L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 12 settembre 2013; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
Supplemento  Ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997,  e,
in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera  b),  n.  9  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro  delle  comunicazioni  dell'8  aprile
2004, recante il  Codice  di  autoregolamentazione  di  cui  all'art.
11-quater della legge n. 28 del 2000; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di  concorso  nelle  pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art.  1  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, aggiunge  il  comma  2-bis  relativamente  alla
promozione della pari opportunita' tra  donne  e  uomini  nell'ambito
delle trasmissioni per la comunicazione politica; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,  ed,  in
particolare, gli articoli 3 e 7 (testo unico); 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005,  n.  13,
recante lo Statuto della Regione Emilia-Romagna ed,  in  particolare,
l'art. 21, comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali»,  ed,  in
particolare, l'art. 15, comma 1, a norma del quale le regioni possono
modificare le  circoscrizioni  territoriali  dei  comuni  sentite  le
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale; 
  Vista la legge della Regione Emilia-Romagna dell'8 luglio 1996,  n.
24, recante «Norme in materia di riordino territoriale e di  sostegno
alle Unioni e alle fusioni dei comuni»; 
  Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 22  novembre  1999,  n.
34,  recante  «Testo  unico  in  materia  di   iniziativa   popolare,
referendum e istruttoria pubblica»; 
  Visti i progetti di legge di iniziativa della Giunta della  Regione
Emilia-Romagna,  recanti:  «Istituzione  di  nuovo  comune   mediante
fusione dei comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio
Emilia»,«Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei  comuni  di
Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia  di  Ferrara»,
«Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei comuni di  Torriana
e Poggio Berni nella Provincia di Rimini» ed  «Istituzione  di  nuovo
comune mediante  fusione  dei  comuni  di  Sissa  e  Trecasali  nella
Provincia di Parma»; 
  Vista la nota della  Regione  Emilia-Romagna  del  18  luglio  2013
(prot. n. 39771), con la quale sono stati  trasmessi  i  decreti  del
Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 138, n.  139,
n. 140 e n.  141  del  10  luglio  2013,  pubblicati  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 195  del  12  luglio  2013,
aventi  ad  oggetto  l'indizione  dei  referendum  consultivi   delle
popolazioni interessate, ai sensi  della  legge  regionale  8  luglio
1996, n. 24, sui seguenti progetti di legge: 
    «Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei comuni di Toano
e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia»; 
    «Istituzione di nuovo  comune  mediante  fusione  dei  comuni  di
Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara»; 
    «Istituzione di nuovo  comune  mediante  fusione  dei  comuni  di
Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini»; 
    «Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei comuni di Sissa
e Trecasali nella Provincia di Parma»; 
  Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001, n. 8, recante "modifiche all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; 
  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante «Regolamento in materia di  pubblicazione  e  diffusione  dei
sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del  27  dicembre
2010; 
  Effettuate le consultazioni con  la  commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi
dell'art. 31 del  «Regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'»; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento  tra
i soggetti politici favorevoli o contrari  ai  referendum  consultivi
indetti per il giorno 6 ottobre 2013 dalla Regione Emilia-Romagna sui
seguenti progetti di legge regionale, recanti «Istituzione  di  nuovo
comune mediante fusione dei comuni di Toano  e  Villa  Minozzo  nella
Provincia di Reggio-Emilia», «Istituzione di  nuovo  comune  mediante
fusione dei comuni di Migliaro, Migliarino e  Massa  Fiscaglia  nella
Provincia di Ferrara», «Istituzione di nuovo comune mediante  fusione
dei comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di  Rimini»  ed
«Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di  Sissa  e
Trecasali nella Provincia di Parma», nei  confronti  delle  emittenti
radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana  e
periodica  operanti  nei  comuni  interessati   dalle   consultazioni
referendarie, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313, di cui alla delibera n. 37/05/CSP  del
16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della  disciplina
in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi
di informazione relative alla campagna per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001 n. 8 recante  "modifiche  all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005». 
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art.  13,  comma
1, della delibera n. 37/05/CSP  del  16  maggio  2005  decorrono  dal
giorno  successivo  a  quello  della   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge
22  febbraio  2000,  n.  28,  ai  sondaggi  relativi  al   referendum
disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli  da
6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione  e  diffusione  di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 
  4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche
parziale, delle  consultazioni  referendarie  di  cui  alla  presente
delibera con altre consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le
disposizioni di attuazione della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,
relative a ciascun tipo di consultazione. 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino
a tutto il 6 ottobre 2013. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed e' reso disponibile nel sito  web  della
stessa Autorita': www.agcom.it 
 
    Roma, 12 settembre 2013 
 
                   Il Presidente f..f.. e commissario relatore: Preto