Premessa. 
    Il  presente  atto  di  indirizzo   viene   adottato   ai   sensi
dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20  novembre  2009,
n.166. Il comma 4  del  medesimo  articolo,  prevede  difatti  che  i
controlli  antimafia  sui  contratti  pubblici   e   sui   successivi
subappalti  e  subcontratti  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e
forniture  vengano  effettuati  con  l'osservanza  delle  linee-guida
adottate  dal  Comitato,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa
antimafia. 
    In  base  a  tale  previsione  sono  state  approvate  le   prime
linee-guida del Comitato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  n.  90
del 19 aprile 2011, con le quali sono state definite le modalita'  di
controllo  sugli  appalti  connessi  alla  realizzazione   dell'EXPO,
accentrando nel Prefetto di Milano, anche in considerazione della sua
funzione di organo di coordinamento delle  attivita'  di  prevenzione
antimafia sull'EXPO e di presidente della sezione  specializzata  del
Comitato attivata presso  la  locale  Prefettura,  la  competenza  al
rilascio delle informazioni di tutte le ditte interessate ai  lavori,
servizi e forniture, indipendentemente  dal  loro  importo  o  valore
economico. 
    Il processo di accelerazione  impresso  alle  procedure  connesse
all'evento, e' stato avviato  con  l'adozione  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n.71,  e  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6  maggio  2013.
In tale  ambito  si  colloca,  altresi',  la  recente  Direttiva  del
Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013 che individua nella D.I.A.,
in coerenza con la sua missione istituzionale, l'organismo sul  quale
verranno a gravitare le attivita'  info-investigative  di  preventivo
controllo,  anche  a  supporto  dei  riscontri  e   delle   verifiche
propedeutiche  al   rilascio   della   documentazione   antimafia   o
all'iscrizione degli operatori nelle cosiddette white-list 
    Le presenti linee-guida intendono porsi  nella  stessa  scia,  in
quanto dirette, in coerenza con i contenuti  della  citata  direttiva
ministeriale, ad indicare soluzioni di velocizzazione delle procedure
di controllo e verifica antimafia. 
    Con  l'intento   di   rendere   piu'   agevole   la   lettura   e
l'interpretazione  del  presente  documento,  si   reputa   opportuno
suddividerne i contenuti in due partizioni, la prima  finalizzata  al
reindirizzamento  delle  modalita'  procedurali  di  rilascio   delle
informazioni antimafia, la seconda  contenente  soluzioni  a  quesiti
posti dalla Prefettura di Milano in  merito  allo  svolgimento  delle
verifiche  che  attengono  a  problematiche  di  applicazione   della
normativa antimafia, replicabili in  altre  parti  del  Paese,  sulle
quali il Comitato ravvisa l'opportunita' di condividerne i  contenuti
con il presente atto d'indirizzo. 
 
                               Parte I 
 
 
Reindirizzamento  delle  modalita'  procedurali  di  rilascio   delle
                       informazioni antimafia 
 
I.1 La fase «speditiva» del controllo 
    Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia per  gli
appalti di lavori,  servizi  e  forniture  connessi  all'EXPO  dovra'
continuare a svilupparsi secondo un procedimento  in  due  steps:  il
primo finalizzato all'emissione della «liberatoria  provvisoria»;  il
secondo finalizzato all'emissione del  provvedimento  conclusivo  del
procedimento. 
    Nella fase «speditiva» del controllo, la Prefettura di Milano  e'
chiamata, in particolare,  a  verificare  l'esistenza  o  meno  delle
situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n.
159/2011 (riportate per comodita' di riferimento indicati nel  quadro
sinottico allegato, riquadro B) nei confronti dell'impresa  esaminata
e della sua compagine proprietaria e gestionale. 
    Si tratta  di  un  accertamento  che  focalizza  l'attenzione  su
provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria che attestano l'esistenza di
appartenenze o contiguita' con ambienti criminali o, per  quelli  non
ancora definitivi, la qualificata probabilita' di simili situazioni. 
    La  fase  speditiva  dei  controlli,  rispetto  alle   precedenti
linee-guida, potra' ora giovarsi di ulteriori strumenti di riscontro,
il cui accesso viene reso possibile  dalla  proattiva  collaborazione
assicurata dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA). 
