IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
 
 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
Visto il decreto-legge 12 novembre  1982,  n.  829,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
Visto l'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; 
Visto il decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con  legge
18 dicembre 1952, n. 3136; 
Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  18  dicembre  1968,  n.   1233,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 gennaio 1969, n. 7, con
il quale e' stata prevista la possibilita' di eseguire lavori urgenti
ed  indifferibili  a  carattere  definitivo  quando,  in  seguito  ad
accertamenti tecnici, la spesa relativa non superi di  oltre  il  25%
quella  occorrente  per   l'esecuzione   dei   lavori   a   carattere
provvisorio; 
Considerato che a seguito dei movimenti tellurici del 7 ed 11  maggio
1984 numerose opere pubbliche ricadenti in alcune zone del territorio
delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania hanno subito gravi  e
generalizzati danni che richiedono l'urgente intervento anche per  il
permanere di situazioni di pericolo; 
Ritenuto che l'urgenza imposta dalla situazione da affrontare,  anche
in relazione alla evoluzione  dei  costi  richiede  l'adeguamento  di
taluni rapporti e limitazioni previsti dalla normativa vigente (tempo
occorrente per gli interventi definitivi; ingente materiale richiesto
per  opere  provvisionali  immobilizzato   per   lunghi   periodi   e
conseguente disagio anche per la viabilita'; eccetera); 
Ravvisata, in tale ambito anche l'opportunita' di rivedere  i  limiti
di competenza in materia di interventi urgenti  al  fine  di  rendere
rapidamente  operante  l'azione  di  salvaguardia  della  incolumita'
pubblica  negli  edifici  di  proprieta'  dello  Stato  e  di   culto
danneggiati dai terremoti del maggio 1984; 
Considerata, infine,  la  necessita'  di  aggiornare  taluni  termini
previsti dalla legislazione vigente al fine di  renderli  compatibili
con il volume di attivita'  da  espletarsi  dagli  uffici  periferici
competenti; 
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga  ad  ogni  contraria
disposizione; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1. 
 
Il termine di cui all'art. 70 del regio decreto 25  maggio  1895,  n.
350, e' stabilito in trenta giorni. 
Per i lavori urgenti e tendenti alla salvaguardia  della  incolumita'
pubblica  negli  edifici  di  proprieta'  dello  Stato  o  del  culto
danneggiati dal sisma, i limiti di  competenza  di  cui  all'art.  18
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono elevati, per l'ingegnere capo,
a 300 milioni e, per il parere del comitato tecnico-amministrativo, a
L. 500.000.000. 
 
       Per i lavori di pronto intervento, il limite di cui all'art. 8 
 
del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, e' elevato al 40%. 
Per gli interventi urgenti di cui sopra, i provveditori alle 
opere pubbliche ed i sovrintendenti del Ministrero dei beni culturali
ed  ambientali  delle  regioni  interessate  possono  ricorrere  alla
trattativa privata indipendentemente  dalla  entita'  dei  lavori  da
eseguire, con imprese prescelte secondo la normativa in vigore.