IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 32 della predetta legge con il quale e' attribuita al Ministro della marina mercantile la potesta' di emanare, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone e per determinate classi di essa; Visti gli articoli 87, 88 e 87, e successive modificazioni, del suddetto regolamento; Visto l'art. 7 del proprio decreto 30 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 4 agosto 1979; Sentiti l'Istituto di ricerche sulla pesca marittima (CNR) di Ancona ed il Laboratorio di biologia marina e pesca dell'Universita' di Bologna in Fano; Considerato: a) che la tolleranza prevista dal terzo comma dell'art. 87 del regolamento citato non corrisponde alle esigenze di salvaguardia delle specie indicate nel primo comma dello stesso articolo, in quanto ammette la cattura di individui di dimensioni inferiori a quelle prescritte senza alcun limite di quantita'; b) che le ricerche sulla valutazione degli stocks di pesci, di molluschi e di crostacei hanno confermato che nelle catture sono sempre presenti individui al di sotto delle dimensioni prescritte, per cui si rende necessario stabilire un limite alla quantita' di novellame che puo' essere ammesso nel pescato; c) che il suddetto limite di cattura di novellame puo' opportunamente stabilirsi in rapporto al peso o al volume totale del pescato; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima; Decreta: Art. 1. Il primo comma dell'art. 91 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato e' tollerata la presenza di non piu' del 10%, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89».