IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013); 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  301,  che  ha  modificato
l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il comma 1 del predetto art.  16-bis  che  stabilisce  che  a
decorrere dall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il
concorso finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico
locale, anche ferroviario, nelle  Regioni  a  statuto  ordinario.  Il
Fondo e' alimentato da una  compartecipazione  al  gettito  derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota
di  compartecipazione  e'  applicata  alla  previsione  annuale   del
predetto gettito, iscritta nel pertinente  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31  gennaio  2013,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  misura  tale  da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  a  decorrere  dal
2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della
somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: 
  a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; 
  b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa
sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per  l'anno
2011, di cui agli articoli 1, commi da 295  a  299,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,  e  3,  comma  12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di  accisa
sulla  benzina  destinata  al  finanziamento  corrente  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo  di  cui
all'art. 21, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, ivi comprese quelle  di  cui  all'art.  30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Considerato che la somma, per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  a
decorrere dal 2015, delle risorse sopra  descritte  e'  pari  a  euro
4.929.254.469; 
  Vista la previsione di gettito iscritta sul capitolo  1409  «Accisa
sui prodotti energetici, loro derivati  e  prodotti  analoghi»  dello
stato di previsione  dell'entrata,  come  stabilita  dalla  legge  24
dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il  triennio  2013-2015),
pari a euro 29.635.500.000 per l'anno 2013, a euro 29.786.500.000 per
l'anno 2014 e a euro 30.051.500.000 per l'anno 2015; 
  Considerato che, nell'ambito della predetta previsione, il  gettito
derivante dalle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e  sul
gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, riconducibile ai
territori  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  e'  pari   a   euro
25.020.877.306 per l'anno 2013, a euro 25.145.981.693 per l'anno 2014
e a euro 25.372.295.528 per l'anno 2015; 
  Vista la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Determinazione dell'aliquota di  compartecipazione  all'accisa  sulla
               benzina e sul gasolio per autotrazione 
 
  1. A decorrere dall'anno 2013, e' stabilita nelle  seguenti  misure
una compartecipazione al gettito derivante dall'accisa sulla benzina,
sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per
autotrazione,  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario,  secondo   le
modalita' stabilite dall'art. 16-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95: 
    a) 19,7 per cento per l'anno 2013; 
    b) 19,6 per cento per l'anno 2014; 
    c) 19,4 per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  2.  La  compartecipazione  di  cui  al  comma  1  e'  destinata  ad
alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale,  anche  ferroviario,  nelle
Regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dal citato  art.
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2,  le   misure   della
compartecipazione di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1  sono
applicate alla previsione annuale del gettito  derivante  dall'accisa
sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come
carburanti per autotrazione. 
  4. La dotazione del Fondo nazionale  per  il  concorso  finanziario
dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e' rideterminata
sulla base dell'andamento del gettito effettivo derivante dall'accisa
sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come
carburanti per autotrazione, effettuando i  necessari  conguagli,  in
termini di competenza e cassa, negli anni successivi. 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Il presente decreto ha effetto dal giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 luglio 2013 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Letta            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Saccomanni