    Si  tratta  della  possibilita'  per  la  Prefettura  di  Milano,
esclusivamente  nell'ambito  dei  controlli  EXPO,   di   riscontrare
l'attualita' delle eventuali iscrizioni rinvenute nel CED Interforze,
attinenti a procedimenti penali per i delitti  di  cui  all'art.  51,
comma 3-bis, c.p.p., o a provvedimenti di  prevenzione  attraverso  i
sistemi informatici della DNA ed in modalita' PEC, come regolato  nel
sottostante punto d). Cio' in particolare,  consentira',  nei  limiti
del doveroso rispetto del segreto di indagine ex art. 329 c.p.p.,  di
verificare la sussistenza di pronunce e lo stato dei procedimenti  in
corso per i citati reati, tipica espressione  della  criminalita'  di
stampo mafioso, elencati nell'allegato I, quadro B), nonche'  l'esito
delle misure di prevenzione nei vari gradi. 
    Il presente documento non puo' certamente  trascurare  l'esigenza
di  armonizzazione  dei  flussi  procedimentali  con  le  indicazioni
contenute nella citata direttiva del sig. Ministro  dell'interno  del
28 ottobre 2013. 
    In piena sintonia con  «l'effetto  accelerativo»  dei  controlli,
perseguito con l'atto d'indirizzo  ministeriale,  l'intervento  delle
articolazioni della DIA, sia centrali che periferiche, dovra'  quindi
trovare adeguata ed efficace collocazione anche nella fase  speditiva
dei controlli, ossia in quella  fase  ove  lo  «specifico  patrimonio
informativo di  cui  la  DIA  dispone»  puo'  svolgere  un  ruolo  di
particolare incisivita'. 
    In questo senso il procedimento verra' ad articolarsi secondo  le
seguenti modalita' procedurali: 
      a) la stazione appaltante richiede alla Prefettura di Milano il
rilascio  dell'informazione  antimafia  nei  confronti   dell'impresa
aggiudicataria  dell'appalto,  o   affidataria   del   subappalto   o
subcontratto, indipendentemente dal luogo di residenza o sede  legale
di quest'ultima. 
    La richiesta deve essere corredata dei dati indicati all'art. 91,
comma 4,  del  d.lgs.  n.  159/2011.  Qualora  la  richiesta  risulti
incompleta, perche' mancante dell'indicazione di dati essenziali  per
la conclusione del procedimento, la Prefettura di Milano  provvede  a
dichiararne  l'improcedibilita'  secondo  le  modalita'  semplificate
stabilite oggi dall'art. 2 della legge n. 241/1990,  come  modificato
dalla legge «anticorruzione» n. 190/2012, indicando, in una logica di
leale collaborazione, i dati con  i  quali  la  domanda  deve  essere
integrata; 
      b) alla luce della citata direttiva del Ministro  dell'interno,
si rende necessario  che  la  Prefettura  di  Milano  coinvolga,  fin
dall'avvio delle verifiche, la DIA  nelle  attivita'  istruttorie  in
modo da consentire a  quest'ultima  di  fornire  appieno  il  proprio
contributo  conoscitivo.  Fermo  restando  che  l'espletamento  delle
verifiche delle iscrizioni presso il CED resta  di  competenza  della
Prefettura di Milano, nella fase speditiva  puo'  tuttavia  risultare
necessario  che  la  stessa  Prefettura  venga  supportata,  in  tale
specifico compito, dalle Forze di polizia territoriali e anche  dalla
DIA. In tale prospettiva, nell'intento di favorire la piu'  razionale
organizzazione procedurale, che ottimizzi i carichi  di  lavoro  e  i
tempi di espletamento delle verifiche, si  forniscono  le  ulteriori,
seguenti  indicazioni:  i)  a  seguito  della   presentazione   della
richiesta di informazione, verranno definite, nell'ambito del  Gruppo
interforze della Prefettura  di  Milano,  di  cui  e'  componente  il
rappresentante del C.O. della  DIA,  anche  in  considerazione  dello
stock  di  richieste  che  comportano   l'interessamento   di   altre
prefetture, i rispettivi carichi di lavoro ai fini delle  preliminari
verifiche delle iscrizioni al CED interforze circa l'esistenza o meno
delle situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a),  b)  e  c)  del
d.lgs. n. 159/2011; ii) nella suddetta suddivisione  dei  carichi  di
lavoro, appare opportuno, in linea di massima e salvo altre  esigenze
istruttorie, che le  verifiche  relative  ad  operatori  aventi  sede
legale o residenza nella provincia di Milano  vengano  affidate  alle
forze   di   polizia   locali,   in    ragione    della    prevalente
«territorialita'» degli accertamenti, e  che  la  DIA,  invece,  curi
direttamente le stesse verifiche relativamente ad imprese fuori della
provincia di Milano; iii) in questa fase,  quale  che  sia  l'ente  o
l'ufficio che procede alle  verifiche  CED,  la  DIA  dovra'  fornire
tempestivamente il proprio contribuito conoscitivo, comunicando  alla
Prefettura di  Milano,  con  la  massima  celerita',  l'esistenza  di
eventuali evidenze positive al sistema informativo SIRAC;  iv)  nella
fase  delle  preliminari   verifiche   speditive   andra'   accertata
l'eventuale esistenza di iscrizioni a  carico  dell'impresa  e  degli
altri soggetti rilevanti indicati all'art. 85 del d.lgs. n.  159/2011
che indichino l'esistenza: 
        1. dei provvedimenti giudiziari di cui ai ripetuti artt. 67 e
84, comma 4, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 159/2011; 
        2.  di  denunce  e   segnalazioni   di   notizie   di   reato
all'Autorita' Giudiziaria relative a procedimenti penali  concernenti
i delitti menzionati ai predetti artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b)
e c); 
        3. di segnalazioni riferibili anche  a  fatti  potenzialmente
suscettibili  di  sfociare  nell'avvio   di   un   procedimento   per
l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali.  In
questo contesto, andranno prese in considerazione anche le iscrizioni
riguardanti l'irrogazione di misure quali il rimpatrio con foglio  di
via obbligatorio e l'avviso orale del  Questore  (artt.  2  e  3  del
d.lgs. n. 159/2011). 
    Nel contempo, la Prefettura di  Milano  verifichera'  l'eventuale
sussistenza o  meno  di  comunicazioni  indirizzatele  dall'Autorita'
Giudiziaria circa i casi di omessa denuncia delle condotte concussive
ed estorsive di cui all'art. 84, comma 4,  lett.  c)  del  d.lgs.  n.
159/2011 riguardanti i soggetti  che,  nella  compagine  dell'impresa
scrutinata, ricoprono gli incarichi di  cui  all'art.  38,  comma  1,
lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici); 
      c)  qualora  dalla  consultazione  del  CED,  dei  propri  atti
d'archivio e dalle evidenze positive riscontrate presso  il  SIRAC  e
fornite dalla DIA, non emerga l'esistenza di alcuna delle  situazioni
sopra descritte, la Prefettura di Milano rilascia  immediatamente  la
«liberatoria provvisoria» alla stazione appaltante che  procede  alla
stipula del contratto o all'autorizzazione del  subcontratto  con  la
condizione risolutiva di cui all'art. 92,  comma  3,  del  d.lgs.  n.
159/2011; 
      d)  qualora  invece  emerga  l'esistenza  di  iscrizioni  o  di
risultanze indicate al precedente punto b), la Prefettura  di  Milano
avvia il procedimento volto a verificare  la  loro  attualita'.  Tale
verifica e', in particolare, finalizzata ad appurare se nei confronti
dei soggetti interessati permangano condizioni ostative o  situazioni
marcatamente indizianti di cui ai ripetuti artt. 67 e  84,  comma  4,
lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011. 
    Di conseguenza, la Prefettura di Milano, dandone  contestualmente
notizia alla Prefettura competente nel caso in  cui  l'impresa  abbia
residenza  o  sede  legale  in  altra   provincia,   provvedera'   ad
interpellare: 
      1.  l'Autorita'  Giudiziaria  per  conoscere   lo   stato   del
procedimento penale o di prevenzione. In tali  casi,  quale  che  sia
l'Autorita' interpellata, si richiama l'attenzione  sulla  necessita'
di acquisire il provvedimento giudiziario dalla cui lettura  potranno
emergere ulteriori elementi utili per stabilire, in  via  definitiva,
se nei riguardi dell'impresa esaminata sussistano o meno tentativi di
infiltrazione mafiosa. 
    Risultera' di fondamentale importanza la  collaborazione  offerta
dalla Direzionale Nazionale Antimafia, che rappresenta un aspetto  di
novita' assai significativo. La DNA ha espresso, infatti, la  propria
disponibilita'  a  riscontrare  direttamente  ed  immediatamente   le
richieste della Prefettura di Milano relative ad iscrizioni contenute
nel CED, purche' attinenti ai reati di cui all'art. 51, comma  3-bis,
c.p.p. 
    In tali casi, ove a carico di un  nominativo  risulti  emesso  un
provvedimento giudiziario «ostensibile» per uno di tali  reati,  come
pure ove risulti emessa o proposta  una  misura  di  prevenzione,  il
documento sara' estratto dalla Banca dati della D.N.A. (SIDNA), o  se
assente,  sara'  richiesto  all'A.G.  competente,  e  trasmesso   con
modalita' PEC alla Prefettura di Milano. 
