IL MINISTRO DEL TESORO 
 
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, e successive modificazioni sul
trattamento di missione e  di  trasferimento  per  il  personale  con
qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero  delle
poste e delle  telecomunicazioni  che  consentono,  tra  l'altro,  di
rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento  delle  misure
in atto nell'anno precedente, le misure della indennita' di trasferta
e di altre indennita', in  relazione  agli  indici  rilevati  per  la
maggiorazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui   agli
articoli 1 e 2 della legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio  1978,  n.
919, concernente analoga facolta' per le altre categorie di personale
delle stesse aziende nello stesso limite del 12 per cento; 
Visto il decreto  ministeriale  9  febbraio  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1931,  con  il
quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio
1981, le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita'
ad essa connesse; 
Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennita'
a decorrere dal 1° gennaio 1982 occorre prendere in considerazione la
variazione percentuale intervenuta tra gli anni  1981  e  1980  degli
indici del costo della vita valevoli  ai  fini  della  determinazione
delle  variazioni  dell'indennita'   di   contingenza   nei   settori
dell'industria e del commercio presi  a  base  per  la  maggiorazione
dell'indennita' integrativa speciale; 
Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30  gennaio
1982,  n.  2699  dalla  quale  risulta  che  la  suddetta  variazione
percentuale e' stata del 18,37 per cento; 
Ritenuto opportuno procedere all'aumento  delle  misure  delle  sopra
indicate indennita'  nel  limite  del  10  per  cento,  operando  gli
arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
A  decorrere  dal  1°  gennaio  1982  le  misure  dell'indennita'  di
trasferta  e  delle  altre   indennita'   ad   essa   connesse   sono
rideterminate come segue: 
a) l'indennita' di trasferta ex art. 2 della legge 11  gennaio  1979,
n. 13, e' elevata: 
da L. 36,220 a L. 39.850; 
da L. 30.220 a L. 33.250; 
da L. 25.440 a L. 27.990; 
b) l'indennita' di trasferta ex art. 2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' elevata: 
da L. 920 a L. 1.020; 
da L. 680 a L. 750; 
c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n.
13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, 
n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale  citato  nelle
premesse, sono aumentate di un ulteriore 10 per cento. 
Il presente decreto sara' comunicato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
Roma, addi' 6 febbraio 1982 
 
 
                                               Il Ministro: Andreatta 
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1982 
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115