IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art.  5,  comma  2  della  legge  8
luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre  1991,  n.
394; 
  Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300,  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la direttiva 79/409/CEE del  Consiglio  del  2  aprile  1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente
abrogata e sostituita integralmente dalla versione  codificata  della
Direttiva 2009/147/CE del - Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009, di seguito denominata Direttiva "Uccelli"; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'8  settembre
1997, n. 357, recante il regolamento di  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003,
n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  concernente
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  fauna
selvatiche"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con  il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione   alla
Convenzione relativa alle zone  umide  di  importanza  internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971; 
  Considerato che la predetta Convenzione,  ai  sensi  dell'art.  10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; 
  Considerato altresi', che  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio  1987,  e'  stato  reso  esecutivo  in
Italia il Protocollo di  Emendamento  alla  Convenzione,  adottato  a
Parigi il 3 dicembre 1982; 
  Considerato che, a norma dell'art. 2, comma  4,  della  Convenzione
sopracitata e sulla base dei criteri di  identificazione  delle  zone
umide  di  importanza  internazionale  proposti   nella   "Conferenza
internazionale sulla conservazione delle zone umide e  degli  uccelli
acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2  al  6  dicembre
1974), adottati al IV Incontro delle Parti  Contraenti  come  Annesso
alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990);  e
approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane,  Australia,
1996), sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide  di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito elenco di cui  all'art.  2,  n.  1,  della  convenzione
medesima; 
  Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le  parti  contraenti
di  tale  Convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio; 
  Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione  di
Ramsar prevede che ciascuna  parte  contraente  favorisca  la  tutela
delle zone umide creando delle riserve  naturali  nelle  zone  umide,
indipendentemente  dal  fatto  se  siano  o  meno   riconosciute   di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione; 
  Considerato, inoltre che  l'art.  4,  comma  3,  della  Convenzione
relativa alla conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente
naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5
agosto 1981, n. 503,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250
dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti  l'impegno  a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II e III alla convenzione medesima e in  particolare,  per  cio'  che
concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in  quanto  aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta; 
  Vista la Strategia nazionale per  la  biodiversita'  approvata  con
l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente  e  tutela
del territorio, protezione civile, politiche per  la  montagna  della
Regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12; 
  Vista la delibera di Giunta della regione Toscana  n.  231  del  15
marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo  2004,
con la quale  e'  stata  approvata  la  richiesta  di  riconoscimento
dell'area "Lago e Padule di Massaciuccoli - Macchia di  Migliarino  -
Tenuta San Rossore", quale zona umida di importanza internazionale ai
sensi della Convenzione Ramsar; 
  Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che i "Lago e  Padule  di
Massaciuccoli, Macchia  di  Migliarino  e  Tenuta  di  San  Rossore",
situati lungo la fascia costiera tra Viareggio  e  Livorno,  svolgono
nel settore nord-occidentale della Regione dove rappresentano uno tra
i piu' ampi sistemi umidi della costa tirrenica e la testimonianza di
un caratteristico paesaggio della costa toscana oggi  in  gran  parte
scomparso in seguito agli interventi di bonifica e includono uno  dei
rari esempi di costa non edificata e uno tra i  piu'  rappresentativi
esempi di estuario semi-naturale; 
  Riconosciuto, altresi', il particolare valore  naturalistico  degli
habitat  inclusi  nell'area,  rappresentati  da  ambienti   altamente
significativi     e     diversificati     sotto      gli      aspetti
floristico-vegetazionali,  che   si   caratterizza   con   importanti
fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari  o  rare,
come  il  fiordaliso  delle  sabbie  (Centaurea   paniculata   subsp.
subciliata),  l'ibisco  rosa  (Hibiscus  palustris),   la   periploca
maggiore  (Periploca  graeca),  la  ninfea  bianca  (Nynphaea  alba),
Baldellia ranunculoides, Orchis palustris, Hypericum elodes e con  la
presenza  di  vegetazione  psammofila   sulle   dune   litorali,   di
vegetazione alofitica con piante come lo Statice  (Limonium  vulgar),
la Salicornia (Arthrocnemum glaucum)  e  i  Giunchi  (Juncus  acutus)
nelle depressioni retro-dunali pesso le  "Lame",  con  prevalenza  di
cannuccia  di  palude  (Phragmites  australis)  e  falasco   (Cladium
mariscus)  a  circondare  il  lago  costiero  di   acqua   dolce   di
Massaciuccoli,    con    la    presenza    di    censi    considerate
micropaleoendemismi  relitti   (formazioni   di   Sphagnum   spp.   e
Aulacomnium palustre) ai quali sono associate  la  rosolida  (Drosera
rotundifolia), contemporaneamente a elementi atlantici piu' termofili
