IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, e successive modificazioni sul trattamento di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure della indennita' di trasferta e di altre indennita', in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, concernente analoga facolta' per le altre categorie di personale delle stesse aziende nello stesso limite del 12 per cento; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1931, con il quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse; Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennita' a decorrere dal 1° gennaio 1982 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1981 e 1980 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale; Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1982, n. 2699 dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale e' stata del 18,37 per cento; Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennita' nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni; Decreta: A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: a) l'indennita' di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e' elevata: da L. 36,220 a L. 39.850; da L. 30.220 a L. 33.250; da L. 25.440 a L. 27.990; b) l'indennita' di trasferta ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' elevata: da L. 920 a L. 1.020; da L. 680 a L. 750; c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 10 per cento. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 6 febbraio 1982 Il Ministro: Andreatta Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1982 Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115