IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  "Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
Salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della Salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  52  concernente  il
commercio parallelo; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto 9 dicembre 2008, e  successive  modifiche  di  cui
l'ultima in data 3 maggio 2011, con il quale e' stato autorizzato  al
numero  14499  il  permesso  di  commercio  parallelo  del   prodotto
fitosanitario GLADIO, a nome dell'Impresa Rocca Frutta Srl, con  sede
in Gaibana (FE), via Ravenna 1114; 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento  SPORTAK  45  EW  registrato  al  numero  9693,  a   nome
dell'Impresa Basf Italia  Spa,  nonche'  il  decreto  dirigenziale  6
luglio 2012 con il quale il prodotto fitosanitario  in  questione  e'
stato ri-registrato fino al 31 dicembre 2021; 
  Vista la nota del 5 giugno  2013,  con  la  quale  l'Impresa  Rocca
Frutta  Srl  e'  stata  invitata  a  trasmettere  la   documentazione
necessaria per consentire l'adeguamento  del  permesso  di  commercio
parallelo del  prodotto  fitosanitario  GLADIO  alle  condizioni  del
prodotto di riferimento SPORTAK 45 EW; 
  Considerato che un prodotto fitosanitario per  il  quale  e'  stato
rilasciato un permesso di commercio parallelo puo' essere immesso sul
mercato   e   impiegato   solo   conformemente   alle    disposizioni
dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino  alla  data  di
scadenza di quest'ultimo; 
  Ritenuto di dover procedere alla revoca del permesso  di  commercio
parallelo del prodotto  fitosanitario  GLADIO  registrato  al  numero
14499, in quanto l'Impresa titolare non ha ottemperato alle richieste
sopra riportate nei termini stabiliti; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  revocato  il  permesso  di  commercio  parallelo  del  prodotto
fitosanitario GLADIO, registrato al numero 14499, a nome dell'Impresa
Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114. 
  Non e' previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 luglio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello