IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 28, comma 2, del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, che stabilisce che  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico,
di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e
alla programmazione del sistema nazionale  del  gas,  anche  mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la  continuita'
e  la  sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di   ridurre   la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; 
  Visto l'articolo 28, comma 3, del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di  crisi  del
mercato dell'energia  o  di  gravi  rischi  per  la  sicurezza  della
collettivita', puo'  adottare  le  necessarie  misure  temporanee  di
salvaguardia; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in  particolare
l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello  sviluppo
economico  emana  atti  di   indirizzo   e   adotta   gli   opportuni
provvedimenti   al   fine   di   garantire   la    sicurezza    degli
approvvigionamenti per il sistema del  gas  naturale  e  dell'energia
elettrica, anche in funzione delle misure per far  fronte  ai  picchi
della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori; 
  Visto l'articolo 38-bis del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito con legge 7 agosto 2012,  n.  134,  che  prevede  che  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti  criteri
per  l'individuazione  degli  impianti  di  produzione   di   energia
elettrica necessari per far fronte a situazioni di  emergenza  gas  e
delle relative condizioni di esercizio e funzionamento; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013 che introduce il  Piano  di  emergenza  per  fronteggiare
eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale; 
  Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo  stato  di
emergenza del sistema del gas naturale, definite Piano  di  emergenza
per il sistema gas, allegato al decreto ministeriale 19  aprile  2013
sopra citato; 
  Considerato che, tra gli  interventi  delineati,  e'  possibile  il
ricorso a minori consumi di gas nel settore  termoelettrico  mediante
l'attivazione  su  chiamata  di  gruppi  di  produzione  di   energia
elettrica alimentabili con olio  combustibile  e  altri  combustibili
diversi  dal  gas,  e  visti  gli  esiti  della  consultazione  degli
operatori interessati; 
  Tenuto conto degli  esiti  della  ricognizione  di  cui  alla  nota
TRISPA/P20130007573 del 31 luglio 2013 della societa'  Terna  S.p.A.,
in qualita' di gestore del  sistema  di  trasmissione  elettrica,  in
relazione all'attuale disponibilita' di impianti  di  generazione  di
energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas,  con
potenza  termica  nominale  superiore  a  300  MW,  e  del  possibile
risparmio di gas naturale che si otterrebbe utilizzando al massimo la
produzione proveniente da detti impianti; 
  Considerata  la  opportunita'  di  rendere   possibile   l'adozione
tempestiva, in caso di necessita',  dell'intervento  sopra  indicato,
con l'obiettivo di salvaguardare la continuita'  delle  forniture  ai
clienti    vulnerabili    e,    conseguentemente,    di    modificare
temporaneamente, nelle situazioni  di  emergenza,  le  condizioni  di
organizzazione e funzionamento del  mercato  elettrico,  in  modo  da
consentire  il   dispacciamento   prioritario   degli   impianti   di
generazione elettrica alimentati non a gas, ferma restando  l'analoga
priorita' attribuita in via ordinaria  agli  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili; 
  Considerata la necessita' di individuare  le  esigenze  di  potenza
produttiva, alimentabile con olio combustibile e  altri  combustibili
diversi dal gas, di  cui  garantire  la  disponibilita',  nonche'  le
procedure atte ad individuare gli specifici gruppi di  produzione  di
energia elettrica con potenza superiore a  300  MW  destinati  a  far
fronte  ad  emergenze  nel  periodo   invernale   nell'anno   termico
2013/2014; 
  Tenuto conto che, nella riunione dell'8 agosto  2013,  il  Comitato
tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del  sistema  del  gas  ha
delineato,  al  fine  di  far  fronte  ad  una  possibile  emergenza,
l'opportunita' di predisporre misure per una  contemporanea  adozione
di piu' interventi atti a limitare i consumi  di  gas  in  situazioni
eccezionali di punta invernale, al  fine  di  garantire  un  adeguato
margine di sicurezza,  valutando  il  rapporto  costi/benefici  delle
diverse misure; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini e condizioni di  partecipazione  del  settore  termoelettrico
  nelle situazioni di emergenza alla riduzione dei consumi di gas per
  l'anno termico 2013/2014 
  1. Il presente decreto stabilisce le  modalita'  per  valutare,  in
base al rapporto costi/benefici,  la  possibilita'  di  attivare  una
misura di contenimento dei  consumi  di  gas  da  parte  del  settore
termoelettrico nelle situazioni  di  emergenza,  per  l'anno  termico
2013/2014, da realizzare mediante il ricorso a gruppi di  generazione
elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas  con  potenza
termica nominale superiore a 300 MW. 
  2. Considerato che la societa' Terna, sulla base degli esiti  della
ricognizione di cui nella nota  sopra  citata,  effettuata  presso  i
gestori  di  impianti  di  produzione  di   energia   elettrica,   ha
individuato  una  disponibilita'  di  potenza  elettrica  di   gruppi
alimentabili con combustibili diversi dal  gas  naturale,  la  stessa
soc. Terna, al fine di stabilire una  lista  di  gruppi  che  possano
essere utilizzati in caso di emergenza del sistema nazionale del gas,
classificati secondo criteri  di  contenimento  degli  oneri,  invita
tutti  i  gestori  dei  gruppi  di   generazione   alimentabili   con
combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a
300  MW  a  fornire  entro  il  24  settembre  2013   un'offerta   di
disponibilita' ad effettuare il servizio di contenimento dei  consumi
di cui al comma 1. 
  3. La procedura di cui al comma 1 non vincola  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  o  Terna  a  sottoscrivere  alcun  impegno   nei
confronti dei partecipanti. 
