IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di  recepimento  della
direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile  2007,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra le  quali  la  sostanza
attiva glufosinate, nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194 e che ora figurano nei Reg.  (UE)  540/2011  e  541/2011
della Commissione europea; 
  Visto il decreto dirigenziale 27 aprile 2012 che ha  ri-registrato,
fino al 30 settembre 2017, data di scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva glufosinate, i prodotti  fitosanitari  a  base  della
suddetta sostanza attiva, alle condizioni definite dalla  valutazione
del fascicolo  102000012340  conforme  all'allegato  III,  secondo  i
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del   citato   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   365/2013   della
Commissione del 22 aprile 2013 che ha  modificato  le  condizioni  di
approvazione  della  sostanza  attiva  glufosinate  con  la  seguente
«Disposizione specifica» -indicata nell'allegato  I  del  regolamento
medesimo: «Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida  per
applicazioni in strisce o localizzate, in dosaggi non superiori a 750
g di sostanza attiva/ha (superficie trattata) per applicazione  e  al
massimo due applicazioni all'anno.»; 
  Considerato che in conformita' al regolamento  (CE)  n.  1107/2009,
tale modifica o revoca, se necessaria, dovra' essere apportata  dagli
Stati membri alle attuali autorizzazioni a base della sostanza attiva
glufosinate, entro il 13 novembre 2013; 
  Considerato  che  l'Impresa  titolare  Bayer   Cropscience   S.r.l.
titolare del prodotto fitosanitario BASTA 200 registrato  con  il  n.
8117, contenente detta sostanza attiva, ha  provveduto  a  modificare
l'etichetta sulla base delle sopra citate disposizioni specifiche; 
  Ritenuto pertanto, di  autorizzare  la  modifica  delle  condizioni
d'impiego, in  conformita'  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
365/2013 della Commissione del 22 aprile; 
 
                              Decreta: 
 
  E' confermata la ri-registrazione del prodotto fitosanitario  BASTA
200,  fino  al  30  settembre   2017,   alle   condizioni   riportate
nell'etichetta allegata, quale parte integrante del presente decreto,
modificata  in  conformita'  alle   nuove   disposizioni   specifiche
riportate nell'allegato I  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
365/2013 della Commissione del 22 aprile; tali  modifiche  entreranno
in vigore dal 13 novembre 2013. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il
prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 settembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello