IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16 relativo al «regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 relativo al «regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2013, recante, tra gli altri, la nomina dell'On. Prof.ssa Maria Chiara Carrozza a Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2013, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'universita' e alla ricerca del dott. Marco Rossi Doria; Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato; Decreta: Art. 1 1. Al dott. Marco Rossi Doria, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate al successivo art. 2. 2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti. 3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.