IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  8  novembre  2011,
registrato all'Ufficio  centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre  2011,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  22  febbraio
2013 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea
relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
dal 1° ottobre al 31 ottobre 2013 e corrigendum del 12 marzo 2013; 
  Vista  l'istruttoria  predisposta  dall'AIFA  e  la  corrispondenza
intercorsa con il titolare dell'A.I.C. ed, in prticolare, la nota del
27 maggio 2013 con la quale lo stesso comunica di essere intenzionato
a non commercializzare al momento il dosaggio  di  «Tresiba»  da  200
unita/ml; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'ufficio Assesment Europeo, dalla
Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 10 aprile 2013;
il  parere  sul  materiale  ducazionale  espresso  dalla  Commissione
tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 4 luglio 2013; 
 
                             Determina: 
 
  Le seguenti confezioni del medicinale  per  uso  umano,  denominato
TRESIBA a base di insulina degludec, codice ATC non ancora assegnato,
indicato  per  il  trattamento  del  diabete  mellito  negli  adulti,
titolare A.I.C. Novo Nordisk A/S: 
      EU/1/12/807/001 A.I.C.  042658017/E  -  100  u/ml  -  Soluzione
iniettabile  -  Uso  sottocutaneo  -   Penna   pre-riempita   (Vetro)
(Flextouch) - 3 ml - 1 penna pre-riempita; 
      EU/1/12/807/004 A.I.C.  042658029/E  -  100  u/ml  -  Soluzione
iniettabile  -  Uso  sottocutaneo  -   Penna   pre-riempita   (Vetro)
(Flextouch) - 3ml - 5 penne pre-riempite; 
      EU/1/12/807/005 A.I.C.  042658031/E  -  100  u/ml  -  Soluzione
iniettabile  -  Uso  sottocutaneo  -   Penna   pre-riempita   (Vetro)
(Flextouch) - 3ml - 10 (2 Confezioni da 5) penne pre-riempite  (Conf.
multipla); 
      EU/1/12/807/007 A.I.C.  042658043/E  -  100  u/ml  -  Soluzione
iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (Vetro) (Penfill) - 3ml  -
5; 
      EU/1/12/807/008 A.I.C.  042658056/E  -  100  u/ml  -  Soluzione
iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (Vetro) (Penfill) - 3ml  -
10, 
sono collocate in apposita sezione della classe di cui  all'art.  12,
comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189,  denominata  classe  «C»
(nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini   della
rimborsabilita',  nelle  more  della  presentazione  da  parte  delle
aziende   interessate   di   una   eventuale   domanda   di   diversa
classificazione. 
  Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione  medica
limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri
ospedalieri o di specialisti endocrinologo-internista (RRL). 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso
- il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data  di  inizio
della commercializzazione del medicinale. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 26 luglio 2013 
 
                                          Il direttore generale: Pani