Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario» inserito dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; Visto l'art. 7 del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione; Visto l'art. 22 del suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 concernente l'istituzione della «struttura di gestione»; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione e, in particolare, l'art. 8 concernente le modalita' di pagamento, l'art. 5, comma 1-bis in materia di definizione degli inviti al contraddittorio, l'art. 5-bis in materia di adesione ai verbali di constatazione, l'art. 11, comma 1-bis in materia di definizione degli inviti al contraddittorio ai fini di altre imposte indirette, l'art. 15 in materia di acquiescenza; Visti gli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di definizione agevolata delle sanzioni; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, l'art. 48 in materia di conciliazione giudiziale e l'art. 17-bis in materia di mediazione; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; Visto l'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'art. 35 in materia di «Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica»; Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, recante «Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», inserito dall'art. 31, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2012, n. 256, recante «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali».; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) «crediti certificati», i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto; b) «certificazione», la certificazione dei crediti rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e dell'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; c) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; d) «pubblica amministrazione», lo Stato, l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito; e) «data prevista per il pagamento del credito certificato», la data di pagamento indicata nella certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione; f) «debiti da accertamento tributario», le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; di definizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, dell'art. 5-bis, dell'art. 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'art. 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, dello stesso decreto; g) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998; h) «struttura di gestione», la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; i) «c.s. n. 1778», la contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», presso la tesoreria dello Stato: j) «compensazione», la compensazione di crediti certificati con debiti da accertamento tributario, ai sensi dell'art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.