IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19  novembre  2013
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio  della  Regione
Autonoma della Sardegna; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere  straordinario
finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Direttore  generale  della  protezione  civile
della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e'  nominato   Commissario
delegato. 
  2.  Il  Commissario  delegato,  previa  individuazione  dei  Comuni
danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei Centri di
Coordinamento Soccorsi gia' istituiti  e  dei  Sindaci  dei  predetti
comuni, provvede: 
    a)  all'attuazione  degli  interventi  necessari  ad   assicurare
l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonche' il  rientro
tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni; 
    b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti  la  cui
mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero
pregiudicare  le  operazioni   di   soccorso   ed   assistenza   alla
popolazione. 
  3. Il Commissario delegato ed i Soggetti di cui  al  comma  2,  per
l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  medesimo  comma,  sono
autorizzati  all'acquisizione   dei   beni   e   servizi   necessari,
all'occupazione e requisizione  di  beni  mobili  ed  immobili,  alla
movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni  per
la sistemazione alloggiativa presso strutture  pubbliche  e  private,
anche di tipo alberghiero. 
  4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle  attivita'  di
cui alla presente ordinanza, si  avvale,  altresi',  delle  strutture
organizzative e del personale della Regione Autonoma della  Sardegna,
degli Enti e delle  agenzie  della  Regione  medesima  nonche'  della
collaborazione delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. 
  5. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 11, entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un Piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 
    b) gli interventi di somma urgenza; 
    c) gli interventi provvisionali urgenti. 
    
  6. Il piano  di  cui  al  comma  5  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 
  7. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  11,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  8. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto  delle
spese sostenute  ed  attestazione  della  sussistenza  del  nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 
  9. Il Commissario delegato provvede altresi' all'individuazione  di
appositi siti di  stoccaggio  temporaneo  ove  ubicare  i  fanghi,  i
detriti ed i materiali rivenienti dalla  situazione  emergenziale  in
atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.