IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 28 giugno 2010 presentata  dall'Impresa  Bayer
CropScience Srl, con sede  legale  in  Milano,  viale  Certosa,  130,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato   Confidor   Compact   contenente   la   sostanza   attiva
imidacloprid; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Pisa  -
Dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 luglio  2019  in  attuazione  della  direttiva
2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008; 
  Visto il decreto del 15 ottobre  2010  che  modifica  l'allegato  I
della direttiva 91/414/CEE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le
disposizioni specifiche relative ad alcune sostanze  attive  tra  cui
l'imidacloprid,  in  attuazione  della  direttiva  2010/21/UE   della
Commissione del 12 marzo 2010; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa   Bayer
CropScience  Srl  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011 con la quale  e'
stata richiesta la documentazione per il proseguimento  dell'iter  di
registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 22 febbraio 2013 da cui risulta che
l'Impresa Bayer  CropScience  Srl  ha  presentato  la  documentazione
richiesta dall'Ufficio ed ha  contestualmente  comunicato  di  violer
cambiare la  denominazione  del  prodotto  in  questione  in  Provado
Evolution; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Provado Evolution  fino  al  31
luglio 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza  attiva
imidacloprd; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in  Milano,  viale
Certosa, 130, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato Provado Evolution con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 luglio 2019, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995 n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato in formato blister da 8,  10,  16,  20,
24, 32, 40, 60, 80, 100, 250, 500  tavolette  effervescenti  da  2  g
ciascuna. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
    Thompson & Capper Ltd. - Astmoor Runcorn, Cheshire (Regno Unito), 
nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle imprese: 
    Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo); 
    Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (France); 
    Kollant S.r.l. - Maniago (Pordenone). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15031. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello