IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013); Visto, in particolare, l'art. 1, comma 301, che ha modificato l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; Visto il comma 1 del predetto art. 16-bis che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale; c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Considerato che la somma, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, delle risorse sopra descritte e' pari a euro 4.929.254.469; Vista la previsione di gettito iscritta sul capitolo 1409 «Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi» dello stato di previsione dell'entrata, come stabilita dalla legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), pari a euro 29.635.500.000 per l'anno 2013, a euro 29.786.500.000 per l'anno 2014 e a euro 30.051.500.000 per l'anno 2015; Considerato che, nell'ambito della predetta previsione, il gettito derivante dalle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, riconducibile ai territori delle Regioni a statuto ordinario e' pari a euro 25.020.877.306 per l'anno 2013, a euro 25.145.981.693 per l'anno 2014 e a euro 25.372.295.528 per l'anno 2015; Vista la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Articolo unico Determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione 1. A decorrere dall'anno 2013, e' stabilita nelle seguenti misure una compartecipazione al gettito derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, per le Regioni a statuto ordinario, secondo le modalita' stabilite dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: a) 19,7 per cento per l'anno 2013; b) 19,6 per cento per l'anno 2014; c) 19,4 per cento a decorrere dall'anno 2015. 2. La compartecipazione di cui al comma 1 e' destinata ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dal citato art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, le misure della compartecipazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono applicate alla previsione annuale del gettito derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione. 4. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e' rideterminata sulla base dell'andamento del gettito effettivo derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, effettuando i necessari conguagli, in termini di competenza e cassa, negli anni successivi. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni