavori pubblici ha espresso il richiesto parere, e in particolare: 
    ha valutato i motivi del dissenso  della  Provincia  autonoma  di
Trento; 
    ha preso atto che l'attivita' istruttoria condotta non ha portato
al superamento del dissenso della stessa Provincia; 
    ha  ritenuto  che  le  osservazioni  presentate  dalla  Provincia
autonoma di Trento siano motivate ma che,  sulla  base  di  ulteriori
approfondimenti, possano ritenersi superabili nelle  successive  fasi
progettuali; 
    ha preso atto che la Provincia autonoma di Trento,  nell'adunanza
del 28 febbraio 2013,  cui  hanno  partecipato  anche  rappresentanti
della Regione  Veneto,  ha  manifestato  il  proprio  interesse  allo
sviluppo del collegamento tra il territorio trentino e quello veneto,
articolato in due distinti segmenti, uno identificato  fisicamente  e
progettualmente  in  territorio  veneto  e  l'altro   in   territorio
trentino, identificato quest'ultimo per il  momento  come  «corridoio
autostradale», e la cui definizione a  livello  di  tracciato  potra'
avvenire solo a valle di un  approfondimento  delle  alternative  che
consentano il superamento delle osservazioni alla base  del  dissenso
della Provincia; 
    ha  altresi'  preso  atto  che  la  soluzione  prospettata  dalla
Provincia autonoma di Trento risulta condivisa dalla Regione  Veneto,
la  quale  ha  proposto  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di sottoporre a questo Comitato l'approvazione di un  lotto
funzionale  dell'opera   ubicato   nel   territorio   veneto,   nella
consapevolezza che la condivisione da parte della Provincia  autonoma
di Trento circa lo sviluppo dell'intero collegamento comprendente  il
suddetto  «corridoio  autostradale»,  da  definire,  non  pregiudichi
l'obiettivo di realizzare l'asse autostradale completo; 
    ha valutato che la sopra illustrata ipotesi, pure se da  ritenere
propedeutica alla valutazione di ulteriori  soluzioni  di  tracciato,
non possa al momento essere considerata quale proposta alternativa ai
sensi dell'art. 165, comma 6, lettera a) (in quanto non supportata da
un   progetto   preliminare   e   non   presentata   all'atto   della
manifestazione del dissenso), ma  che,  ai  fini  della  prosecuzione
dell'iter amministrativo, la stessa ipotesi  potra'  essere  istruita
dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti previa acquisizione del relativo progetto preliminare; 
  che il progetto in esame riguarda pertanto il 1°  lotto  funzionale
dell'Asse autostradale Valdastico nord, in territorio  veneto,  e  si
estende dal casello di  Piovene  Rocchette,  attuale  caposaldo  nord
della tratta esistente, al nuovo casello di  Valle  dell'Astico,  per
una lunghezza complessiva di 18,9 km; 
  che il tracciato si sviluppa interamente nella Provincia di Vicenza
e interessa  8  comuni  (Piovene  Rocchette,  Caltrano,  Cogollo  del
Cengio, Velo d'Astico, Arsiero, Valdastico, Rotzo e Pedemonte); 
  che il progetto prevede due caselli, alcune aree di servizio  e  un
centro  di  manutenzione  in  corrispondenza  del  casello  di  Valle
dell'Astico; 
  che sono previsti tratti in galleria per uno  sviluppo  complessivo
di circa 10,7 km e tratti in viadotto per uno sviluppo complessivo di
2,5 km; 
  che  la  sezione  autostradale  prevista  ai  sensi   del   decreto
ministeriale 5 novembre 2001 e' quella di una strada di categoria  A,
autostrada  extraurbana,  con   una   larghezza   complessiva   della
piattaforma stradale di 25,1 m; 
  che la Regione Veneto ha espresso, con delibera di Giunta 7  agosto
2012, n. 1654, parere favorevole di compatibilita' ambientale e,  con
delibera di Giunta 4 dicembre 2012, n. 2451, parere favorevole  sulla
localizzazione; 
  che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare  ha  trasmesso  il  parere  positivo  con   prescrizioni   sulla
compatibilita' ambientale dell'opera con  tracciato  di  progetto  T4
Piovene Rocchette - A22 Besenello, espresso in data 7 dicembre  2012,
dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e
VAS (parere n. 1152); 
  che  nel  corso  dell'istruttoria  della  Valutazione  di   impatto
ambientale sono state esaminate le seguenti  soluzioni  di  tracciato
alternativo: 
    alternativa 1A «Cogollo  del  Cengio»  dal  chilometro  1+328  al
chilometro 12+217, per una lunghezza di 9,850 km, ridotta rispetto al
tracciato  originario,  che  misurava   10,889   km,   con   sviluppo
interamente sulla sinistra  orografica  del  torrente  Astico  e  con
ricollocazione dello svincolo di Velo d'Astico in territorio comunale
di Cogollo del Cengio; 
    alternativa  2  «Pedemonte-Lastebasse»,  che  si   inserisce   in
corrispondenza della progressiva chilometrica 18+617 e interessa solo
parzialmente, per 300 m, il lotto funzionale in esame; 
  che  il  predetto  Ministero  ha  espresso  parere  favorevole  sul
progetto preliminare prescrivendo  lo  sviluppo  della  progettazione
definitiva delle due predette varianti; 
  che con nota 19 dicembre 2012, n. 35316, il Ministero per i beni  e
le  attivita'  culturali   ha   espresso   parere   favorevole,   con
prescrizioni, sul  progetto  preliminare  con  tracciato  T4  Piovene
Rocchette - A22  Besenello,  con  le  varianti  sopra  richieste  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  propone  le
prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede  di  approvazione
del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento
di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; 
sotto l'aspetto attuativo: 
  che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento e'  la  sopra  citata
Struttura  di  vigilanza  sulle   concessionarie   autostradali   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del  decreto
ministeriale 1° ottobre 2012, n. 341; 
  che la modalita' di affidamento e' la concessione di costruzione  e
gestione e che la Societa' Autostrada Brescia - Verona  -  Vicenza  -
Padova  e'  la  concessionaria  in  virtu'   della   convenzione   di
concessione sottoscritta in data 9 luglio 2007; 
sotto l'aspetto finanziario: 
  che il costo  complessivo  dell'opera  «Autostrada  A31  Valdastico
nord», indicato nel 10° Allegato infrastrutture al DEF 2012, e'  pari
a euro 1.923.390.000; 
  che il costo del progetto preliminare del 1°  lotto  funzionale  in
approvazione e' pari a euro 891.638.000 al netto di IVA, di cui  euro
779.579.000 per lavori e oneri per la sicurezza  e  euro  112.059.000
per somme a disposizione; 
  che, con riferimento alla  valorizzazione  delle  prescrizioni,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma che  il  costo
di cui al punto precedente non  tiene  conto  degli  oneri  derivanti
dall'accoglimento delle prescrizioni e che nella successiva  fase  di
progettazione definitiva saranno quantificati gli oneri medesimi,  il
cui importo dara' origine a revisione del piano finanziario ai  sensi
dell'art. 11.2 della vigente convenzione; 
 
                              Delibera 
 
quanto segue, tenuto conto delle motivazioni espresse nel  parere  in
data 7 marzo 2013 della 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, riportate nella precedente presa d'atto. 
1. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare. 
  1.1 Ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo  n.  163/2006  e
s.m.i. e' approvato in  linea  tecnica,  con  le  prescrizioni  e  le
raccomandazioni  di  cui  al  successivo  punto  1.2,   il   progetto
preliminare dell'opera «Autostrada A31 Valdastico  nord  -  1°  lotto
funzionale Piovene Rocchette - Valle dell'Astico», a  esclusione  dei
tratti tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m  a
partire   dalla   progressiva   chilometrica   18+617,   oggetto   di
prescrizione localizzativa da parte  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali. 
  1.2 Le prescrizioni cui e' subordinata l'approvazione del  progetto
sono riportate  nella  prima  parte  dell'allegato  1  alla  presente
delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le
raccomandazioni sono  riportate  nella  seconda  parte  del  predetto
allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar
seguito a qualcuna di dette  raccomandazioni,  fornira'  al  riguardo
puntuale  motivazione  in  modo  da  consentire  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni  e
di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 
  1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e s.m.i., l'importo  di  euro  891.638.000,  come  riportato
nella precedente «presa  d'atto»,  costituisce  il  limite  di  spesa
dell'opera «Autostrada A31 Valdastico  nord  -  1°  lotto  funzionale
Piovene Rocchette - Valle dell'Astico». 
  1.4  L'importo  per  le  eventuali  opere  e  misure   compensative
dell'impatto  territoriale  e  sociale  strettamente  correlate  alla
funzionalita' dell'opera nonche' gli oneri di mitigazione di  impatto
ambientale individuati nell'ambito  della  procedura  di  VIA,  fatte
salve le eventuali ulteriori  misure  da  adottare  nel  rispetto  di
specifici obblighi comunitari, non potra' comunque  superare  il  due
per cento del  citato  limite  di  spesa,  nel  quale  dovra'  essere
contenuta anche l'aliquota forfetaria per l'attuazione  delle  misure
volte  alla  prevenzione  e  repressione  della  criminalita'  e  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui  alla  citata  delibera  n.
58/2011. 
  1.5 La copertura finanziaria del  progetto  in  approvazione  e'  a
carico del piano economico finanziario di cui alla convenzione  unica
di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
e Societa' Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A.. 
2. Ulteriori disposizioni. 
  2.1 In tempo utile e comunque entro il 30 giugno 2013, il Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  dovra'  trasmettere  a  questo
Comitato il progetto definitivo dell'intera tratta  Valdastico  Nord,
al fine di mantenere  la  scadenza  della  concessione  al  2026,  in
ottemperanza all'impegno preso  con  la  Commissione  europea.  Resta
fermo che dovra' essere contestualmente presentato il piano economico
finanziario aggiornato dell'intera  opera,  ai  fini  della  relativa
copertura finanziaria. 
  2.2 Eventuali  maggiori  costi  che  si  dovessero  manifestare  in
relazione all'accoglimento delle  prescrizioni,  in  particolare  con
riferimento  alle  opere  di  mitigazione  e  compensazione  dovranno
trovare copertura all'interno del quadro economico del progetto nella
voce imprevisti. 
  2.3 Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 167, commi 6 e 7,  del
decreto  legislativo  n.  163/2006,  e'  disposta  la  variante   del
tracciato tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m
a partire dalla progressiva chilometrica 18+617, come  richiesto  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  2.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  trasmettera'
a questo Comitato l'atto - sottoscritto dalla «Struttura di vigilanza
sulle concessionarie autostradali» e dalla Societa' concessionaria  -
di rinuncia consensuale allo schema di convenzione unica  siglato  in
data 30 luglio 2010. 
3. Clausole finali. 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti  componenti  il  progetto  preliminare  approvato  con   la
presente delibera. 
  3.2  Il  medesimo  Ministero,  in  sede   di   approvazione   della
progettazione definitiva, provvedera' alla verifica  di  ottemperanza
alle prescrizioni che, ai sensi del  precedente  punto  1.1,  debbono
essere  recepite  in  tale  fase,  ferme  restando  le  verifiche  di
competenza della Commissione VIA. 
  3.3 Il  predetto  Ministero  provvedera'  altresi'  a  svolgere  le
attivita' di supporto  intese  a  consentire  a  questo  Comitato  di
espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle  opere  ad
esso assegnati dalla normativa  citata  in  premessa,  tenendo  conto
delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  3.4 Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della  presente
delibera  sulla  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana  il
Soggetto aggiudicatore dovra' richiedere l'attribuzione del  CUP  per
l'opera approvata al punto 1.1. 
    Roma, 18 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il Segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 163