    Pertanto, allorquando risultino dal CED iscrizioni  attinenti  ai
reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.  (indicati  nel  quadro
sinottico allegato, riquadro B) ovvero ad una misura  di  prevenzione
personale  o  patrimoniale,  l'istanza  di  conoscere  lo  stato  del
procedimento  e  la  richiesta  di  trasmissione  dei   provvedimenti
giudiziari, potra' essere rivolta,  oltre  che  all'A.G.  competente,
anche  alla  D.N.A.,  che  riscontrera'  direttamente  l'istanza  del
Prefetto. 
    Si sottolinea che la collaborazione offerta dalla D.N.A. riguarda
esclusivamente il reperimento e la trasmissione  di  atti  giudiziari
ostensibili,  come  le  misure  cautelari  eseguite,  i  decreti  che
dispongono il giudizio, le sentenze, i decreti di applicazione  e  le
proposte  di  misure  di  prevenzione  (queste   ultime   solo   dopo
l'esecuzione  dell'eventuale  sequestro   anticipato   ovvero   della
notifica al proposto  della  fissazione  dell'udienza  in  camera  di
consiglio). 
    Laddove invece i procedimenti instaurati per reati  ex  art.  51,
comma 3-bis, c.p.p. risultino  pendenti  nella  fase  delle  indagini
preliminari  e  nel  loro  ambito  non  sia  stato   adottato   alcun
provvedimento ostensibile (ad esempio, misura cautelare),  la  D.N.A.
inviera' una  risposta  con  la  seguente  dicitura:  «non  risultano
informazioni suscettibili di comunicazione», dovendosi intendere  che
l'espressione utilizzata comprende sia i casi in  cui  non  risultano
iscrizioni a carico del soggetto, sia  i  casi  in  cui  non  possono
essere fornite informazioni, in quanto coperte da segreto. 
    Infine, nel  caso  in  cui  l'esame  del  CED  abbia  evidenziato
iscrizioni relative a reati diversi da quelli elencati  nel  ex  art.
51, comma 3 bis, c.p.p. - i cd. reati spia che ai sensi dell'art. 84,
comma 4, del d.lgs. n. 159/2011  hanno  comunque  valenza  indiziante
(indicati nell'allegato 1, quadro C) -  la  richiesta  di  copia  dei
provvedimenti  giudiziari  dovra'  essere   rivolta   alle   Procure,
distrettuali o circondariali, ovvero agli organi di P.G. procedenti. 
    Si precisa al riguardo che  tutte  le  comunicazioni  e  dati  di
scambio dovranno intercorrere tramite apposito canale  dedicato,  che
sara' comunicato separatamente; 
      2. la Questura  competente,  allo  scopo  di  conoscere  se  le
situazioni  indicate  al  precedente  punto  b),  n.  3,   siano   da
considerarsi tuttora attuali e se esse abbiano  portato  all'adozione
di iniziative sul piano  penale  o  dell'avvio  di  procedimenti  per
l'applicazione di misure di prevenzione; 
      e) all'esito di questa attivita', la Prefettura di Milano: 
        1. ove non risulti confermata l'attualita'  delle  iscrizioni
rilevate dalla consultazione  del  CED,  rilascia  immediatamente  la
«liberatoria» provvisoria; 
        2.  ove,  pur  risultando   confermata   l'attualita'   delle
situazioni di cui all'art. 84, comma 4, lett. a), b) e c) del  d.lgs.
n. 159/2011, gli  elementi  contenuti  nei  provvedimenti  giudiziari
siano tali da non consentire di desumere, con il necessario grado  di
attendibilita'  prognostica,   l'esistenza   di   un   tentativo   di
infiltrazione mafiosa, la Prefettura di Milano ne informa la stazione
appaltante. 
    Nello speciale  modello  dei  controlli  antimafia  previsto  per
l'EXPO, la suddetta informazione equivale  alla  comunicazione  della
particolare complessita' degli accertamenti da espletare ai fini  del
rilascio dell'informazione antimafia - prevista dall'art.  92,  comma
2, del d.lgs. n. 159/2011 - in conseguenza della quale  il  tempo  di
conclusione del procedimento viene  prolungato  di  ulteriori  trenta
giorni, rispetto al termine ordinariamente previsto. Ne consegue  che
in tali ipotesi,  le  stazioni  appaltanti  potranno  procedere  alla
stipula del contratto  non  allo  scadere  dei  primi  quarantacinque
giorni, ma soltanto decorsi gli ulteriori trenta giorni; 
        3.  ove,  infine,  risulti   confermata   l'esistenza   delle
situazioni ostative di  cui  all'art.  67  del  d.lgs.  n.  159/2011,
emette, sulla base di  tali  circostanze,  un'informazione  antimafia
interdittiva  ai  sensi  del  successivo  art.  84,   comma   3.   Il
provvedimento adottato deve essere trasmesso, oltreche'  ai  soggetti
di cui all'art. 91,  comma  7-bis,  del  decreto  legislativo  appena
citato, anche alla Prefettura nel  cui  territorio  l'impresa  ha  la
propria residenza o la sede legale, nel caso che si tratti  di  altra
provincia; 
    Nella fase  speditiva  di  controllo,  la  Prefettura  di  Milano
contestualmente    all'eventuale    rilascio    della    «liberatoria
provvisoria»  dovra'   contestualmente   darne   comunicazione   alla
prefettura del luogo in cui l'impresa o l'operatore  economico  abbia
la  propria  sede  o  la  propria  residenza.  A  seguito   di   tale
comunicazione   la   prefettura   destinataria    dovra',    infatti,
immediatamente avviare le verifiche di propria competenza  in  ambito
locale, finalizzate alla fase di cui al punto I.2. 
