IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art.  5,  comma  2  della  legge  8
luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre  1991,  n.
394; 
  Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300,  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la direttiva 79/409/CEE del  Consiglio  del  2  aprile  1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente
abrogata e sostituita integralmente dalla versione  codificata  della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  30
novembre 2009, di seguito denominata direttiva "Uccelli"; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'8  settembre
1997, n. 357, recante il regolamento di  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003,
n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  concernente
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  fauna
selvatiche"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con  il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione   alla
Convenzione relativa alle zone  umide  di  importanza  internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971; 
  Considerato che la predetta Convenzione,  ai  sensi  dell'art.  10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; 
  Considerato altresi', che  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio  1987,  e'  stato  reso  esecutivo  in
Italia il Protocollo di  Emendamento  alla  Convenzione,  adottato  a
Parigi il 3 dicembre 1982; 
  Considerato che, a norma dell'art. 2, comma  4,  della  Convenzione
sopracitata e sulla base dei criteri di  identificazione  delle  zone
umide  di  importanza  internazionale  proposti   nella   "Conferenza
internazionale sulla conservazione delle zone umide e  degli  uccelli
acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2  al  6  dicembre
1974), adottati al IV Incontro delle Parti  Contraenti  come  Annesso
alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990);  e
approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane,  Australia,
1996), sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide  di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito elenco di cui  all'art.  2,  n.  1,  della  convenzione
medesima; 
  Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le  parti  contraenti
di  tale  Convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio; 
  Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione  di
Ramsar prevede che ciascuna  parte  contraente  favorisca  la  tutela
delle zone umide creando delle riserve  naturali  nelle  zone  umide,
indipendentemente  dal  fatto  se  siano  o  meno   riconosciute   di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione; 
  Considerato, inoltre che  l'art.  4,  comma  3,  della  Convenzione
relativa alla conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente
naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5
agosto 1981, n. 503,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250
dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti  l'impegno  a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II e III alla convenzione medesima e in  particolare,  per  cio'  che
concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in  quanto  aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta; 
  Vista la strategia nazionale per  la  biodiversita'  approvata  con
l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente  e  tutela
del territorio, protezione civile, politiche per  la  montagna  della
regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12; 
  Vista la delibera di Giunta della regione Toscana  n.  231  del  15
marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo  2004,
con la quale  e'  stata  approvata  la  richiesta  di  riconoscimento
dell'area "Ex  Lago  e  Padule  di  Bientina"  quale  zona  umida  di
importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar; 
  Riconosciuto l'importante ruolo  ecologico  che  l'area  denominata
"Padule di Bientina", sita nella pianura posta tra i Monti Pisani  ad
est e le Colline delle Cerbaie ad ovest e gli abitati di  Altopascio,
Porcari e Capannori a nord e Bientina  a  sud,  comprendendo  l'alveo
dell'ex Lago di Bientina, svolge nel settore  nord-occidentale  della
Regione dove e' parte del sistema ambientale  delle  zone  umide  che
dalla piana fiorentina si spinge fino al mare in  modo  piu'  o  meno
parallelo al corso dell'Arno e rappresenta un insieme  di  aree  poco
estese ma relitte di antichi  e  ben  piu'  ampi  bacini  lacustri  e
palustri che, per l'azione di bonifiche, prosciugamenti e colmate, si
sono ridotte drasticamente; 
  Riconosciuto, altresi', il particolare valore  naturalistico  degli
habitat inclusi nella zona umida, rappresentati da ambienti altamente
significativi     e     diversificati     sotto      gli      aspetti
floristico-vegetazionali,  che   si   caratterizza   con   importanti
fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari  o  rare,
come l'erba vescica (Utricularia australis), il ninfoide  (Nymphoides
peltata), la porracchia dei fossi (Ludwigia palustris), l'erba saetta
(Sagittaria sagittifolia) e l'erba  scopina  (Hottonia  palustris)  e
prevalentemente     con     vegetazione     idrofita     inquadrabile
