IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante
riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013
concernente la struttura del Segretariato generale della difesa -
Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali,
compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici
centrali del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981,
recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, della difesa e dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Sistema unico del reclutamento
e della formazione pubblica
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata
Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il
Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica
e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole»,
costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione
pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di
ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualita'
delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici,
garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'.
3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e
gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle
Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
4. Non rientrano nel Sistema unico le attivita' di formazione e
reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale
militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i
rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura
organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente
regolamento.
6. Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito
dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attivita' di
aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al
servizio all'estero del proprio personale.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 11 (Riordino delle Scuole pubbliche di
formazione). - 1. Al fine di ottimizzare l'allocazione
delle risorse e migliorare la qualita' delle attivita'
formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici,
garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarieta', con
uno o piu' regolamenti adottati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione
e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra
le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di
formazione e le altre strutture competenti ed e' riformato
il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e
dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi
di collegamento tra la formazione propedeutica
all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi
ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni
delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni
e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei
dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
concentrazione in una scuola centrale esistente;
d. per la formazione specialistica e permanente dei
dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
tendenziale concentrazione in un'unica struttura gia'
esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati
dallo stesso, con unificazione delle risorse e
coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione,
favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture
formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di
coordinamento della formazione permanente dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo
che la relativa formazione possa svolgersi anche con
modalita' decentrate e in collaborazione con istituti
universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola
centrale di cui alla lettera c. e gli enti territoriali per
il reclutamento della dirigenza e la formazione dei
dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di
docenza al fine di garantire la stabilita' del corpo
docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole
pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni
e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie
disponibili:
1) l'attivita' di formazione riguardante ambiti
omogenei e' programmata e svolta in conformita' con linee
di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei
predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative
alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di
formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera
coordinata.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178
(Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella 14 dicembre 2009,
n. 290.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 87 (Istituzione e fini). - E' istituito in seno
al Ministero degli affari esteri l'Istituto diplomatico.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in
materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2004, n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95 (Riorganizzazione del Ministero degli affari
esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 15 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
28 settembre 2000, n. 301 (Norme per il riordino della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n.
250.
- Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013
(Struttura del Segretariato generale della difesa -
Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni
generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali,
e degli Uffici centrali del Ministero della difesa) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72,
S.O.
- Il decreto del Ministro dell'interno in data 10
settembre 1980 (Istituzione della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1981, n. 62.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, si vedano i riferimenti normativi alle
premesse.