IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Milano - MURCOR
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 16 maggio 2011 con la  quale  e'
stata richiesta documentazione e dati tecnico-scientifici  aggiuntivi
indicati dall' Istituto valutatore sopra citato da presentarsi  entro
12 mesi dalla data della suddetta nota; 
  Visto il decreto del 26 luglio 2011, modificato successivamente con
decreto in data 25 ottobre 2012, con il quale e' stato registrato  il
prodotto fitosanitario «Quantum  F»  a  base  delle  sostanze  attive
dimetomorf e folpet, a nome dell'impresa  Makhteshim  Chemical  Works
Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia  con
sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa ha presentato, entro i termini
di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione
ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione ecotox presentata dall'Impresa in indirizzo a sostegno
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Viste le note dell'Ufficio in data 5 febbraio 2013 e 21 maggio 2013
con le quali e' stata richiesta la documentazione  per  l'adeguamento
alle nuove condizioni di autorizzazione; 
  Viste le note pervenute in data 21 maggio 2013 e successiva del  21
giugno 2013 da cui risulta che la suddetta Impresa ha  ottemperato  a
quanto richiesto dall'Ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta,  relativamente
alle   prescrizioni   supplementari,   del   prodotto   fitosanitario
denominato «Quantum F» registrato al n. 13298 in data 26 luglio 2011,
a nome dell'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd,  rappresentata  in
Italia  dall'Impresa  Makhteshim  Agan  Italia  con  sede  legale  in
Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, preparato negli  stabilimenti  e
nelle taglie gia' autorizzate. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   rietichettare   il   prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un fac simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara'  pubblicato  sul  portale  del  Ministero
della  salute  www.salute.gov.it,  e   sara'   notificato,   in   via
amministrativa, all'Impresa interessata. 
    Roma, 5 agosto 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello