IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 16 luglio 2009, presentata dall'Impresa  Torre
Srl con sede legale in Ravenna, via Matteotti, 16 diretta ad ottenere
la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato   TO-0409
contenente la sostanza attiva triflusulfuron metile; 
  Vista la nota del 17 dicembre 2009 con la quale l'Impresa Torre Srl
chiede di variare la composizione del  prodotto  in  questione  dalla
sostanza attiva triflusulfuron metile a nicosulfuron; 
  Vista la nota del 14 febbraio 2013 con la quale viene trasferita la
titolarita' del prodotto sopramenzionato dall'Impresa Torre  Srl  con
sede  legale  in  Ravenna,  via  Matteotti,  16   all'Impresa   Rotam
Agrochemical  Europe  L.t.D.  con  sede  legale  in  Hamilton  House,
Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23  dicembre  2010  tra  il
Ministero  della  salute  ed  il  Centro   Internazionale   per   gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/95. 
  Visto il decreto del 29 aprile 2008 di  inclusione  della  sostanza
attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione  della  direttiva
2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa   Rotam
Agrochemical Europe L.t.D. a sostegno dell'istanza di  autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2012 con  la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto; 
  Viste le note del 3 e 6 giugno 2013 con le  quali  l'Impresa  Rotam
Agrochemical   Europe   L.t.D.   ottemperava   a   quanto   richiesto
dall'Ufficio  fornendo  ulteriore  documentazione,   in   particolare
relativamente alla composizione ed alla formulazione del prodotto  in
questione chiedendo nel contempo  di  variare  la  denominazione  del
prodotto da TO-0409 a «Bandera»; 
  Considerato che a seguito della presentazione degli ulteriori  dati
tecnico-scientifici da parte dell'Impresa Rotam  Agrochemical  Europe
L.t.D. l'Istituto incaricato ha effettuato una nuova valutazione  del
prodotto in questione conclusasi con esito favorevole; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Visto quanto dichiarato nella stessa nota del 6 giugno 2013 da  cui
risulta che l'Impresa Rotam Agrochemical  Europe  L.t.D.  presentera'
l'ulteriore documentazione entro 36 mesi dalla richiesta del 9 maggio
2012; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Bandera» fino al  31  dicembre
2018  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
nicosulfuron; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Rotam Agrochemical  Europe  L.t.D.  con  sede  legale  in
Hamilton House, Mabledon Place, London  WC1H  9BB,  Regno  Unito,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato «Bandera» con la composizione e alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente  decreto,  fino  al  31  dicembre
2018,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
nicosulfuron riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 3 - 5 - 10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'Impresa  estera  Jiangsu   Rotam
Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina e confezionato negli stabilimenti
delle imprese: Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
e Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14772. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello