Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Norme  in  materia  di  maltrattamenti,  violenza  sessuale  e   atti
                             persecutori 
 
  (( 1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente numero: 
    "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita  e
l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale  nonche'  nel
delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza  o  in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in  danno  di  persona  in
stato di gravidanza.". 
  1-bis. Il secondo comma dell'articolo  572  del  codice  penale  e'
abrogato. 
  1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma,  del  codice  penale,  il
numero 5) e' sostituito dal seguente: 
    "5) nei confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto della quale il  colpevole  sia  l'ascendente,  il  genitore,
anche adottivo, il tutore.". )) 
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice  penale,  dopo  il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
    "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza.". 
  (( 2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo  le  parole:  "per  il  delitto  previsto
dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti
previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi  in  danno  di  un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in  danno  dell'altro
genitore"; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      "Qualora riguardi taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli
572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne  o  da  uno
dei genitori  di  un  minorenne  in  danno  dell'altro  genitore,  la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  agli  articoli  155  e
seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile.". 
  2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole:
"fino a euro  51"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino  a  euro
1.032.". )) 
  3. All'articolo  612-bis  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      "La pena e' aumentata se il  fatto  e'  commesso  dal  coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione  alla  persona  offesa  ovvero  se  il  fatto  e'  commesso
attraverso strumenti informatici o telematici"; 
    b) al quarto comma, dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti:  "La  remissione  della  querela   puo'   essere   soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612,
secondo comma.". )) 
  (( 4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio  2009,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,  n.
38, le parole: "valuta l'eventuale adozione  di  provvedimenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". 
  4-bis. All'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  23  febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2009, n. 38, le parole: "di atti  persecutori,  di  cui  all'articolo
612-bis  del  codice  penale,  introdotto   dall'articolo   7"   sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572,  600,  600-bis,
600-ter,  anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis  del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 7.". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli  61,  572,  609-ter,
          609-decies,  612,  e  612-bis  del  codice   penale,   come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni) 
              Aggravano  il  reato  quando  non  ne   sono   elementi
          costitutivi   o   circostanze   aggravanti   speciali,   le
          circostanze seguenti: 
              1. l'avere agito per motivi abietti o futili; 
              2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne
          un altro, ovvero per conseguire o assicurare  a  se'  o  ad
          altri il prodotto o il  profitto  o  il  prezzo  ovvero  la
          impunita' di un altro reato; 
              3. l'avere, nei delitti colposi,  agito  nonostante  la
          previsione dell'evento; 
              4.  l'avere  adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con
          crudelta' verso le persone; 
              5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo
          o di  persona,  anche  in  riferimento  all'eta',  tali  da
          ostacolare la pubblica o privata difesa; 
              6. l'avere il colpevole commesso il  reato  durante  il
          tempo,  in  cui  si  e'  sottratto   volontariamente   alla
          esecuzione di un mandato o di un ordine  di  arresto  o  di
          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 
              7. l'avere, nei delitti  contro  il  patrimonio  o  che
          comunque  offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei   delitti
          determinati da motivi  di  lucro,  cagionato  alla  persona
          offesa  dal  reato  un  danno  patrimoniale  di   rilevante
          gravita'; 
              8.  l'avere  aggravato  o  tentato  di   aggravare   le
          conseguenze del delitto commesso; 
              9. l'avere commesso il fatto con abuso  dei  poteri,  o
          con violazione dei doveri inerenti a una pubblica  funzione
          o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di  ministro
          di un culto; 
              10.  l'avere  commesso  il  fatto  contro  un  pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o rivestita della qualita' di ministro del culto  cattolico
          o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un  agente
          diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o  a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 
              11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorita'  o
          di relazioni domestiche, ovvero con abuso di  relazioni  di
          ufficio, di prestazione  d'opera,  di  coabitazione,  o  di
          ospitalita'; 
              11-bis. l'avere il colpevole commesso il  fatto  mentre
          si trova illegalmente sul territorio nazionale; 
              11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai
          danni di un soggetto minore all'interno o  nelle  adiacenze
          di istituti di istruzione o di formazione; 
              11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non
          colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura
          alternativa alla detenzione in carcere; 
              11-quinquies) l'avere, nei delitti non  colposi  contro
          la vita e l'incolumita'  individuale,  contro  la  liberta'
          personale nonche' nel  delitto  di  cui  all'articolo  572,
          commesso il fatto in presenza o in danno di  un  minore  di
          anni diciotto ovvero  in  danno  di  persona  in  stato  di
          gravi-danza» 
              «Art.   572.   (Maltrattamenti   contro   familiari   e
          conviventi) 
              Chiunque,  fuori  dei   casi   indicati   nell'articolo
          precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque
          convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a
          lui affidata per ragioni di educazione,  istruzione,  cura,
          vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una  professione
          o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a sei anni 
              (abrogato). 
              Se dal fatto deriva una  lesione  personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni.» 
              «Art. 609-ter. (Circostanze aggravanti). 
              La pena e' della reclusione da sei a dodici anni  se  i
          fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 
              1) nei confronti di persona che  non  ha  compiuto  gli
          anni quattordici; 
              2)  con  l'uso  di  armi  o  di   sostanze   alcoliche,
          narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti  o  sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
              3) da persona travisata o che  simuli  la  qualita'  di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
              4) su persona comunque sottoposta a  limitazioni  della
          liberta' personale; 
              5) nei confronti di persona che  non  ha  compiuto  gli
          anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il
          genitore anche adottivo, il tutore; 
              5-bis)  all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di
          istituto d'istruzione o  di  formazione  frequentato  dalla
          persona offesa; 
              5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
              5-quater) nei  confronti  di  persona  della  quale  il
          colpevole sia il  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,
          ovvero colui che alla stessa persona e' o e'  stato  legato
          da relazione affettiva, anche senza convivenza. 
              La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
          se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
          compiuto gli anni dieci. » 
              «Art. 609-decies. (Comunicazione  al  tribunale  per  i
          minorenni). 
              Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli
          articoli 600, 600-bis, 600-ter,  600-quinquies,  601,  602,
          609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e  609-undecies
          commessi in danno  di  minorenni,  ovvero  per  il  delitto
          previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti  previsti
          dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in  danno  di  un
          minorenne o da uno dei genitori di un  minorenne  in  danno
          dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne da'
          notizia al tribunale per i minorenni. 
              Qualora  riguardi  taluno  dei  delitti  previsti  agli
          articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in  danno  di  un
          minorenne o da uno dei genitori di un  minorenne  in  danno
          dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma
          si considera effettuata anche  ai  fini  dell'adozione  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti,  nonche'
          330 e 333 del codice civile. 
              Nei  casi  previsti  dal  primo   comma,   l'assistenza
          affettiva e psicologica della persona offesa  minorenne  e'
          assicurata, in ogni stato e grado del  procedimento,  dalla
          presenza dei genitori o di altre  persone  idonee  indicate
          dal minorenne, nonche' di gruppi, fondazioni,  associazioni
          od organizzazioni non governative di comprovata  esperienza
          nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei
          reati di cui al primo comma e iscritti in  apposito  elenco
          dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso  del
          minorenne,  e  ammessi   dall'autorita'   giudiziaria   che
          procede. 
              In ogni caso al minorenne  e'  assicurata  l'assistenza
          dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e
          dei servizi istituiti dagli enti locali. 
              Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi'
          l'autorita'  giudiziaria  in  ogni  stato   e   grado   del
          procedimento. » 
              «Art. 612. (Minaccia). 
              Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito,
          a querela della persona offesa, con la multa  fino  a  euro
          1.032. 
              Se la minaccia e' grave, o e' fatta  in  uno  dei  modi
          indicati nell'articolo 339, la  pena  e'  della  reclusione
          fino a un anno e si procede d'ufficio. » 
              «Art. 612-bis. (Atti persecutori). 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'
          punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a  cinque  anni
          chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
          in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
          di  paura  ovvero  da  ingenerare  un  fondato  timore  per
          l'incolumita' propria o  di  un  prossimo  congiunto  o  di
          persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
          costringere lo stesso ad alterare le proprie  abitudini  di
          vita. 
              La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge anche separato o divorziato o da persona che  e'  o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza  o  di  una  persona  con  disabilita'  di   cui
          all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero
          con armi o da persona travisata. 
              Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.
          La  remissione   della   querela   puo'   essere   soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'articolo 612, secondo comma. La querela proposta
          e' irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio se il  fatto
          e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con
          disabilita' di cui all'articolo 3 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro
          delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. » 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e  11  del
          decreto-legge 23 febbraio  2009,  n.  11,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,  n.  38  (Misure
          urgenti in materia di sicurezza  pubblica  e  di  contrasto
          alla  violenza  sessuale,   nonche'   in   tema   di   atti
          persecutori), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 8. (Ammonimento) 
              1. Fino a quando non e' proposta querela per  il  reato
          di cui all'articolo 612-bis del codice  penale,  introdotto
          dall'articolo 7, la persona offesa  puo'  esporre  i  fatti
          all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta  al
          questore di ammonimento  nei  confronti  dell'autore  della
          condotta.  La  richiesta  e'  trasmessa  senza  ritardo  al
          questore. 
              2. Il  questore,  assunte  se  necessario  informazioni
          dagli organi investigativi e sentite le  persone  informate
          dei  fatti,  ove  ritenga  fondata   l'istanza,   ammonisce
          oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato  richiesto
          il  provvedimento,  invitandolo  a  tenere   una   condotta
          conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
          processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
          e al soggetto ammonito. Il questore adotta i  provvedimenti
          in materia di armi e munizioni. 
              3. La pena per il delitto di cui  all'articolo  612-bis
          del codice penale e' aumentata se il fatto e'  commesso  da
          soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo. 
              4.  Si  procede  d'ufficio  per  il  delitto   previsto
          dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto  e'
          commesso  da  soggetto  ammonito  ai  sensi  del   presente
          articolo. » 
              «Art. 11. (Misure a sostegno delle vittime del reato di
          atti persecutori) 
              1. Le  forze  dell'ordine,  i  presidi  sanitari  e  le
          istituzioni pubbliche che ricevono  dalla  vittima  notizia
          del reato di cui agli articoli 572, 600, 600-bis,  600-ter,
          anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   601,   602,
          609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e
          612-bis del  codice  penale,  introdotto  dall'articolo  7,
          hanno l'obbligo di fornire alla  vittima  stessa  tutte  le
          informazioni relative ai centri antiviolenza  presenti  sul
          territorio e, in particolare, nella zona di residenza della
          vittima. Le forze dell'ordine,  i  presidi  sanitari  e  le
          istituzioni pubbliche provvedono a mettere in  contatto  la
          vittima  con  i  centri  antiviolenza,  qualora  ne  faccia
          espressamente richiesta. ».