Il MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  28-quinquies  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni  di
crediti con somme dovute  in  base  agli  istituti  definitori  della
pretesa tributaria e deflativi del contenzioso  tributario»  inserito
dall'art. 9,  comma  1,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
  Visto  l'art.  7  del  suddetto  decreto-legge  n.  35  del   2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64;  in
materia  di  ricognizione  dei  debiti  contratti   dalle   pubbliche
amministrazioni; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in
materia di versamento unitario e compensazione; 
  Visto l'art. 22 del suddetto decreto legislativo n.  241  del  1997
concernente l'istituzione della «struttura di gestione»; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in  materia  di
accertamento con adesione e, in particolare, l'art. 8 concernente  le
modalita'  di  pagamento,  l'art.  5,  comma  1-bis  in  materia   di
definizione degli inviti al contraddittorio, l'art. 5-bis in  materia
di adesione ai verbali di constatazione, l'art. 11,  comma  1-bis  in
materia di definizione degli inviti al  contraddittorio  ai  fini  di
altre imposte indirette, l'art. 15 in materia di acquiescenza; 
  Visti gli articoli 16 e 17, del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472 in materia di definizione agevolata delle sanzioni; 
  Visto il decreto  legislativo  18  dicembre  1992,  n.  546  e,  in
particolare, l'art. 48  in  materia  di  conciliazione  giudiziale  e
l'art. 17-bis in materia di mediazione; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  concernente
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  recante  «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
del 2 dicembre 2005, n. 248 e,  in  particolare,  l'art.  3,  recante
«Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9,  commi  3-bis  e  3-ter,  in
materia di certificazione dei crediti nei  confronti  delle  regioni,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti; 
  Visto l'art. 12, comma  11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16. convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali  ed  agli  enti
pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti  di
cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede  che,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle
disposizioni  recate  dai  commi  3-bis  e  3-ter  dell'art.  9   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito  con
modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'» e, in particolare, l'art. 35 in  materia  di  «Misure
per la tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei  debiti
pregressi delle  amministrazioni  statali,  nonche'  disposizioni  in
materia di tesoreria unica»; 
  Visto l'art.  13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito con modificazioni, dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,
rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e  compensazione
dei crediti vantati da fornitori di  beni  e  servizi  nei  confronti
delle Amministrazioni Pubbliche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno
2012,  recante  «Pagamento  dei  crediti   commerciali   connessi   a
transazioni commerciali per l'acquisizione di  servizi  e  forniture,
certi, liquidi ed esigibili,  corrispondenti  a  residui  passivi  di
bilancio,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1,   lettera   b),   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 
  Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», inserito dall'art. 31,
comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  giugno  2012,  n.
143, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti
da parte delle amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante «Modalita' di  certificazione  del  credito,  anche  in
forma telematica, di somme dovute per somministrazione,  forniture  e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti  del
Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e  3-ter
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante «Modalita' con  le  quali  i  crediti  non  prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei  confronti  delle  Regioni,
degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario  Nazionale  per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai  sensi  dell'art.
31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  2  novembre
2012, n. 256, recante «Modifica del decreto 22 maggio  2012,  recante
«Modalita' di certificazione del credito, anche in forma  telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e  appalti  da  parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali».; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
ottobre 2012  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre 2012, recante «Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante:
"Modalita' di certificazione del credito, anche in forma  telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti,  da  parte
delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
ottobre 2012  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre  2012,  recante  «Modalita'  con  le  quali  i  crediti  non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  dello
Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo ai  sensi  dell'art.  28-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: 
    a)  «crediti  certificati»,  i  crediti  non  prescritti,  certi,
liquidi ed esigibili, maturati al  31  dicembre  2012  nei  confronti
dello Stato, degli enti pubblici nazionali,  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti
del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni,  forniture  e
appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti  ai
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo
periodo, del medesimo decreto; 
    b) «certificazione», la certificazione dei crediti rilasciata  ai
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo
periodo, del medesimo decreto e dell'art. 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    c) «piattaforma elettronica di  certificazione»,  la  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  ai
sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante  «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici  nazionali»  e  del
Decreto  Ministeriale  del  25  giugno  2012  recante  «Modalita'  di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
regioni degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale»; 
    d)  «pubblica  amministrazione»,  lo   Stato,   l'ente   pubblico
nazionale, la regione,  l'ente  locale  ovvero  l'ente  del  Servizio
sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito; 
    e) «data prevista per il pagamento del credito  certificato»,  la
data  di  pagamento  indicata  nella   certificazione   del   credito
rilasciata dalla pubblica amministrazione; 
    f) «debiti da accertamento tributario», le somme dovute a seguito
di accertamento con  adesione  ai  sensi  dell'art.  8,  del  decreto
legislativo  19  giugno  1997,  n.  218;  di  definizione,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, dell'art. 5-bis, dell'art. 11, comma 1-bis,
e di  acquiescenza  ai  sensi  dell'art.  15,  dello  stesso  decreto
legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai  sensi  degli
articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,
di conciliazione  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  48,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  di  mediazione  ai  sensi
dell'art. 17-bis, dello stesso decreto; 
    g) «modello F24 telematico», il sistema mediante  il  quale  sono
eseguiti  i  versamenti  unitari  di  cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   trasmesso   esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate,
ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998; 
    h) «struttura di gestione»,  la  struttura  di  gestione  di  cui
all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
    i) «c.s. n. 1778», la contabilita' speciale  n.  1778,  intestata
«Agenzia delle entrate - fondi  di  bilancio»,  presso  la  tesoreria
dello Stato: 
    j) «compensazione», la compensazione di crediti  certificati  con
debiti da accertamento tributario, ai  sensi  dell'art.  28-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica, 29  settembre  1973,  n.
602.