come l'Ibisco rosa (Hibiscus palustris), di  elementi  pre-quaternari
come  la  Periploca  (Periploca  graeca)  e  di  entita'  di  origine
sub-tropicale come Hydrocotyle ranunculoides,  presso  il  padule  di
Massaciuccoli, la Macchia di Migliarino e la Tenuta di San Rossore; 
  Considerato che tra  le  specie  elencate  nell'Allegato  II  della
Direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III  della  Convenzione  di
Berna nei biotopi in  questione  si  rinvengono  tra  gli  anfibi  il
Tritone crestato italiano  (Triturus  carnifex),  tra  i  rettili  la
Testuggine  d'acqua  (Emys  orbicularis)   e   il   cervone   (Elaphe
quatuorlineata) tra i pesci Aphanius fasciatus, tra gli  invertebrati
il cervo volante (Lucanus cervus); 
  Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di sosta ed alimentazione durante il  periodo  delle  migrazioni  per
numerose  specie  di  uccelli  acquatici  e  che,  vi  si  rinvengono
regolarmente piu' di un centinaio di specie ornitiche per  un  numero
superiore alle 10.000 unita', fra cui molte comprese  nell'elenco  di
cui alla Direttiva "Uccelli", negli allegati  II  e  III  della  gia'
citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita  selvatica
e dell'ambiente naturale in  Europa»  e  nei  successivi  annessi  di
emendamento II e III alla  convenzione,  entrati  in  vigore  con  il
decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n.  4503,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28  maggio  1998,  ed  in
particolare tra  quelle  di  cui  all'annesso  II  «specie  di  fauna
rigorosamente protette» sverna il tarabuso (Botaurus  stellaris)  che
ha presso il lago e padule di Massaciuccoli  il  sito  italiano  piu'
importante   per   la   nidificazione,   il   forapaglie   castagnolo
(Acrocephalus melanopogon),  il  martin  pescatore  (Alcedo  atthis),
l'Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga), il gufo di' palude  (Asio
flammeus), moretta tabaccata (Aythya  nyroca),  il  falco  di  palude
(Circus aeruginosus), l'albanella reale  (Cyrcus  cyaneus),  l'airone
bianco maggiore (Egretta alba), la garzetta  (Egretta  garzetta),  il
falco  pellegrino  (Falco  peregrinus),  la  strolaga  minore  (Gavia
stellata), la strolaga mezzana (Gavia arctica), la gru  (Grus  grus),
il gabbiano  corso  (Larus  melanocephalus),  il  gabbiano  corallino
(Larus audouinii), il fenicottero (Phoenicopterus ruber), il priviere
dorato (Pluvialis apricaria), il  beccapesci  (Sterna  sandvicensis),
l'airone guardabuoi (Bubulcus ibis), la volpoca (Tadorna tadorna), il
gheppio (Falco  tinnunculus),  e  nidificano  l'airone  rosso  (Ardea
purpurea),   l'occhione   (Burhinus   oedicnemus),   la   calandrella
(Calandrella brachydactyla), il fratino (Charadrius alexandrinus), la
ghiandaia marina (Coracias  garrulus),  il  succiacarpe  (Caprimulgus
europaeus), il  tarabusino  (Ixobrychus  minutus),  l'averla  piccola
(Lanius  collurio),  la  cannaiola  (Acrocephalus   scirpaceus),   la
salciaiola (Locustella luscinioides), il cuculo dal ciuffo  (Clamator
glandarius), l'assiolo (Otus scops); 
  Considerato,  infine,  che  la  zona  in  questione  assume  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente   rappresentativo   di   sistema   di   zone    umide
caratteristiche della propria regione biogeografica; 
  Atteso, quindi, che la zona in  questione  soddisfa  i  criteri  di
identificazione delle zone di importanza internazionale,  cosi'  come
adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti; 
  Visti l'art. 4,  lettera  h),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e  83  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; 
  Considerato  che  la  zona  umida  denominata  "Lago  e  Padule  di
Massaciuccoli  -Macchia  di  Migliarino  -  Tenuta  San  Rossore"  e'
inserita all'interno del perimetro del Parco  naturale  regionale  di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli istituito con legge  regionale
n. 61 del 13 dicembre 1979 e riconosciuto  dall'UNESCO  come  riserva
della Biosfera nel  2004,  ed  e'  inclusa  nei  Siti  di  Importanza
Comunitaria, ai sensi  della  direttiva  92/43/CEE  recepita  con  il
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell' 8 settembre 1997
e ss.mm.ii., e Zone di Protezione Speciale, ai sensi della  Direttiva
"Uccelli", "IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago", "IT  5120016
Macchia Lucchese" e "IT 5120017 Lago e  Padule  di  Massacciucoli"  e
parzialmente inclusa nel sito "IT5170002 Selva Pisana"; 
  Vista la nota prot. n. 5015 del  9  marzo  2012  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto  per
l'acquisizione del necessario parere della regione Toscana; 
  Vista la delibera di Giunta della regione  Toscana  n.  739  del  9
settembre 2013, trasmessa con posta  certificata  n.  233183  del  16
settembre 2013, con la quale e' stato  espresso  parere  positivo  in
merito  al  detto  decreto  in   riferimento   all'inclusione   nella
Convenzione di Ramsar della zona umida in questione; 
  Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida  di
importanza internazionale denominata "Lago e Padule di  Massaciuccoli
- Macchia di Migliarino - Tenuta San Rossore" ai sensi  della  citata
Convenzione Internazionale di Ramsar; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La zona umida denominata "Lago e Padule di Massaciuccoli -  Macchia
di Migliarino - Tenuta San Rossore", ubicata nei Comuni di  Viareggio
e Massarosa (provincia di Lucca) e di  Pisa,  San  Giuliano  Terme  e
Vecchiano  (provincia  di   Pisa)   e'   dichiarata   di   importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa
alle  zone  umide  di  importanza  internazionale,  soprattutto  come
habitat degli uccelli acquatici", firmata  a  Ramsar  il  2  febbraio
1971, secondo i  confini  riportati  nella  planimetria  allegata  al
presente decreto.