IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista  la  legge  15  febbraio   1963,   n.   281,   e   successive
modificazioni, relativa alla  disciplina  della  preparazione  e  del
commercio dei mangimi; 
  Visto il decreto legislativo n. 90 del  3  marzo  1993,  contenente
disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con  la  quale
sono state stabilite le condizioni di  preparazione,  immissione  sul
mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6  del  decreto  ministeriale  16
novembre 1993; 
  Viste le istanze preparate dai titolari delle aziende zootecniche o
impianti  di  allevamento,   volte   ad   ottenere   l'autorizzazione
ministeriale per l'acquisto  dei  prodotti  intermedi  per  esclusivo
consumo aziendale; 
  Visti gli attestati d'idoneita' rilasciati alle aziende  suindicate
dai  servizi  veterinari  delle  aziende  AA.SS.LL.  competenti   per
territorio, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto  ministeriale  16
novembre 1993; 
  Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del
farmaco  veterinario,  7  aprile  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2009 -  serie
generale - che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero  della
sanita'  3  febbraio  2005,   contenente   l'elenco   delle   aziende
zootecniche o  impianti  di  allevamento  autorizzate  ad  acquistare
prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale; 
  Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del
farmaco  veterinario,  18  aprile  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -  n.  1  del  2
gennaio 2012, che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali  del  7  aprile  2009,
contenente  l'elenco  delle  aziende  zootecniche   o   impianti   di
allevamento  autorizzate  ad  acquistare   prodotti   intermedi   per
esclusivo consumo aziendale; 
  Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del
farmaco veterinario,  4  dicembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -  n.  6  dell'8
gennaio 2013, che sostituisce l'allegato al decreto  dirigenziale  18
aprile 2011, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti
di allevamento  autorizzate  ad  acquistare  prodotti  intermedi  per
esclusivo consumo aziendale; 
  Considerato inoltre che alcune aziende zootecniche  o  impianti  di
allevamento, gia' autorizzate ad acquistare  prodotti  intermedi  per
esclusivo consumo aziendale, ed  inserite  nell'allegato  al  decreto
dirigenziale 4 dicembre 2012, hanno modificato la ragione  sociale  o
hanno cessato l'attivita' in questione; 
  Ritenuto necessario sostituire l'allegato al decreto dirigenziale 4
dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le aziende  zootecniche  o  impianti  di  allevamento,  cosi'  come
individuati  ed  elencati   nell'allegato   che   costituisce   parte
integrante del presente  decreto,  sono  autorizzate  all'acquisto  e
all'utilizzazione  di  prodotti  intermedi  per   esclusivo   consumo
aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente. 
  Il presente decreto sostituisce il decreto dirigenziale 4  dicembre
2012.