IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993; Viste le istanze preparate dai titolari delle aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale; Visti gli attestati d'idoneita' rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende AA.SS.LL. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 16 novembre 1993; Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, 7 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2009 - serie generale - che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero della sanita' 3 febbraio 2005, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale; Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, 18 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2012, che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 7 aprile 2009, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale; Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, 4 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2013, che sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 18 aprile 2011, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale; Considerato inoltre che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, gia' autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, ed inserite nell'allegato al decreto dirigenziale 4 dicembre 2012, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attivita' in questione; Ritenuto necessario sostituire l'allegato al decreto dirigenziale 4 dicembre 2012; Decreta: Art. 1 Le aziende zootecniche o impianti di allevamento, cosi' come individuati ed elencati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'acquisto e all'utilizzazione di prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente. Il presente decreto sostituisce il decreto dirigenziale 4 dicembre 2012.