IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte quarta relativa
alla gestione dei rifiuti; 
  Vista in particolare, la nota 4 dell'allegato C alla parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto l'articolo 264, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, introdotto dall'articolo 3, comma 5,  della  legge,  24
marzo 2012, n. 28; 
  Visto l'articolo 38 comma 1 della Direttiva del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  19  novembre  2008,  n.
2008/98/Ce; 
  Considerato che, per l'articolo 38  comma  1  della  Direttiva  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  19
novembre 2008, n. 2008/98/Ce, le condizioni climatiche locali possono
essere prese in considerazione ai fini  del  calcolo  dell'efficienza
energetica degli impianti di incenerimento; 
  Considerato  che,   come   dimostrato   dallo   studio   di   CEWEP
(Confederation of european waste to energy plants)  del  marzo  2009,
gli impianti di  incenerimento  situati  in  paesi  con  climi  caldi
presentano dei rendimenti energetici piu'  bassi  rispetto  a  quelli
situati  in  aree  piu'  fredde  a  causa  delle  diverse  condizioni
climatiche; 
  Considerato che la Commissione europea ha istituito  un  gruppo  di
lavoro ad hoc nell'ambito del «TAC» (Comitato  per  l'adeguamento  al
progresso scientifico e tecnologico della normativa comunitaria),  ed
ha elaborato delle linee guida «Guidelines on the  interpretation  of
the  R1  energy  efficiency  formula  for   incineration   facilities
dedicated to the processing of municipal  solid  waste  accordino  to
annex II of directive 2008/98/EC  on  waste»  pubblicate  nel  giugno
2011; 
  Considerato che nelle linee guida «Guidelines on the interpretation
of the R1  energy  efficiency  formula  for  incineration  facilities
dedicated to the processing of municipal  solid  waste  accordino  to
annex II of directive 2008/98/EC  on  waste»  pubblicate  nel  giugno
2011, il fattore climatico  non  e'  stato  preso  in  considerazione
poiche'  la  Commissione  europea  ha  ritenuto  opportuno  trattarlo
separatamente; 
  Considerato che la Commissione europea ha dato incarico ad ESWET di
redigere un documento  di  proposta  in  merito  alla  necessita'  di
adottare fattori climatici correttivi; 
  Visto il documento «Energy recovery Efficiency in  Municipal  Solid
Waste-to-Energy plants in relation to local climate  conditions»  che
ESWET ha redatto nel maggio 2012, e che lo stesso e' stato presentato
e discusso dagli Stati Membri dell'Unione europea durante la riunione
del TAC del 9 luglio 2012; 
  Considerato che in tale documento viene  dimostrato  che  esistono,
nei  vari  paesi  dell'Unione  europea,   notevoli   differenze   nel
raggiungimento dei valori di efficienza energetica per  gli  impianti
di incenerimento dovute alle condizioni  climatiche  che  influiscono
sulla produzione di energia elettrica e sulla domanda di calore; 
  Considerato che  in  tale  documento  sono  stati  individuati  tre
diversi fattori di correzione che sono in  grado  di  compensare  gli
effetti negativi del clima, sia sulla produzione di energia elettrica
sia sul mancato utilizzo del calore prodotto; 
  Considerato che per le condizioni climatiche nelle quali  insistono
gli impianti italiani di incenerimento  e'  necessario  applicare  un
fattore di correzione fra quelli  individuati  da  ESWET  e  discussi
dagli Stati Membri dell'Unione europea durante la  riunione  del  TAC
del 9 luglio 2012; 
  Acquisito  il  parere  di  ISPRA  del  31  gennaio  2013  prot   n.
88/AMB/RIF; 
  Sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 13 giugno 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  nota  (4)  dell'allegato  «C»  alla  parte  IV  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  e'  sostituita   dalla   nota   (4)
dell'allegato «1» al presente decreto. 
  2. Il fattore di correzione  (KC),  di  cui  all'allegato  «1»,  si
applica esclusivamente agli impianti di incenerimento, localizzati in
Italia, che trattano rifiuti prodotti nel territorio nazionale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore  il  giorno  successivo  dalla
data della sua pubblicazione. 
    Roma, 7 agosto 2013 
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
                               Orlando 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                              Zanonato