IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministero della Salute  n.  53  del  29  marzo
2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica  il
regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
  Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute"  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Visto il decreto con il quale la societa' TAKEDA ITALIA  S.P.A.  e'
stata  autorizzata  all'immissione  in   commercio   del   medicinale
ENANTONE; 
  Vista la determinazione n.1159/2013 del 3 luglio 2013 relativa alla
classificazione del medicinale ENANTONE ai sensi dell'art. 12,  comma
5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati
con procedura nazionale; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
riclassificazione delle confezioni da 3,75 mg/ml polvere  e  solvente
per sospensione iniettabile" 1 siringa pre-riempita a  doppia  camera
con polvere e solvente e  da  11,25  mg/ml  polvere  e  solvente  per
sospensione iniettabile" 1 siringa pre-riempita a doppia  camera  con
polvere e solvente; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
dell'8 gennaio 2013; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  18
giugno 2013; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 23 luglio 2013  del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ENANTONE  nelle  confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Confezione 
  "3,75 mg/ml polvere  e  solvente  per  sospensione  iniettabile"  1
siringa pre-riempita a doppia camera con polvere e solvente 
  AIC N.027066125 (in base 10) 0TTZSF (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  A Nota 51 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 119,40 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 197,06 
  Confezione 
  "11,25 mg/ml polvere e  solvente  per  sospensione  iniettabile"  1
siringa pre-riempita a doppia camera con polvere e solvente 
  AIC N.027066137 (in base 10) 0TTZST (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  A Nota 51 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 308,92 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 509,85 
  Validita' del contratto: 
  24 mesi 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali