IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre  2012
con la quale e' stato dichiarato, fino al 10  marzo  2013,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali  che  nei  giorni
dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre  2012  hanno
colpito alcuni comuni delle  province  di  Arezzo,  Grosseto,  Lucca,
Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013  con
la quale e' stato prorogato, fino al  9  maggio  2013,  lo  stato  di
emergenza in argomento; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento del 21  dicembre  2012,
n. 32; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Toscana con nota del 28 giugno 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Dirigente  responsabile
del settore sistema regionale  di  protezione  civile  della  Regione
Toscana, gia' Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile del 21 dicembre 2012, n. 32,
e' individuato quale responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il Dirigente responsabile del
settore sistema regionale di protezione civile provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il Dirigente  responsabile  del  settore  sistema  regionale  di
protezione civile della Regione Toscana, che opera a titolo gratuito,
per l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza
puo' avvalersi delle strutture organizzative della  Regione  Toscana,
nonche'  della  collaborazione  degli   Enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Dirigente  responsabile  del  settore
sistema  regionale  di  protezione  civile  della   Regione   Toscana
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.  5739,  aperta  ai
sensi dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 21 dicembre 2012, n. 32, che viene al  medesimo  intestata
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   previa   relazione   che   motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Sulla contabilita' speciale di cui al comma  5  confluiscono  le
risorse ripartite in favore della  Regione  Toscana  per  gli  eventi
calamitosi  di  cui  in  premessa  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013. Alla  programmazione  degli
interventi finanziati con le  predette  risorse  provvede  la  Giunta
della Regione Toscana con proprio provvedimento.  L'attuazione  degli
interventi di  cui  trattasi  avviene  in  regime  ordinario  con  le
modalita' di cui alla presente ordinanza. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5
e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il
Dirigente responsabile del settore sistema  regionale  di  protezione
civile della Regione Toscana puo' predisporre un Piano contenente gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere  sottoposto
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Toscana  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  protezione  civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  11. Per il completamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle  sotto
elencate disposizioni per un  periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana: 
    decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modifiche e integrazioni, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67,
68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90,  91,  92,
93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 132, 133, 141, 144, 145, 241  e  243,  nonche'  le  disposizioni
regolamentari per la parte strettamente connessa. 
  12. Il Dirigente responsabile  del  settore  sistema  regionale  di
protezione civile della Regione Toscana,  a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.