IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima; 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della   predetta   legge
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 32 della predetta legge con il quale e' attribuita  al
Ministro della marina mercantile la potesta' di emanare, con  proprio
decreto, sentita la commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca
marittima, norme per la disciplina della pesca anche in  deroga  alle
discipline regolamentari, al fine di  adeguarla  al  progresso  delle
conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne
lo sviluppo in determinate zone e per determinate classi di essa; 
  Visti gli articoli 87, 88 e 87,  e  successive  modificazioni,  del
suddetto regolamento; 
  Visto l'art. 7 del proprio decreto 30 luglio 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 4 agosto 1979; 
  Sentiti l'Istituto di  ricerche  sulla  pesca  marittima  (CNR)  di
Ancona ed il Laboratorio di biologia marina e pesca  dell'Universita'
di Bologna in Fano; 
  Considerato: 
  a) che la tolleranza prevista dal  terzo  comma  dell'art.  87  del
regolamento citato non  corrisponde  alle  esigenze  di  salvaguardia
delle specie indicate nel  primo  comma  dello  stesso  articolo,  in
quanto ammette la cattura di  individui  di  dimensioni  inferiori  a
quelle prescritte senza alcun limite di quantita'; 
  b) che le ricerche sulla valutazione  degli  stocks  di  pesci,  di
molluschi e di crostacei hanno  confermato  che  nelle  catture  sono
sempre presenti individui al di sotto  delle  dimensioni  prescritte,
per cui si rende necessario stabilire un  limite  alla  quantita'  di
novellame che puo' essere ammesso nel pescato; 
  c)  che  il  suddetto  limite  di   cattura   di   novellame   puo'
opportunamente stabilirsi in rapporto al peso o al volume totale  del
pescato; 
  Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'art. 91 del regolamento approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Gli esemplari di  pesci,  crostacei  e  molluschi,  di  dimensioni
inferiori  a  quelle  stabilite   negli   articoli   che   precedono,
eventualmente catturati, devono essere rigettati  in  mare.  Tuttavia
per ogni specie, sul totale catturato e' tollerata la presenza di non
piu' del 10%, calcolato sul peso e, ove  possibile,  sul  volume,  di
esemplari  aventi  dimensioni  inferiori  a   quelle   previste   nei
precedenti articoli 87, 88 e 89».