IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 259 del 25 marzo  2010  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta «Colline Pontine»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  28  luglio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del  19
agosto  2010,  con  il  quale  l'organismo  «3A   Parco   Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria» con sede a Todi - frazione  Pantalla,  e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la  denominazione  di
origine protetta «Colline Pontine»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 28 luglio 2010; 
  Considerato che  l'Associazione  Provinciale  Produttori  Olivicoli
Latina  ha   comunicato   di   confermare   «3A   Parco   Tecnologico
Agroalimentare  dell'Umbria»  quale  organismo  di  controllo  e   di
certificazione  della  denominazione  di  origine  protetta  «Colline
Pontine»  ai  sensi  dei  citati  articoli  36  e  37  del   predetto
Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine  protetta  «Colline
Pontine»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine  di
consentire  all'organismo  «3A   Parco   Tecnologico   Agroalimentare
dell'Umbria» la predisposizione del piano dei controlli; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con  decreto  28
luglio   2010,   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato  «3A  Parco  Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  «3A  Parco
Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» con decreto
28 luglio 2010, ad effettuare i controlli  per  la  denominazione  di
origine protetta «Colline Pontine»,  registrata  con  il  Regolamento
della commissione (UE) n. 259 del 25 marzo 2010,  e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso.