IL CAPO DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive, della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   670/2011   della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e'  stato  modificato  il
citato  regolamento  (CE)  n.  607/2009,   ed   in   particolare   la
disposizione transitoria di  cui  all'art.  73,  paragrafo  2,  dello
stesso  regolamento,  in  base  alla  quale  la  procedura  ordinaria
«prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE)  n.  1234/2007
non si applica  alle  modifiche  di  un  disciplinare  di  produzione
introdotte in uno Stato membro a  decorrere  dal  1°  agosto  2009  e
trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno
2014 se lo scopo  di  tali  modifiche  e'  esclusivamente  quello  di
adeguare all'art. 118-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007  e  al
presente regolamento il disciplinare  di  produzione  trasmesso  alla
Commissione  a  norma  dell'art.   118-vicies,   paragrafo   2,   del
regolamento (CE) n. 1234/2007.»; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  decreto  ministeriale  7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato  che  in  talune  IGP,  per  le  quali   i   produttori
interessati   effettuavano   tradizionalmente   le   operazioni    di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle  uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona  ubicata  nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa  (ai  sensi
dell'art. 6, paragrafo 4, lettere a)  e  b)  del  regolamento  CE  n.
607/2009),  mediante   l'ordinaria   procedura   di   valutazione   e
recepimento  delle  relative  domande  di  modifica  prevista   dalla
richiamata normativa comunitaria e nazionale; 
  Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna  vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe  alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita  deroga   negli   specifici   disciplinari,   la   zona   di
vinificazione  verrebbe  a  corrisponde  con  quella  delimitata   di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo  4,  secondo  capoverso,
che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche  al
di  fuori  delle  immediate  vicinanze  della  zona   di   produzione
delimitata; 
  Ritenuto, al fine di non  pregiudicare  l'attivita'  economica  dei
sopra citati  produttori  interessati,  di  procedere  con  carattere
d'urgenza  alla  modifica  dei  disciplinari  delle  citate  IGP  per
inserire la  richiamata  deroga,  per  consentire  di  effettuare,  a
partire  dalla  corrente  vendemmia,  la  vinificazione  nelle   aree
amministrative  limitrofe  alla  zona   di   produzione   delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti  i  produttori  delle  IGP  in
questione ed a questa Amministrazione di  avvalersi  della  procedura
transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del regolamento CE
n. 607/2009; 
  Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle regioni ed alle organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito  i  criteri  procedurali  per  la
presentazione delle istanze relative alla modifica  dei  disciplinari
in questione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della IGP «Val Tidone»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai  sensi  del  quale  i  disciplinari
consolidati ed i relativi  fascicoli  tecnici  dei  vini  DOP  e  IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  fascicolo
tecnico della IGP «Val Tidone», sono stati inoltrati alla Commissione
U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di  cui
all'art.  70-bis  del  regolamento  CE  n.  607/2009,  e  sono  stati
pubblicati sul sito internet  del  Ministero  -  Sezione  qualita'  e
sicurezza - Vini DOP e IGP; 
  Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art.  73,  paragrafo  2,
del citato regolamento (CE)  n.  607/2009,  in  data  24.09.2013  dal
Consorzio  di  tutela  vini  DOC  colli  piacentini,  quale  soggetto
richiedente legittimato che  a  suo  tempo  ha  presentato  a  questo
Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Val Tidone»
che e' stato approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre
2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare  di
produzione della predetta IGT «Val Tidone», al fine  di  inserire  la
deroga per consentire la vinificazione o  elaborazione  dei  relativi
prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in  un'area  amministrativa
limitrofa, conformemente all'art. 6,  paragrafo  4,  lettera  b)  del
regolamento CE n. 607/2009; 
  Considerato che a seguito  dell'esame  della  predetta  domanda  da
parte di questo Ministero, conformemente  alla  richiamata  procedura
semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato  regolamento
(CE) n. 607/2009, e' risultato che la citata  richiesta  di  modifica
del disciplinare e'  risultata  conforme  all'art.  6,  paragrafo  4,
lettera b) dello stesso regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Visto il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna  sulla
citata domanda; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla  modifica  dell'art.  5
del disciplinare di produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica
tipica «Val Tidone» in accoglimento della predetta domanda; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino IGP «Val Tidone» cosi' come  approvato  con  il  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione
geografica  tipica  «Val  Tidone»,  consolidato  con   le   modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di
cui  all'art.  118-quater,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, cosi'  come  approvato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il
seguente: «Le operazioni di vinificazione,  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica "Val Tidone" di  cui  all'art.  1,  debbono  essere
effettuati in provincia di  Piacenza.  Inoltre,  tenuto  conto  delle
situazioni  tradizionali  di  produzione,  e'  consentito,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento CE n. 607/2009, che
tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S.  Maria  della
Versa e Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve  di
cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di Pavia, limitatamente  ad
est del Torrente Bardoneggia.».