IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilita' interno di cui agli articoli 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visto l'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2012 che ha escluso dalla sperimentazione i comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo; Vista l'art. 4 della legge 10 agosto 2012, n. 45, della Regione siciliana, che ha sospeso gli effetti delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione del bilancio, nelle more dell'adozione delle procedure di attuazione statutaria previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Viste le delibere di giunta concernenti la rinuncia a proseguire la sperimentazione nel 2013 dei comuni di Ascoli Piceno, Bari, Cossignano, Firenze, Lodi, Manfredonia, Piazza Armerina, Poggio Mirteto, Portici, Sassuolo, Satriano, Scanzano Jonico, Trani, Vogogna; Visto l'art. 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, per l'anno 2013, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma; Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto l'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale gli enti locali che risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero; Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013, n. 41930, concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015, per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, volto a definire il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalita' di trasmissione; Visto l'art. 1, commi 448 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare, nell'esercizio 2013, la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del 26 settembre 2013 ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1 Criterio di riparto 1. Per l'anno 2013, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo del patto di stabilita' interno tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 e' attribuito per 8 milioni di euro alle regioni, per 3 milioni di euro alle province e per 9 milioni di euro ai comuni.