IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 dicembre 2006, con il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza     in     relazione     alla     crisi      di      natura
socio-economico-ambientale  determinatasi  nell'asta   fluviale   del
bacino  del  fiume  Aterno,  nonche',  da  ultimo,  il  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2011 con cui il
predetto stato d'emergenza e' stato prorogato  fino  al  31  dicembre
2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3504
del 9 marzo 2006 recante: «Disposizioni di protezione civile  dirette
a  fronteggiare  la  crisi   di   natura   socio-economico-ambientale
determinatasi nell'asta fluviale  del  bacino  del  fiume  Aterno»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3614
del 4 ottobre 2007 con cui il dott. Adriano Goio, nominato  ai  sensi
dell'art. 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9  marzo
2006, Commissario delegato  per  la  realizzazione  degli  interventi
urgenti necessari per il superamento della  situazione  di  emergenza
socio-economico-ambientale  determinatasi  nell'asta   fluviale   del
bacino del fiume Aterno, e' stato autorizzato a porre in essere  ogni
utile  iniziativa  volta  al  superamento  del  nuovo,   sopravvenuto
contesto critico relativo alla discarica abusiva in localita' Bussi; 
  Visto l'art. 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
con cui, il l'architetto Adriano Goio, Commissario delegato ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  4  ottobre
2007, n. 3614, e' stato autorizzato ad avviare la bonifica  del  sito
d'interesse nazionale di  «Bussi  sul  Tirino»,  come  individuato  e
perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  29  maggio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008, nonche'  sono  stati  stanziati,
per le predette finalita', 15 milioni di euro  per  l'anno  2011,  20
milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013; 
  Visto il comma 5 dell'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, con cui  il  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  2,  comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  e'  stato
autorizzato a proseguire le attivita'  fino  al  completamento  degli
interventi ivi previsti; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', di  tutti  gli  interventi  finalizzati  al
superamento del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del 5 ottobre 2012, del 26 marzo, del 25 aprile  2013
dell'11 giugno e del 6 settembre 2013 del Commissario delegato; 
  Vista la nota del 14 dicembre 2012  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
  Visto l'art. 5, comma 4-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni, che autorizza la corresponsione di compensi
a soggetti che operano  in  attuazione  delle  ordinanze  e  che  non
ricoprano cariche elettive pubbliche; 
  Considerato che all'architetto Adriano Goio,  nominato  Commissario
delegato per le situazioni emergenziali sopra richiamate, in  ragione
della complessita' delle attivita' previste  dalle  sopra  richiamate
ordinanze n. 3504/2006 e n.  3614/2007,  e'  stata  riconosciuta,  ai
sensi  dell'art.  9,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3536  del  28  luglio  2006  una  specifica
indennita'; 
  Vista la nota del 17 gennaio  2013  con  cui  il  Presidente  della
Regione Abruzzo ha rappresentato la necessita', per il  completamento
degli interventi concernenti l'asta fluviale del fiume Aterno di  cui
all'ordinanza  n.  3504/2006,  di   continuare   ad   avvalersi   del
Commissario delegato nominato ai sensi  della  medesima  ordinanza  e
tenuto, altresi', conto di quanto disposto dal sopra citato art.  35,
comma 5, della legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' la
nota del 1° marzo 2013; 
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  confermare  all'architetto
Adriano  Goio,   quale   soggetto   responsabile   delle   iniziative
finalizzate al subentro della Regione Abruzzo nel coordinamento degli
interventi gia'  programmati  per  il  superamento  del  contesto  di
criticita' in argomento, onde dare continuita' agli stessi; 
  Ravvista, altresi', la necessita' di continuare  a  riconoscere  al
predetto   soggetto,   atteso   il   maggiore    impegno    derivante
dall'attuazione della presente ordinanza, l'indennita'  dallo  stesso
gia' goduta  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3536 del 28 luglio 2006; 
  Visti gli esiti della riunione tenutasi il 31 luglio 2013 presso il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Abruzzo  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita'   conseguente   alla   crisi    socio-economico-ambientale
determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, l'architetto  Adriano  Goio,  gia'
Commissario delegato ai sensi delle ordinanze citate in premessa,  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
subentro della Regione Abruzzo  nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, e per le motivazioni di  cui
in premessa, l'architetto Adriano  Goio,  a  cui  e'  corrisposto  il
medesimo compenso di cui all'art.  9,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3536 del 28  luglio  2006  a
carico della contabilita' speciale n. 3911, e' autorizzato a porre in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
sulla base della documentazione amministrativa e  contabile  gia'  in
possesso del medesimo, ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle
opere   realizzate    ai    soggetti    ordinariamente    competenti.
Contestualmente  il  predetto  soggetto  e'  tenuto  ad  inviare   al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  al  comma   2,
l'architetto   Adriano   Goio   puo'   avvalersi   delle    strutture
organizzative della Regione Abruzzo e della collaborazione degli enti
territoriali e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  e
di  quattro  unita'  di  personale,  gia'  previsti  ai  sensi  delle
ordinanze richiamate in premessa,  con  la  medesima  retribuzione  a
carico della contabilita' speciale n. 3911. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui  al
presente  articolo,  l'architetto  Adriano  Goio  e'  autorizzato  ad
utilizzare le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3911
relative al contesto emergenziale di cui al comma 1 per un periodo di
dodici mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Il predetto soggetto  e'  tenuto,
altresi', ad inviare al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
dettagliata relazione semestrale sullo  stato  di  avanzamento  delle
attivita' condotte per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza, con relativo quadro economico. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita'  speciale  relative  al
contesto di criticita' di cui al comma 1, l'architetto  Adriano  Goio
puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli  ulteriori   interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art. 5  della  legge  n.  225/1992.  Tale  piano  sara'
oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai  sensi  dell'art.
15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e la Regione Abruzzo. 
  7. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 6,
le risorse  residue  relative  al  predetto  accordo  giacenti  sulla
contabilita' speciale riferite al contesto di criticita'  di  cui  al
comma 1 sono trasferite al bilancio della Regione Abruzzo ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 6. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Per l'attuazione degli interventi di cui al  presente  articolo
si provvede,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle  sotto
elencate disposizioni per un  periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana: decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75,  76,  77,
80, 81, 111, 118, 130, 132,  141,  e  241,  nonche'  le  disposizioni
regolamentari per la parte strettamente connessa. 
  11. L'architetto Adriano Goio, alla scadenza del termine di cui  al
comma 5, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione  civile
una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere  per
il supermento del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.