IL MINISTRO 
 
 
                PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
 
                      IL MINISTRO PER IL TESORO 
 
  Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che  disciplina
la perequazione automatica delle pensioni; 
  Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno  1972,  n.
267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485,  che  estende  la
perequazione automatica, di cui al predetto art.  19,  alle  pensioni
sociali; 
  Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 3 giugno  1975,  n.  160,
che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1977, la variazione  degli
importi delle  pensioni  a  carico  delle  gestioni  speciali  per  i
lavoratori autonomi, ivi compresi quelli dei  trattamenti  minimi  in
vigore al 31 dicembre 1976, con i criteri  di  automaticita'  di  cui
all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
  Visto l'art.  7  della  predetta  legge  n.  160,  che  estende  la
perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei  ciechi
civili, mutilati ed invalidi civili, nonche' dei sordomuti; 
  Visto l'art. 8 della citata legge n. 160, sostitutivo  del  secondo
comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
  Visto l'art. 9 della menzionata legge  n.  160,  che  introduce  il
collegamento dei trattamenti minimi  di  pensione  alle  retribuzioni
degli operai dell'industria; 
  Visto l'art. 10 della legge n. 160, di cui sopra, che disciplina la
perequazione  automatica  delle  pensioni  superiori  ai  trattamenti
minimi del fondo pensioni lavoratori dipendenti; 
  Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n.  18242  in
data 3 settembre 1977; 
 
                           Accertato che: 
 
  l'indice  medio  del  costo  della  vita,  confrontando  i  periodi
compresi, rispettivamente, tra i mesi di agosto 1976 e luglio 1977 ed
i mesi di agosto 1975 e luglio 1976, e' aumentato  nella  misura  del
19,50 per cento; 
  l'indice medio dei tassi  delle  retribuzioni  minime  contrattuali
degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato
al netto delle variazioni  del  volume  di  lavoro,  confrontando  i'
periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1976 e luglio
1977 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976 e' aumentato nella misura
del 28,7 per cento; 
  la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato,  per
i lavoratori dell'industria, lo scatto di 24 punti di contingenza nei
quattro trimestri relativi al periodo agosto 1976-luglio 1977; di cui
3 punti da attribuirsi al bimestre agosto-settembre 1976 e  21  punti
al periodo ottobre 1976-luglio 1977; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1978, i trattamenti minimi di pensione a
carico del  fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  della  gestione
speciale per i lavoratori  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e  del
soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle  miniere
di zolfo della Sicilia, sono aumentati in misura  pari  al  28,7  per
cento.