IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2446 del 6 novembre 2000 con il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Chianti Classico»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  23  luglio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 182  del  6
agosto 2010, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl»,  con
sede in Thiene, via San  Gaetano  n.  74,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare i controlli  per  la  denominazione  di  origine  protetta
«Chianti Classico»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 27 luglio 2010; 
  Considerato che il «Consorzio olio DOP  Chianti  Classico»  non  ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine  protetta  «Chianti
Classico» anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con  decreto  23
luglio   2010,   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione  all'organismo  denominato  «CSQA  Certificazioni
Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n.  74,  con
decreto 23 luglio 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione
di origine protetta «Chianti Classico», registrata con il regolamento
(CE) n. 2446 del 6 novembre 2000, e'  prorogata  fino  all'emanazione
del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'organismo  stesso
oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.