IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  Regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda  del  23  novembre  2005  presentata  dall'impresa
Agrichem  BV,  con  sede   legale   in   Industrieterrein   Weststad,
Koopvaardijweg 9, Postbus 295, 4900ag, Oosterhout  (Olanda),  diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
Troy 480 contenente la sostanza attiva bentazone; 
  Visto il decreto del 3 aprile 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva bentazone, nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 31 luglio 2011  in  attuazione  della  direttiva
2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000; 
  Visto il decreto del 30 dicembre 2010  di  proroga  della  scadenza
dell'inclusione della sostanza attiva bentazone, nell'allegato I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 16 gennaio  2013  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino  al  31  dicembre
2015, del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 22 gennaio  2013  con  la  quale
sono  stati  richiesti  gli  atti  definitivi  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione 
  Vista la nota pervenuta in data 4 febbraio 2013 da cui risulta  che
l'impresa Agrichem  BV  ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Troy 480 fino  al  31  dicembre
2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
bentazone; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa  Agrichem  BV,  con  sede  legale   in   Industrieterrein
Weststad, Koopvaardijweg 9, Postbus 295, 4900ag, Oosterhout (Olanda),
e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato Troy 480 con la composizione e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente  decreto,  fino  al  31  dicembre
2015,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
bentazone riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l. 1 - 3 - 5 - 6 - 10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo  stabilimento  dell'impresa  estera:  AgriChem  B.V.,
Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13027. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello