IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in Intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti CUP); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti anche «Codice dei contratti pubblici» o «decreto legislativo n. 163/2006»), e s.m.i., e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali subentra ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e che a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad ANAS S.p.A., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla «Agenzia delle strade» sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012; Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (G.U. n. 3/2012), con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere - istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora trasfuso nel richiamato art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - per definire i contenuti degli accordi che il Soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonche' di prevenzione e repressione della criminalita'; Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (G.U. n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale; Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 41 (G.U. S.O. n. 217/2009), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, con prescrizioni, lo schema di Convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la societa' Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., fermo restando che la stesura definitiva dello stesso avrebbe potuto essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione allora in corso; Visto che in data 9 luglio 2007 e' stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i, la Convenzione unica ricognitiva e novativa della precedente Convenzione del 1999, che ha a sua volta novato le Convenzioni del 1956, del 1972 e i relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990, 1992; Considerato che la richiamata Convenzione unica comprende, tra le nuove opere, la realizzazione del prolungamento della Autostrada A31 Valdastico da Piovene Rocchette alla Autostrada A22 del Brennero presso Trento, con un costo di euro 1.356.978.548; Considerato che con la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (G.U. n. 95/2011), questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013 che include, nella infrastruttura «Asse Stradale Pedemontano - Piemontese, Lombardo, Veneto», il predetto intervento «Autostrada A31 Valdastico nord»; Considerato che l'art. 4 della convenzione di concessione prevede che, «in funzione della realizzazione della Valdastico nord, la scadenza della concessione e' fissata al 31 dicembre 2026, e che in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013, verranno conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei) mesi successivi, gli effetti sul Piano economico - finanziario, nonche' sulla Concessione»; Vista la legge 6 giugno 2008 n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, che dispone, tra l'altro, l'approvazione ope legis degli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS; Visto che in data 6 ottobre 2008, con lettera n. 130866, ANAS S.p.A. ha comunicato ad Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A che «essendo ad oggi ancora pendente la procedura di infrazione n. 2006/4419 avviata dalla Commissione dell'Unione Europea in merito al rapporto concessorio in essere, l'efficacia dello schema di Convenzione Unica sottoscritto resta comunque subordinata alla chiusura della procedura stessa. Pertanto l'efficacia ope legis dello schema di Convenzione Unica sottoscritto con Codesta Societa' Concessionaria, nonche' i relativi termini contrattuali, decorreranno dalla data di formale comunicazione da parte di ANAS S.p.A. dell'avvenuta positiva conclusione da parte della Commissione europea della procedura da quest'ultima avviata»; Visto che in data 23 luglio 2009 ANAS e la Societa' Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo alla Convenzione Unica del 9 luglio 2007 con il quale la societa' Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. relativamente alla realizzazione della «Valdastico nord» di cui all'art. 2, comma 2, lettera J della Convenzione Unica di cui sopra, si e' impegnata «ad affidare a terzi il 100% (cento percento) dei lavori di costruzione relativi all'opera suddetta mediante l'espletamento di gare di appalto conformi alle normative comunitarie in materia di lavori pubblici»; Visto che, con nota del 4 novembre 2009, ANAS ha comunicato l'avvenuta decisione della Commissione Europea, intervenuta in data 8 ottobre 2009, di archiviazione della suddetta procedura di infrazione n. 2006/4419 e che, pertanto, la Convenzione Unica 9 luglio 2007 e' divenuta efficace a tutti gli effetti; Visto che con nota del 29 marzo 2010, il Concessionario ha chiesto ad ANAS di procedere al riequilibrio del piano, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Convenzione Unica del 9 luglio 2007 optando per l'applicazione della formula tariffaria semplificata, di cui all'art. 8-duodecies, comma 2, del citato decreto-legge n. 59/2008, cosi' come modificato dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e trasmettendo lo schema di una nuova Convenzione Unica sottoscritta con ANAS in data 30 luglio 2010; Considerato che il citato art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che all'art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, siano apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014, la societa' ANAS S.p.A, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma». Considerato che questo Comitato, con delibera 18 novembre 2010, n. 94 (G.U. n. 254/2011), ai sensi del citato art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha preso atto del predetto nuovo schema di convenzione unica 30 luglio 2010 tra ANAS S.p.A. e Autostrada Brescia Padova S.p.A., e ha formulato prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, disponendo tra l'altro che l'art. 4, comma 2 dello schema di convenzione all'esame, fosse integrato in modo da chiarire che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013, venisse ridefinito dalle parti, entro la medesima data, il valore di subentro di cui al successivo art. 5, ferma restando la scadenza della concessione al 30 giugno 2013, e che tali prescrizioni sono state successivamente integrate con la delibera 5 maggio 2011, n. 14 (G.U. n. 254/2011); Considerato che, con nota 13 giugno 2012, n. 22349, il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato al Segretario di questo Comitato che la Societa' concessionaria Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. ha a sua volta rappresentato che non intendeva procedere alla sottoscrizione dell'Atto di recepimento delle prescrizioni formulate con la succitata delibera n. 94/2010; Considerato che, ai sensi dell'articolo n. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificativo del sopra citato art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009, lo schema di convenzione unica 30 luglio 2010 non si intende approvato e rimane quindi in vigore la Convenzione Unica 9 luglio 2007; Considerato che l'opera e' inclusa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta in data 16 giugno 2011; Considerato che nella seduta del 21 dicembre 2012 questo Comitato ha esaminato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, il 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma delle infrastrutture strategiche», nella infrastruttura «Asse Stradale Pedemontano - Piemontese, Lombardo, Veneto» l'intervento «Autostrada A31 Valdastico nord» con un costo di 1.923,39 milioni di euro interamente disponibili; Considerato che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° ottobre 2012, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale e' stata istituita la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» (da ora in avanti anche «SVCA»); Viste le note 11 marzo 2013, n. 7578, 12 marzo 2013, n. 7737, 14 marzo 2013, n. 8024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Asse autostradale Valdastico» 1° lotto funzionale Piovene Rocchette - Valle dell'Astico, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria e fornendo ulteriori chiarimenti; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Considerato che, valutato il progetto preliminare in esame per i profili tecnici, e' stata ravvisata l'opportunita' di procedere all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 165 del Codice dei contratti pubblici, nel presupposto che siano sottoposti all'esame di questo Comitato gli aspetti finanziari e le forme di copertura dell'opera, in occasione della presentazione del piano economico finanziario della intera opera «Valdastico nord» da Piovene Rocchette alla A22 (Trento); Vista la nota 15 marzo 2013, n. 1277, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che l'opera completa consiste nel prolungamento verso nord dell'Asse autostradale A31 Valdastico in parte gia' esistente (tratto Vicenza - Piovene Rocchette), attraverso la realizzazione del tratto di autostrada compreso tra Piovene Rocchette e Trento; che la realizzazione completa dell'itinerario consentira' di migliorare il collegamento dell'Adriatico e del Veneto con il Trentino Alto - Adige e, piu' a nord, con l'Europa centrale attraverso il Brennero; che in sede di Studio di impatto ambientale sono state prese in esame sei alternative del tracciato completo, che si differenziano per la parte in territorio trentino e per i punti di interconnessione sulla Autostrada A22 del Brennero compresi tra Rovereto e Lavis, di cui cinque con una tratta comune compresa tra Piovene Rocchette e l'altopiano di Lavarone, per una lunghezza di 23 km circa, e una che si distacca al chilometro 7 circa di detta tratta comune per raggiungere direttamente Rovereto; che il progetto preliminare dell'opera presentato dalla Societa' concessionaria riguarda l'alternativa di tracciato completo denominata T4 Piovene Rocchette - Lastebasse - A22 Besenello (TN); che in data 2 febbraio 2012 Anas S.p.A. ha trasmesso il progetto preliminare del suddetto tracciato completo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che in data 19 marzo 2012 la Societa' concessionaria, su delega di Anas S.p.A., ha trasmesso il progetto preliminare del tracciato completo ai soggetti competenti e ha contestualmente pubblicato l'avviso di avvio del procedimento sui quotidiani «Corriere della sera», «Il Giornale di Vicenza» e «l'Adige», poi reiterato sugli stessi quotidiani in data 18 aprile 2012 e in data 13 maggio 2012, e ha depositato lo stesso progetto presso i Comuni interessati; che la conferenza di servizi istruttoria si e' tenuta in data 24 aprile 2012; che la Provincia autonoma di Trento, in sede di conferenza di servizi e successivamente con la delibera 22 giugno 2012, n. 1352, ha espresso parere negativo sulla localizzazione dell'opera nel territorio di competenza; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di acquisire il parere della Provincia autonoma di Trento, in data 28 gennaio 2013 ha trasmesso alla 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici la richiesta di espressione di parere ai sensi dell'art. 165 comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006; che in data 7 marzo 2013 la 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il richiesto parere, e in particolare: ha valutato i motivi del dissenso della Provincia autonoma di Trento; ha preso atto che l'attivita' istruttoria condotta non ha portato al superamento del dissenso della stessa Provincia; ha ritenuto che le osservazioni presentate dalla Provincia autonoma di Trento siano motivate ma che, sulla base di ulteriori approfondimenti, possano ritenersi superabili nelle successive fasi progettuali; ha preso atto che la Provincia autonoma di Trento, nell'adunanza del 28 febbraio 2013, cui hanno partecipato anche rappresentanti della Regione Veneto, ha manifestato il proprio interesse allo sviluppo del collegamento tra il territorio trentino e quello veneto, articolato in due distinti segmenti, uno identificato fisicamente e progettualmente in territorio veneto e l'altro in territorio trentino, identificato quest'ultimo per il momento come «corridoio autostradale», e la cui definizione a livello di tracciato potra' avvenire solo a valle di un approfondimento delle alternative che consentano il superamento delle osservazioni alla base del dissenso della Provincia; ha altresi' preso atto che la soluzione prospettata dalla Provincia autonoma di Trento risulta condivisa dalla Regione Veneto, la quale ha proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre a questo Comitato l'approvazione di un lotto funzionale dell'opera ubicato nel territorio veneto, nella consapevolezza che la condivisione da parte della Provincia autonoma di Trento circa lo sviluppo dell'intero collegamento comprendente il suddetto «corridoio autostradale», da definire, non pregiudichi l'obiettivo di realizzare l'asse autostradale completo; ha valutato che la sopra illustrata ipotesi, pure se da ritenere propedeutica alla valutazione di ulteriori soluzioni di tracciato, non possa al momento essere considerata quale proposta alternativa ai sensi dell'art. 165, comma 6, lettera a) (in quanto non supportata da un progetto preliminare e non presentata all'atto della manifestazione del dissenso), ma che, ai fini della prosecuzione dell'iter amministrativo, la stessa ipotesi potra' essere istruita dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa acquisizione del relativo progetto preliminare; che il progetto in esame riguarda pertanto il 1° lotto funzionale dell'Asse autostradale Valdastico nord, in territorio veneto, e si estende dal casello di Piovene Rocchette, attuale caposaldo nord della tratta esistente, al nuovo casello di Valle dell'Astico, per una lunghezza complessiva di 18,9 km; che il tracciato si sviluppa interamente nella Provincia di Vicenza e interessa 8 comuni (Piovene Rocchette, Caltrano, Cogollo del Cengio, Velo d'Astico, Arsiero, Valdastico, Rotzo e Pedemonte); che il progetto prevede due caselli, alcune aree di servizio e un centro di manutenzione in corrispondenza del casello di Valle dell'Astico; che sono previsti tratti in galleria per uno sviluppo complessivo di circa 10,7 km e tratti in viadotto per uno sviluppo complessivo di 2,5 km; che la sezione autostradale prevista ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2001 e' quella di una strada di categoria A, autostrada extraurbana, con una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 25,1 m; che la Regione Veneto ha espresso, con delibera di Giunta 7 agosto 2012, n. 1654, parere favorevole di compatibilita' ambientale e, con delibera di Giunta 4 dicembre 2012, n. 2451, parere favorevole sulla localizzazione; che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni sulla compatibilita' ambientale dell'opera con tracciato di progetto T4 Piovene Rocchette - A22 Besenello, espresso in data 7 dicembre 2012, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (parere n. 1152); che nel corso dell'istruttoria della Valutazione di impatto ambientale sono state esaminate le seguenti soluzioni di tracciato alternativo: alternativa 1A «Cogollo del Cengio» dal chilometro 1+328 al chilometro 12+217, per una lunghezza di 9,850 km, ridotta rispetto al tracciato originario, che misurava 10,889 km, con sviluppo interamente sulla sinistra orografica del torrente Astico e con ricollocazione dello svincolo di Velo d'Astico in territorio comunale di Cogollo del Cengio; alternativa 2 «Pedemonte-Lastebasse», che si inserisce in corrispondenza della progressiva chilometrica 18+617 e interessa solo parzialmente, per 300 m, il lotto funzionale in esame; che il predetto Ministero ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare prescrivendo lo sviluppo della progettazione definitiva delle due predette varianti; che con nota 19 dicembre 2012, n. 35316, il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto preliminare con tracciato T4 Piovene Rocchette - A22 Besenello, con le varianti sopra richieste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; sotto l'aspetto attuativo: che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento e' la sopra citata Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto ministeriale 1° ottobre 2012, n. 341; che la modalita' di affidamento e' la concessione di costruzione e gestione e che la Societa' Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova e' la concessionaria in virtu' della convenzione di concessione sottoscritta in data 9 luglio 2007; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo dell'opera «Autostrada A31 Valdastico nord», indicato nel 10° Allegato infrastrutture al DEF 2012, e' pari a euro 1.923.390.000; che il costo del progetto preliminare del 1° lotto funzionale in approvazione e' pari a euro 891.638.000 al netto di IVA, di cui euro 779.579.000 per lavori e oneri per la sicurezza e euro 112.059.000 per somme a disposizione; che, con riferimento alla valorizzazione delle prescrizioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma che il costo di cui al punto precedente non tiene conto degli oneri derivanti dall'accoglimento delle prescrizioni e che nella successiva fase di progettazione definitiva saranno quantificati gli oneri medesimi, il cui importo dara' origine a revisione del piano finanziario ai sensi dell'art. 11.2 della vigente convenzione; Delibera quanto segue, tenuto conto delle motivazioni espresse nel parere in data 7 marzo 2013 della 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, riportate nella precedente presa d'atto. 1. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare. 1.1 Ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e' approvato in linea tecnica, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.2, il progetto preliminare dell'opera «Autostrada A31 Valdastico nord - 1° lotto funzionale Piovene Rocchette - Valle dell'Astico», a esclusione dei tratti tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617, oggetto di prescrizione localizzativa da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 1.2 Le prescrizioni cui e' subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 891.638.000, come riportato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'opera «Autostrada A31 Valdastico nord - 1° lotto funzionale Piovene Rocchette - Valle dell'Astico». 1.4 L'importo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera nonche' gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari, non potra' comunque superare il due per cento del citato limite di spesa, nel quale dovra' essere contenuta anche l'aliquota forfetaria per l'attuazione delle misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla citata delibera n. 58/2011. 1.5 La copertura finanziaria del progetto in approvazione e' a carico del piano economico finanziario di cui alla convenzione unica di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Societa' Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A.. 2. Ulteriori disposizioni. 2.1 In tempo utile e comunque entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' trasmettere a questo Comitato il progetto definitivo dell'intera tratta Valdastico Nord, al fine di mantenere la scadenza della concessione al 2026, in ottemperanza all'impegno preso con la Commissione europea. Resta fermo che dovra' essere contestualmente presentato il piano economico finanziario aggiornato dell'intera opera, ai fini della relativa copertura finanziaria. 2.2 Eventuali maggiori costi che si dovessero manifestare in relazione all'accoglimento delle prescrizioni, in particolare con riferimento alle opere di mitigazione e compensazione dovranno trovare copertura all'interno del quadro economico del progetto nella voce imprevisti. 2.3 Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, e' disposta la variante del tracciato tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a questo Comitato l'atto - sottoscritto dalla «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» e dalla Societa' concessionaria - di rinuncia consensuale allo schema di convenzione unica siglato in data 30 luglio 2010. 3. Clausole finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera. 3.2 Il medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA. 3.3 Il predetto Ministero provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4 Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Soggetto aggiudicatore dovra' richiedere l'attribuzione del CUP per l'opera approvata al punto 1.1. Roma, 18 marzo 2013 Il Presidente: Monti Il Segretario: Barca Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 163