IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2,  che  istituisce  il  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122  il
quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze  dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita'; 
  Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al  capoverso  precedente,  il
quale prevede che ai soggetti individuati nel  medesimo  comma  5  si
applicano le disposizioni in materia di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art.  1,
comma 37, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base  al
quale, "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a  c)
dal  comma  5,  ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  comunque  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui
alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett.  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo'  disporre,  in
deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto  previsto  dal
citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento  di
tutela  del  reddito  per  il  periodo   di   tempo   necessario   al
raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni  caso,  per
una durata non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito
dal presente articolo"; 
  Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai  capoversi  precedenti,  in
base al quale: 
    l'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della  data  di
cessazione del rapporto di lavoro,  delle  domande  di  pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12  che
intendono avvalersi, a decorrere dal  1°  gennaio  2011,  del  regime
delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
    qualora dal predetto monitoraggio risulti il  raggiungimento  del
numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prendera'  in  esame
ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  63655
del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n.  677  lavoratori  che  nell'anno  2011  non  sono  rientrati   nel
contingente di 10.000  unita'  di  cui  all'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n.  122,  ancorche'  abbiano  maturato  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di
tutela del reddito; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  68225
del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'articolo di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni
nella legge 30 luglio 2010, n.  122,  ancorche'  abbiano  maturato  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di
tutela del reddito. 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visti i risultati del monitoraggio INPS, dai quali risulta che, per
l'anno   2013   i   lavoratori    interessati    dal    prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n.
7888, tutti cessati dal servizio entro la data del  30  aprile  2010,
per una spesa totale relativa alle mensilita' di competenza dell'anno
2013 pari a euro 63.436.009,00; 
  Visti i dati a consuntivo dell'INPS dai quali risulta che, rispetto
all'impegnato per  gli  anni  2011  e  2012,  si  e'  determinato  un
risparmio di spesa pari rispettivamente di euro 1.558.615,76 ed  euro
4.929.839,03, per complessivi euro 6.488.454,79; 
  Considerato che allo stato sono disponibili,  a  valere  sul  Fondo
sociale  per  occupazione  e  formazione,  risorse   pari   ad   euro
63.436.009,00,  comprensive  dei  sopra  citati  risparmi  di   spesa
relativi alle annualita' precedenti; 
  Ritenuto di concedere il prolungamento  dell'intervento  di  tutela
del reddito in favore di coloro per i quali il medesimo prolungamento
abbia inizio in una data  ricompresa  tra  il  1°  gennaio  e  il  31
dicembre  2013  e  di  corrispondere  il  periodo  di   prolungamento
dell'intervento limitatamente alle mensilita' di competenza 2013; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  autorizzare  l'INPS  all'erogazione   del
prolungamento dell'intervento di tutela del  reddito  in  favore  dei
lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito,
con  esclusione  della  contribuzione  figurativa,  in   favore   dei
lavoratori indicati nel comma successivo  che,  nell'anno  2013,  non
rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12,  comma
5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche'  maturino
i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di
tutela del reddito. 
  Il prolungamento del sostegno al reddito e' concesso in favore  dei
lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia inizio in  una
data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. 
  In  favore  dei  lavoratori  di  cui   al   comma   precedente   il
prolungamento del sostegno al reddito e' concesso per  un  numero  di
mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base
di quanto  stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto-legge,  e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013.