    Si  raccomanda  che  tali   verifiche   vengano   sempre   svolte
nell'ambito  del  Gruppo  interforze  della  prefettura   tenuta   al
contributo informativo. 
    L'esigenza  di  immediato  inizio  della  piu'   complessa   fase
successiva e' altrettanto evidente  per  le  verifiche  che  dovranno
essere disposte direttamente dalla Prefettura di Milano nei  riguardi
delle imprese o degli operatori economici con  sede  o  residenza  in
quella provincia. 
    Resta,  infatti,  impregiudicato  che  il   completamento   dello
scrutinio antimafia avvenga nei tempi piu'  solleciti,  ai  fini  sia
della  conferma  dei  sottostanti  rapporti  giuridici,   sia   della
tempestivita'   degli   interventi   di   interdizione   dell'impresa
inquinata. 
I.2  La  fase  di   accertamento   degli   eventuali   tentativi   di
infiltrazione mafiosa 
    Il secondo step delle  verifiche  finalizzato  all'emissione  del
provvedimento   conclusivo   del   procedimento   resta    incentrato
sull'accertamento degli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. 
    In questa fase vengono in  rilievo  gli  elementi  ulteriori  che
attengono  a  tutto  quel  ventaglio  di  situazioni  indizianti  che
prescindono dal riscontro  dell'esistenza  di  pronunce/provvedimenti
giudiziari o di prevenzione. 
    In una lettura diacronica degli accertamenti, si puo'  senz'altro
riconfermare  che  questi  elementi  sono  quelli  ricavabili   dagli
accertamenti e riscontri eseguiti ai  sensi  dell'art.  84,  comma  4
lettere d) ed f), nonche'  dell'art.  91,  comma  6,  del  d.lgs.  n.
159/2011. 
    Ne deriva che rilevano a questo fine i contributi che provengono: 
      1. dall'attivita' informativa disposta dal Prefetto di Milano e
da quella disposta dal Prefetto di altra provincia nel  caso  in  cui
l'impresa esaminata abbia la residenza o  la  sede  legale  fuori  da
quella di Milano. In tale contesto,  si  sottolinea  l'importanza  di
corroborare  il  quadro  informativo  disponibile,  utilizzando   gli
strumenti  che   consentono   di   effettuare   verifiche   dinamiche
sull'esecuzione dell'appalto  (attraverso  gli  accessi  ai  cantieri
espletati dai Gruppi Interforze), nonche' i poteri conoscitivi di cui
al  d.l.  n.  629/1982  che  sono  stati  delegati  ai  Prefetti  con
decorrenza 1° gennaio 1993. E'  evidente  come  in  questa  fase  gli
accertamenti assumano i contorni di  un  indagine  amministrativa  di
prevenzione in cui campeggia la necessita' che il Prefetto, Autorita'
procedente, venga a disporre di ogni elemento ritenuto indispensabile
all'emissione del giudizio prognostico. Non si trascuri, pertanto, la
possibilita' di attivare gli ulteriori  poteri  conoscitivi  previsti
dall'art. 14, commi dal 3-bis  al  3-septies,  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito  con  modificazioni  nella  legge  12
luglio 1991, n. 203; 
      2. dalle analisi della DIA che sono  svolte  sulla  base  delle
attivita' dei Gruppi Interforze e in considerazione  degli  eventuali
contributi  pervenuti  dal  GICEX.  Alla  luce  della  direttiva  del
Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013, si ravvisa  l'opportunita'
che gli accertamenti continuino a svolgersi secondo  un  modello  che
implichi una costante interazione tra la Prefettura  di  Milano,  nel
suo  ruolo  di  «capo-maglia»,  e  le   Prefetture   del   luogo   di
residenza/sede legale ed i rispettivi Gruppi Interforze. 
    Le Prefetture trasmetteranno gli esiti  degli  approfondimenti  e
delle analisi svolti a  livello  territoriale  al  Gruppo  interforze
della Prefettura di Milano ed al  Centro  Operativo  DIA  di  Milano.
Quest'ultimo  avra'  cura  di  compendiare  gli  elementi   acquisiti
nell'iter istruttorio, cosi'  come  sopra  definito,  in  un  proprio
rapporto che verra' inviato alla Prefettura di Milano. Si  richiamano
a questo proposito le istruzioni fornite dal Gabinetto del  Ministero
dell'interno con circolare n. 17505/123  del  2  aprile  2012,  nella
quale «in una logica  di  massima  efficienza  e  partecipazione»  si
prescrive  che  le  comunicazioni  verso  la  Prefettura  di   Milano
utilizzino       sempre       l'apposito       canale        dedicato
antimafiaexpo.prefmi@pec.interno.it. 
 
                              Parte II 
 
 
Soluzioni  a  quesiti  posti  circa  lo  svolgimento  dei   controlli
                              antimafia 
 
II.1 Individuazione della «filiera» delle imprese  da  sottoporre  ai
controlli antimafia 
    Nell'ambito del presente atto di indirizzo, il  Comitato  ritiene
opportuno fornire alcune indicazioni per risolvere  le  problematiche
segnalate relativamente all'individuazione della nozione di «filiera»
delle imprese, rilevante ai fini  dei  controlli  antimafia  previsti
dalle Linee Guida di questo Comitato. 
    Il Comitato ritiene che la questione debba essere  risolta  sulla
base della definizione di «filiera» delle imprese  dettata  dall'art.
6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 - concernente la tracciabilita'  dei
flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici  -  nonche'  dagli
indirizzi  espressi  in  materia  dall'Autorita'  di  Vigilanza   sui
Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione  n.  4  del  7  luglio
2011. 
    In tale provvedimento l'AVCP ha rilevato che  sia  dal  ricordato
art. 6,  comma  3,  del  d.l.  n.  187/2010,  sia  dalle  indicazioni
normative rinvenibili nelle disposizioni  sugli  accessi  «antimafia»
effettuati dai Gruppi Interforze delle Prefetture (cfr. oggi art. 93,
comma 2, del d.lgs. n. 159/2011), emerge una  chiara  indicazione  di
estendere il piu' possibile la nozione di  «filiera»  delle  imprese,
ricomprendendovi in essa, attraverso la categoria  dei  subcontratti,
rapporti negoziali,  diversi  da  quelli  di  appalto  e  subappalto,
indipendentemente     dalla     loro     collocazione     nell'ambito
dell'organizzazione imprenditoriale. 
    La stessa Autorita' ha, nel contempo,  precisato  che  le  citate
previsioni di legge devono essere applicate, secondo un  criterio  di
ragionevolezza, che eviti di ricondurre nell'ambito della nozione  di
«filiera» rilevante  fattispecie  contrattuali  lontane  dall'appalto
principale. 
    Mutuando le indicazioni formulate dall'AVCP, il Comitato  ritiene
che siano riconducibili a  tale  nozione  anche  i  subcontratti  che
presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso
di essere  attinenti  all'oggetto  di  tale  contratto,  presentando,
rispetto a quest'ultimo, una dipendenza funzionale. Un  simile  nesso
di continuita' deve quindi ritenersi esistente non solo nei  casi  in
cui il sub-contratto presenti un asservimento esclusivo  rispetto  al
rapporto negoziale principale (cioe' all'appalto), ma anche quando il
nesso di funzionalita' appaia meno evidente e diretto, riguardando ad
esempio attivita' collaterali. 
    In questi casi, infatti, secondo  le  indicazioni  dell'AVCP,  la
fattispecie  contrattuale  potra'  essere  esclusa  dalla   «filiera»
rilevante solo quando il filo di derivazione dall'appalto  principale
venga sensibilmente a scemare. 
    Invero, come osserva l'AVCP nella richiamata  determinazione,  la
definizione   dei   confini   perimetrali   presenta   aspetti   piu'
problematici per il settore delle forniture e dei servizi, mentre per
i  lavori  pubblici  essa  si  giova  dell'intervento  chiarificatore
operato dalla legge. 
    E' alla luce di tale intervento che vanno ad  esempio  ricomprese
nella «filiera» rilevante fattispecie  sub-contrattuali  come  quelle
attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti  e  altre
consimili. E cio' indipendentemente dal  loro  carattere  «sensibile»
ossia   particolarmente   vulnerabile   rispetto   al   rischio    di
infiltrazione mafiosa. 