  4. Il servizio richiesto a tali gruppi e' qualificato  come  unita'
essenziale per la sicurezza del sistema gas ed e' determinato  in  un
impegno non rinunciabile a garantire l'entrata  in  produzione  degli
stessi gruppi, al livello di massima capacita' operativa, in caso  di
chiamata all'esercizio nell'ambito del Piano di emergenza del sistema
del gas naturale entro 48 ore dalla richiesta e per il  solo  periodo
di tempo necessario al superamento di situazioni di  emergenza,  fino
ad un massimo  di  quattro  settimane,  anche  non  consecutive,  nel
periodo 1° gennaio - 31 marzo 2014. 
  5. L'offerta di cui al comma 2 deve contenere i dati dei gruppi  in
grado di effettuare il servizio di cui al comma 4, in  particolare  i
dati di potenza effettiva in caso di marcia  a  combustibili  diversi
dal gas naturale e la capacita' di stoccaggio di combustibile diverso
dal  gas  naturale,  nonche'  l'impegno,  sottoscritto   dal   legale
rappresentante  della  societa'  proprietaria  o  che  gestisce  tali
gruppi,  a  mantenere  scorte  e  sistemi  di  approvvigionamento  di
combustibili diversi dal gas utili per  una  produzione  massima  nei
tempi e per le durate indicati al comma 4. 
  6. L'offerta di cui al comma 2  indica  altresi'  il  corrispettivo
richiesto per la remunerazione del costo  fisso  dichiarato  di  tali
gruppi, da corrispondere per la  sola  disponibilita'  dell'impianto,
garantita dal 1° gennaio al 31 marzo 2014, e il  costo  variabile  in
caso  di  chiamata  in  esercizio.  Il  costo  fisso,  come  definito
nell'Allegato A della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas n. 111/06, include i costi diretti del personale di impianto
e le risorse  esterne  necessarie  per  garantire  la  disponibilita'
efficiente dell'impianto, gli oneri tributari indiretti e  i  canoni,
nonche' il costo del riscaldamento dell'olio combustibile  necessario
a garantire le prestazioni di cui al comma 4, a decorrere dalla  data
del 30 dicembre 2013 e sino al 31 marzo 2014. 
  7. Non sono ammesse offerte presentate  per  gruppi  gia'  indicati
dalla soc.  Terna  come  essenziali  per  la  sicurezza  del  sistema
elettrico nazionale e per gruppi che, dal 1° luglio 2012 al 30 giugno
2013, abbiano  avuto  un  fattore  di  utilizzo  medio,  inteso  come
rapporto tra energia prodotta  e  potenza  massima  moltiplicata  per
8760, superiore al 15%. 
  8. La soc. Terna, entro la data del 30 settembre 2013, verificati i
dati tecnici dei gruppi e il risparmio potenziale equivalente di  gas
derivante dall'attivazione di ciascun gruppo, determina una lista dei
gruppi per i quali sono state presentate le offerte, ordinata secondo
i seguenti criteri, che si applicano, in caso di parita',  in  ordine
di priorita' decrescente: 
    a) minore corrispettivo di cui al comma 6; 
    b) minore costo variabile di cui al comma 6; 
    c) gruppi che possono essere eserciti senza limitazioni derivanti
da  prescrizioni  stabilite  in  sede  di  Autorizzazione   Integrata
Ambientale; 
    d) gruppi che possono essere eserciti in presenza di  deroghe  ai
limiti stabiliti in  sede  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale,
esercibili  a  norma  dei  punti  3  e  4  dell'articolo  38-bis  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  9. La soc. Terna trasmette la lista  al  Ministero  dello  sviluppo
economico  ed  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas,
indicando i possibili vincoli operativi di tali  gruppi  in  funzione
delle esigenze di sicurezza della rete di  trasmissione  nazionale  e
ogni altro elemento utile per valutare l'effettiva capacita' di  tali
gruppi di fornire il servizio offerto. 
  10) La lista definitiva e l'attuazione del servizio, anche parziale
rispetto al complesso dei gruppi  presenti  nella  stessa  lista,  e'
approvata, entro il 7 ottobre  2013,  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio  del  sistema  nazionale
del gas naturale, ove la valutazione del rapporto costi/benefici  per
il sistema del gas abbia avuto esito positivo, ed e' comunicata dalla
soc. Terna ai titolari degli impianti, i quali presentano, entro  tre
giorni  dalla  comunicazione,  una  conferma  dell'accettazione   del
servizio offerto secondo le modalita' previste dal presente  decreto.
A seguito di tale conferma la soc. Terna provvede a sottoscrivere col
gestore dell'impianto un contratto relativo al  servizio  di  cui  al
comma 4. 
  11. Le modalita' per il dispacciamento  dell'energia  prodotta  dai
gruppi di cui al comma 10, nonche' le modalita' per il riconoscimento
dei costi sostenuti per i medesimi gruppi per il periodo 1° gennaio -
30 marzo 2014, sono stabiliti dall'Autorita' per l'energia  elettrica
ed il gas in base a quanto disposto al punto 5  dell'articolo  38-bis
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  procede  altresi'
alla verifica dei costi fissi  effettivi  dei  gruppi  inclusi  nella
lista  di  cui  al  comma  10.  Nel  caso  essi  siano  inferiori  ai
corrispettivi di cui al comma  6,  il  riconoscimento  dei  costi  e'
limitato ai soli costi fissi accertati. 
  13. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  procede  infine
alla determinazione  degli  oneri  derivanti  dall'attivazione  delle
suddette centrali in caso di emergenza, da coprire anche sia  con  le
entrate provenienti dal servizio di bilanciamento effettuato da  Snam
Rete Gas,  sia  con  i  proventi  relativi  al  gas  risparmiato  con
l'attivazione di dette centrali valorizzato a costo opportunita'.