IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica"; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del Fondo per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24  dicembre
2003, n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre  2000,  n.  328,  "Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)",   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le
disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del
2000 (legge finanziaria 2001); 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  "Disposizioni  in
materia  di  volontariato",  le  cui  risorse  afferiscono  al  fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)" il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
stanziamenti previsti  per  gli  interventi,  comunque  finanziati  a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da  altre  disposizioni.  Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale  prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,  alla  ripartizione
delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  le  finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)"; 
  Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)  che
prevede che  la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n.  285,
a  decorrere  dall'anno  2007,  e'  determinata,  limitatamente  alle
risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello
stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con  le  modalita'
di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
che ribadisce che al decreto annuale di riparto del  Fondo  nazionale
per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20,  comma  7,
della legge 8 novembre 2000, n 328; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2013) che, all'art. 1, comma 271 prevede che "lo
stanziamento del Fondo nazionale per le  politiche  sociali,  di  cui
all'art. 20, comma 8,  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013"; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2013  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015"; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244",
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,  che  istituisce,  tra
gli altri, il Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione  del
Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione
"Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali"  in  luogo  della
precedente "Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali"; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  144  del  7
aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti
il 5 agosto 2011 registro n. 11, foglio n. 139. 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  Generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che la disponibilita' finanziaria del capitolo n.  3671
"Fondo  da  ripartire  per  le  politiche  sociali"  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
ridotta dell'importo di euro 474.000 per l'anno 2013,  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge  n.  78  del
2010,  a  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   della
sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n, 213,  in
materia di riduzione dei costi della politica nelle regioni,  che  al
comma 1, stabilisce che "ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal
2013 una quota pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a
favore delle regioni, diversi da quelli  destinati  al  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico  locale,  e'
erogata a condizione che la regione, con le  modalita'  previste  dal
proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto qualora occorra procedere  a  modifiche  statutarie"
abbia dato attuazione ad una serie di misure  di  contenimento  della
spesa esplicitate nel medesimo comma; 
  Considerato che e' stata accantonata una  somma  di  € 240.000.000,
pari all'80 per cento della quota spettante alle regioni, nelle  more
del ricevimento delle comunicazioni da inviare  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze,
ai sensi del comma 3 del citato art. 2 del decreto legge  10  ottobre
2012, n. 174, con le  quali  gli  enti  interessati  danno  atto  del
documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1; 
  Considerato che la somma attualmente  resa  disponibile,  al  netto
degli accantonamenti di cui al precedente punto, afferente  al  Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario
corrente, ammonta ad € 103.704.000,00; 
  Ritenuto pertanto di provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse
individuate secondo il piano di riparto allegato per € 103.704.000,00
gravanti sul capitolo di  spesa  3671  "Fondo  da  ripartire  per  le
politiche sociali", dei complessivi € 343.704.000,00, da destinare al
finanziamento dei vari interventi previsti dalla  normativa  vigente,
una volta  verificata  l'attuazione  da  parte  delle  regioni  delle
disposizioni di cui al citato art. 2, comma 1, del decreto  legge  10
ottobre 2012, n. 174; 
  Acquisita  in  data  24  gennaio  2013  l'intesa  della  Conferenza
Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le risorse complessivamente afferenti al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali per l'anno 2013, ammontanti a € 343.704.000,00 sono
ripartite, fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  7  del  presente
decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati: 
    

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  1. Somme destinate alle Regioni                € 295.020.000,00
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  2. Quota riferita alle Province autonome       €   4.980.000,00
     di Trento e Bolzano
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  3. Somme attribuite al Ministero del lavoro    €  43.704.000,00
     e delle politiche sociali
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     Totale                                      € 343.704.000,00
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