IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro della Salute dell.'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto  il   decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.   219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  142
del  21  giugno  2006,  concernente  l'attuazione   della   Direttiva
2001/83/CE ( e successive  direttive  di  modifica)  relativa  ad  un
codice comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'
della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma  2  che
prevede  la  non  inclusione  per  i  medicinali  equivalenti   delle
indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77,  con  il  quale  all'art.  13  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge  23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del  3  luglio  2006  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Generics (UK) Limited  e'
stata  autorizzata  all'immissione  in   commercio   del   medicinale
Memantina Mylan; 
  Vista la determinazione n. 612/2013 dell'1° luglio 2013, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  161  dell'  11
luglio 2013, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta  Generics  (UK)  Limited  ha
chiesto  la  classificazione  delle  confezioni  codice   A.I.C.   n.
042776094, n. 042776106; n. 042776221, n. 042776233; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 24 luglio 2013; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  17
settembre 2013; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 22 ottobre 2013 del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale Memantina Mylan nelle confezioni  sotto  indicate  e'
classificato come segue: 
    Confezione: 10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (PVC-PVDC/ALU) - 56 compresse -  A.I.C.  n.  042776094/E  (in
base 10) 18TFJY (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': a nota 85. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  € 36,62; 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):  € 68,69. 
  Confezione: 10 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -
blister (PVC-PVDC/ALU) - 56X1 compresse - A.I.C. n.  042776106/E  (in
base 10) 18TFKB (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita':  a nota 85. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) : € 36,62. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 68,69. 
  Confezione: 20 mg - compressa  rivestita  con  film -  uso  orale -
blister (PVC-PVDC/ALU) - 28 compresse -  A.I.C.  n.  042776221/E  (in
base 10) 18TFNX (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': a nota 85: 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 36,62. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 68,69. 
  Confezione: 20 mg - compressa  rivestita  con  film -  uso  orale -
blister (PVC-PVDC/ALU) - 28X1 compresse - A.I.C. n.  042776233/E  (in
base 10) 18TFP9 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A Nota 85. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 36,62. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 68,69. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Fornitura gratuita di 5 confezioni per paziente. 
  La classificazione di cui al presente  articolo  ha  efficacia,  ai
sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto  o  del
certificato di protezione  complementare,  pubblicata  dal  Ministero
dello Sviluppo economico.