IL DIRETTORE GENERALE 
                per il riconoscimento degli organismi 
       di controllo e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolari l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisci che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7,  paragrafo  6,  del  regolamento  (CE  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro "registro  delle  denominazioni
di origini protette e delle indicazioni geografiche protette" di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 222 del 17 marzo  2010  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione  della  indicazione
geografica protetta "Sedano Bianco di Sperlonga"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  30  luglio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  197  del  24
agosto 2010, con il quale l'organismo "Agroqualita' SpA" con sede  in
Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, e' stato autorizzato ad  effettuare
i  controlli  per  la  denominazione  protetta  "Sedano   Bianco   di
Sperlonga"; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 30 luglio 2010; 
  Considerato  che  l'"Associazione  produttori  Sedano   Bianco   di
Sperlonga" e la Regione Lazio non hanno ancora provveduto a segnalare
l'organismo di controllo da autorizzare per  il  triennio  successivo
alla data  di  scadenza  dell'autorizzazione  sopra  citata,  sebbene
sollecitati in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente  la  indicazione  geografica  protetta  "Sedano
Bianco di Sperlonga" anche nella fase intercorrente tra  la  scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per   i   motivi   sopra   esposti   di   dover   proroga
l'autorizzazione,   alle   medesime   condizioni   stabilite    nella
autorizzazione  concessa   con   decreto   30   luglio   2010,   fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo  denominato  "Agroqualita'  SpA"  oppure  all'eventuale
nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Agroqualuita'
SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305,  ad  effettuare  i
controlli per la indicazione geografica protetta  "Sedano  Bianco  di
Sperlonga", registrata con il Regolamento (UE) n. 222  del  17  marzo
2010,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.