IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui al predetto art. 19, alle pensioni sociali; Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1977, la variazione degli importi delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, con i criteri di automaticita' di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153; Visto l'art. 7 della predetta legge n. 160, che estende la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonche' dei sordomuti; Visto l'art. 8 della citata legge n. 160, sostitutivo del secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153; Visto l'art. 9 della menzionata legge n. 160, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria; Visto l'art. 10 della legge n. 160, di cui sopra, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi del fondo pensioni lavoratori dipendenti; Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18242 in data 3 settembre 1977; Accertato che: l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, tra i mesi di agosto 1976 e luglio 1977 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976, e' aumentato nella misura del 19,50 per cento; l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, confrontando i' periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1976 e luglio 1977 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976 e' aumentato nella misura del 28,7 per cento; la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato, per i lavoratori dell'industria, lo scatto di 24 punti di contingenza nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1976-luglio 1977; di cui 3 punti da attribuirsi al bimestre agosto-settembre 1976 e 21 punti al periodo ottobre 1976-luglio 1977; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1978, i trattamenti minimi di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono aumentati in misura pari al 28,7 per cento.