    Per ulteriori esemplificazioni pratiche sul punto, si ritiene  di
rinviare  alle  indicazioni  recate   dalla   citata   determinazione
dell'AVCP n. 4/2011 e in particolare a quelle nel paragrafo 3.2.1. 
II.2 Applicazione del modello dei controlli agli appalti di servizi e
ai contratti di sponsorizzazione 
    Il   Comitato   corrispondendo   alle    esigenze    presentatesi
successivamente alle Linee Guida pubblicate  nella  G.U.R.I.  del  19
aprile 2011, ritiene di dover fornire alcune indicazioni suppletive. 
    Il Comitato - in coerenza con  l'art.  3-quinquies  del  d.l.  n.
135/2009 - ritiene necessario che le indicazioni sulle  modalita'  di
svolgimento dei controlli antimafia, recate dalle Linee Guida del  19
aprile 2011, come integrati dal presente atto di  indirizzo,  trovino
applicazione nei riguardi di tutti  i  contratti  pubblici,  compresi
quelli  aventi  ad  oggetto  servizi  e   forniture   connessi   allo
svolgimento dell'Esposizione o degli eventi  programmati  nell'ambito
di essa. 
    Sono pertanto da  assoggettarsi  alle  particolari  modalita'  di
controllo previste dalle Linee guida di questo Comitato, i  contratti
di  sponsorizzazione  di  qualunque  importo,  in   quanto   rapporti
negoziali finalizzati all'acquisizione di una prestazione strumentale
agli interessi pubblici sottesi allo svolgimento della manifestazione
espositiva e soggetti ai  principi  generali  dell'evidenza  pubblica
stabiliti dal diritto comunitario e nazionale  (artt.  26  e  27  del
d.lgs. n. 163/2006). La normativa  sulla  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari e'  applicabile  all'ipotesi  della  sponsorizzazione  cd.
tecnica, correlata alla realizzazione di lavori, servizi e  forniture
pubblici nonostante l'impiego di denaro privato  (cfr.  parere  sulla
Normativa dell'11 settembre 2013 -  rif.  AG  45/2013,  Deliberazione
Avcp n. 9 dell'8 febbraio 2012; Determinazione n. 4/2011) 
    Restano, invece, fuori  dal  «perimetro»  di  applicazione  delle
Linee Guida unicamente i contratti che la societa' EXPO 2015 S.p.A. e
gli altri soggetti attuatori stipulano per l'acquisizione dei beni  e
servizi necessari alle proprie esigenze di funzionamento,  quali,  ad
esempio, quelli concernenti i contratti per le utenze di  servizio  e
gli acquisti di  materiali  di  facile  deperimento.  Tali  rapporti,
infatti,  non  possono  considerarsi  strettamente   correlati   allo
svolgimento  dell'Esposizione,  per  cui  ad  essi  continueranno  ad
applicarsi le ordinarie procedure di  rilascio  della  documentazione
antimafia stabilite dal d.lgs. n. 159/2011. 
II.3  Modalita'  dei  controlli  antimafia  relativi   alle   imprese
impegnate  nella  realizzazione   delle   arterie   «Pedemontana»   e
BRE.BE.MI. 
    Come e' noto, il  D.P.C.M.  22  ottobre  2008  annovera,  tra  le
progettualita' connesse allo svolgimento dell'Esposizione Universale,
anche  alcune   opere   essenziali   da   realizzarsi   a   cura   di
Amministrazioni ed Enti  diversi  dalla  EXPO  S.p.A..  Rientrano  in
questo  novero  la  costruzione  delle  autostrade  «Pedemontana»   e
«Brescia-Bergamo-Milano»  (BRE.BE.MI)   destinate   ad   attraversare
diverse province della Lombardia e per le quali il soggetto attuatore
e' stato individuato nell'Amministrazione regionale. 
    In relazione a tali opere  sono  stati  stipulati  protocolli  di
legalita', antecedenti alle Linee  Guida  del  19  aprile  2011,  che
mantengono la responsabilita' delle verifiche antimafia in capo e  la
competenza   all'adozione   delle   informazioni,    liberatorie    e
interdittive, ai Prefetti dei territori coinvolti dai due  tracciati.
Il Comitato, ha preso atto di tale situazione e della circostanza che
i lavori relativi alle infrastrutture sono  in  via  di  ultimazione.
