IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; Visto il decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136; Visto l'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 gennaio 1969, n. 7, con il quale e' stata prevista la possibilita' di eseguire lavori urgenti ed indifferibili a carattere definitivo quando, in seguito ad accertamenti tecnici, la spesa relativa non superi di oltre il 25% quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio; Considerato che a seguito dei movimenti tellurici del 7 ed 11 maggio 1984 numerose opere pubbliche ricadenti in alcune zone del territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania hanno subito gravi e generalizzati danni che richiedono l'urgente intervento anche per il permanere di situazioni di pericolo; Ritenuto che l'urgenza imposta dalla situazione da affrontare, anche in relazione alla evoluzione dei costi richiede l'adeguamento di taluni rapporti e limitazioni previsti dalla normativa vigente (tempo occorrente per gli interventi definitivi; ingente materiale richiesto per opere provvisionali immobilizzato per lunghi periodi e conseguente disagio anche per la viabilita'; eccetera); Ravvisata, in tale ambito anche l'opportunita' di rivedere i limiti di competenza in materia di interventi urgenti al fine di rendere rapidamente operante l'azione di salvaguardia della incolumita' pubblica negli edifici di proprieta' dello Stato e di culto danneggiati dai terremoti del maggio 1984; Considerata, infine, la necessita' di aggiornare taluni termini previsti dalla legislazione vigente al fine di renderli compatibili con il volume di attivita' da espletarsi dagli uffici periferici competenti; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione; Dispone: Art. 1. Il termine di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e' stabilito in trenta giorni. Per i lavori urgenti e tendenti alla salvaguardia della incolumita' pubblica negli edifici di proprieta' dello Stato o del culto danneggiati dal sisma, i limiti di competenza di cui all'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono elevati, per l'ingegnere capo, a 300 milioni e, per il parere del comitato tecnico-amministrativo, a L. 500.000.000. Per i lavori di pronto intervento, il limite di cui all'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, e' elevato al 40%. Per gli interventi urgenti di cui sopra, i provveditori alle opere pubbliche ed i sovrintendenti del Ministrero dei beni culturali ed ambientali delle regioni interessate possono ricorrere alla trattativa privata indipendentemente dalla entita' dei lavori da eseguire, con imprese prescelte secondo la normativa in vigore.