nell'Hydrocharition nei fossi e  nei  canali  in  forte  rarefazione,
aspetti di prato umido talora allagato riconducibili al  molineto  su
terreno torboso e povero di azoto  in  alcune  zone  ai  margini  del
padule, come le zone esterne del Botronchio  e  nelle  zone  centrali
delle casse di colmata di  Bosco  Tanali  e  del  Bottaccio,  foreste
alluvionali residue nel Bosco di Tanali, nel Bosco del Bottaccio, nel
vallino del Grugno, nel bosco di  Villa  Ravano,  nel  vallino  delle
Fonti, presso la Torre Sandonnini nel padule di Massa Macinaia, nella
zona del Frizzone a Porcari e in alcuni punti ai piedi delle Cerbaie,
residui    di    vegetazione    meso-igrofila    inquadrabile     nel
Quercus-ulmenion minoris; 
  Considerato che tra le specie endemiche si  rinviene  nell'area  il
coleottero Carabo di Antonelli (Carabus clathratus antonellii); 
  Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di sosta ed alimentazione durante il  periodo  delle  migrazioni  per
numerose  specie  di  uccelli  acquatici  e  che,  vi  si  rinvengono
regolarmente piu' di un centinaio di specie ornitiche, fra cui  molte
comprese nell'elenco di cui alla Direttiva "Uccelli", negli  allegati
II e III della gia' citata «Convenzione relativa  alla  conservazione
della vita selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in  Europa»  e  nei
successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione,  entrati
in vigore con il decreto del Ministero  degli  affari  esteri  del  6
marzo 1998, n. 4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122  del  28
maggio 1998, ed in particolare  tra  quelle  di  cui  all'annesso  II
«specie di fauna rigorosamente  protette»  il  tuffetto  (Tachybaptus
ruficollis), il tarabusino (Ixobrychus minutus), il martin  pescatore
(Alcedo atthis), il torcicollo (Jynx torquilla), l'usignolo di  fiume
(Cettia cetti), il beccamoscino (cisticola  juncidis),  la  cannaiola
(Acrocephalus    scirpaceus),    il    cannareccione    (Acrocephalus
arundinaceus), il rigogolo (Oriolus oriolus); 
  Considerato,  infine,  che  la  zona  in  questione  assume  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente rappresentativo di zona  umida  caratteristica  della
propria regione biogeografica; 
  Atteso, quindi, che la zona in  questione  soddisfa  i  criteri  di
identificazione delle zone di importanza internazionale,  cosi'  come
adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti; 
  Visti l'art. 4,  lettera  h),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e  83  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; 
  Considerato che la zona umida  denominata  "Ex  Lago  e  Padule  di
Bientina" e' stata segnalata gia' dal 1971 nel Censimento dei Biotopi
meritevoli  di  Conservazione  in  Italia  della  Societa'   botanica
Italiana ed e' stata individuata dalla  legge  regionale  52/82  come
area umida da tutelare (area 117 zona A) e dopo  la  legge  regionale
49/95 di recepimento della legge quadro sulle  aree  protette  del  6
dicembre 1991,  n.  394,  sono  state  istituite  due  aree  naturali
protette  di  interesse  locale  (ANPIL)  "Bosco  di  Tanali"  e  "Il
Bottaccio",  che  formano  un'unica  zona  protetta  ai  margini  sud
occidentali del bacino e la  stessa  zona  e'  inclusa  nel  Sito  di
Importanza Comunitario, ai sensi della direttiva  92/43/CEE  recepita
con il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  357  dell'  8
settembre 1997 e s.s. e i.i.,  "IT  5120101  Ex  alveo  del  Lago  di
Bientina"; 
  Vista la nota prot. n. 5015 del  9  marzo  2012  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto  per
l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana; 
  Vista la nota prot. n. 3473997P.130.020 del 28 dicembre 2012  della
regione Toscana, con la quale e' stata trasmessa la documentazione di
riperimetrazione dell'area in oggetto  avanzata  dalla  Provincia  di
Pisa al fine di rendere coerenti i confini, sia con il reale contesto
ambientale che con  il  Piano  territoriale  di  coordinamento  della
provincia di Pisa; 
  Vista la nota prot. n. 19525 del 11 marzo  2013  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso alla regione Toscana la nuova perimetrazione  dell'area  in
oggetto, a seguito dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con
la provincia di Pisa; 
  Vista la delibera di Giunta della regione  Toscana  n.  739  del  9
settembre 2013, trasmessa con posta  certificata  n.  233183  del  16
settembre 2013, con la quale e' stato  espresso  parere  positivo  in
merito  al  detto  decreto  in   riferimento   all'inclusione   nella
Convenzione di Ramsar della zona umida in questione; 
  Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida  di
importanza internazionale denominata "Ex Lago e Padule  di  Bientina"
ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La zona umida denominata "Ex Lago e Padule  di  Bientina",  ubicata
nei Comuni di Bientina e di Castelfranco di Sotto (provincia di Pisa)
e di Capannori (provincia  di  Lucca)  e'  dichiarata  di  importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa
alle  zone  umide  di  importanza  internazionale,  soprattutto  come
habitat degli uccelli acquatici", firmata  a  Ramsar  il  2  febbraio
1971, secondo i  confini  riportati  nella  planimetria  allegata  al
presente decreto.