Pertanto,  valuta  l'opportunita'  di  conservare,  limitatamente  ai
predetti interventi e alle loro estensioni, l'impianto  iniziale  non
derogatorio per  le  verifiche  antimafia,  preesistente  alle  linee
guida. Di conseguenza il Comitato conferma l'assetto originario,  pur
ravvisando la necessita' di rafforzare i meccanismi  di  interscambio
informativo tra i Gruppi Interforze delle Prefetture coinvolte  dalle
due opere pubbliche in questione e di coinvolgimento  del  GICEX,  in
modo da realizzare  ancora  piu'  compiutamente  il  coordinamento  e
l'unitarieta' d'azione delle iniziative di prevenzione.  Inoltre,  e'
necessario che anche  per  le  suddette  opere  venga  confermato  il
coinvolgimento nelle attivita' istruttorie delle articolazioni  della
DIA, in coerenza con le indicazioni contenute nella piu' volte citata
direttiva ministeriale del 28 ottobre 2013. 
    Il Comitato  sottolinea  altresi'  l'importanza  che,  accanto  a
moduli tradizionali d'azione  (realizzati  attraverso  l'interscambio
delle determinazioni antimafia adottate dalle rispettive Prefetture),
i citati Gruppi Interforze  diano  vita  a  forme  di  collaborazione
sistemica e piu' stretta. 
    In particolare, si ravvisa l'opportunita' che tali  organismi  si
riuniscano  periodicamente  per  sviluppare  un  regolare  punto   di
situazione sulle  questioni  di  interesse  comune  e  concordare  le
iniziative di approfondimento e di analisi da intraprendere. 
    In questo  contesto,  potra'  essere  messa  a  punto  anche  una
strategia condivisa e collaborativa degli accessi presso le  aree  di
cantiere. 
II.4 Rapporti negoziali stipulati in  Italia  dagli  Stati  esteri  e
dalle Organizzazioni internazionali partecipanti all'EXPO 
    Il Comitato ha fornito il proprio supporto ad iniziative  avviate
dal Commissario Straordinario per l'EXPO e dalla EXPO 2015 S.p.A. per
presentare un'iniziativa condivisa innanzi  al  Bureau  International
des Expositions (BIE) al fine di  delineare  un  sistema  ad  hoc  di
misure  atte  a  prevenire  tentativi  di  ingerenza  mafiosa   negli
affidamenti  di  esecuzione  di   contratti   che   gli   Stati,   le
Organizzazioni internazionali (cd.  «Partecipanti  ufficiali»)  e  le
altre entita' straniere (cd. «Partecipanti non ufficiali»)  dovessero
conferire per la realizzazione dei propri stand. 
    Si tratta di fattispecie  particolari.  La  «parte  pubblica»  e'
costituita da  un  soggetto  giuridico  non  riconducibile  sotto  la
nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini del  d.lgs.  n.
163/2006 e del d.lgs. n. 159/2011. 
    Nel quadro cosi' delineato, e' comunque emersa la  necessita'  di
approntare misure, cui verra' data adesione su base  volontaria,  che
possano comunque «intercettare»  eventuali  ingerenze  criminali  nel
«segmento»  dei  subappalti  e   dei   subcontratti   stipulati   dai
Partecipanti stranieri sul territorio dello Stato. 
    In questo senso, e' stato ipotizzato  un  pacchetto  di  clausole
negoziali  che,  accettate  dai   Partecipanti   stranieri   che   vi
aderiranno, consentiranno: 
      1) di far affluire i dati delle imprese operanti  nei  cantieri
attivati a  seguito  degli  affidamenti  conferiti  dai  Partecipanti
stranieri nella piattaforma informatica «Anagrafe  degli  esecutori»,
tenuta dalla EXPO 2015 S.p.A; 
      2) alla Prefettura di Milano  di  sviluppare  un  controllo  di
legalita' sulle imprese affidatarie e sub affidatarie  degli  appalti
(a questo proposito  si  ravvisa  l'esigenza  che  la  Prefettura  ne
riferisca gli esiti a questo Comitato); 
      3)  di  agevolare  ogni  eventuale  comunicazione   riguardante
possibili situazioni  «anomale»  ascrivibili  a  fenomeni  criminali,
attraverso l'istituzione, da  parte  di  ciascun  Paese  Partecipante
aderente, di un Punto di Contatto, deputato a  mantenere  i  rapporti
con la Prefettura di Milano. 
    Resta ferma, trattandosi di interventi che vengono realizzati sul
territorio nazionale, la facolta' del Prefetto di Milano di disporre,
nell'ambito delle proprie competenze,  mirati  controlli  sulle  aree
interessate. 
 
                     Efficacia delle Linee Guida 
 
    Le presenti Linee Guida si applicano a decorrere  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione dei  procedimenti
che risultino gia' in corso sulla base delle Linee  Guida  pubblicate
in data  19  aprile  2011,  i  quali  verranno  conclusi  secondo  la
previgente disciplina.