IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
                             della pesca 
 
  Visto il Reg. (CE) n. 834  del  Consiglio  del  28  giugno  2007  e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  Reg.  (CEE)
n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008  e
successive   modifiche   e   integrazioni,   recante   modalita'   di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del  Consiglio  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  per
quanto  riguarda  la  produzione  biologica,  l'etichettatura   e   i
controlli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre  2008,
recante modalita' di applicazione  del  Reg.  (CE)  n.  834/2007  del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione  di  prodotti
biologici dai paesi terzi; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione
degli articoli 8 e 9 del  Reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013 n. 105, recante l'organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalita'  di
attuazione  del  Reg.  (CE)  n.  1804/99  sulle  produzioni   animali
biologiche; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  27  novembre  2009  n.  18354,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,
recante  disposizioni  per  l'attuazione  dei  regolamenti  (CE)   n.
834/2007,  n.  889/2008,  n.   1235/2008   e   successive   modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici, ed in particolare l'art. 10 che  stabilisce  le  modalita'
attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27  del  Reg.
(CE)  n.  834/2007,  nonche'   l'art.   12   paragrafo   2   relativo
all'informatizzazione della nuova modulistica; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  1°  febbraio  2012  n.  2049
contenente  disposizioni  per   l'attuazione   del   regolamento   di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della  notifica  di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n.
834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91"; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012  n.  18321,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  227  del  28
settembre   2012,   contenente   disposizioni   per    la    gestione
informatizzata  dei  programmi  annuali   di   produzione   vegetale,
zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e  delle  importazioni
con metodo biologico e per la gestione informatizzata  del  documento
giustificativo e del certificato di  conformita'  ed  in  particolare
l'art. 8, paragrafo 6, che prevede  che  il  termine  di  entrata  in
vigore del  medesimo  decreto  possa  essere  modificato  sentite  le
regioni e le province autonome; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  27  dicembre  2012   n.   6561,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  303
del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al  decreto
ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 ed in particolare l'art. 2,
paragrafo 2, che differisce la data di entrata in vigore del  decreto
ministeriale 9  agosto  2012  in  materia  di  programmi  annuali  di
produzione; 
  Considerato  che  tra  il  Sistema  Informativo  Biologico   (SIB),
istituito con decreto ministeriale 1°  febbraio  2012,  e  i  sistemi
informativi autonomi regionali la  cooperazione  applicativa  non  e'
divenuta ancora pienamente operativa; 
  Ritenuto altresi' opportuno stabilire la data di entrata in  vigore
del decreto ministeriale 9 agosto 2012 citato e consentire fino al 30
settembre 2014 l'invio anche in formato  cartaceo  dei  Programma  di
produzione  vegetale  e  zootecnico,  allo  scopo  di  agevolare  gli
operatori biologici nella  presentazione  degli  stessi  programmi  e
permettere il completamento dei servizi di cooperazione applicativa; 
  Sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1) Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del decreto  ministeriale  27
dicembre 2012 n. 6561 il termine di entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale  9  agosto  2012  n.  18321,  in  materia  di   gestione
informatizzata  dei  programmi  annuali  di  produzione  con   metodo
biologico, e' fissato al 1° marzo 2014. 
  2) Dal 1° marzo 2014 al 30 settembre 2014  gli  operatori  che,  ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del  decreto  ministeriale  9  agosto
2012,  hanno  costituito  il  fascicolo  aziendale  nelle  regioni  e
province autonome che si avvalgono del SIB (Allegato I), presentano i
Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e  Zootecnica  (PAPZ)
al SIB oppure in  modalita'  cartacea  secondo  quanto  previsto  dal
decreto  legislativo  del  17  marzo  1995  n.  220  e  dal   decreto
ministeriale 4 agosto 2000. 
  3) Gli operatori che,  ai  sensi  dell'art.  5,  paragrafo  3,  del
decreto ministeriale 9 agosto 2012,  hanno  costituito  il  fascicolo
aziendale nelle regioni e province autonome che si avvalgono del  SIB
(Allegato I), presentano, relativamente all'anno  2015,  i  Programmi
Annuali delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni  (PAI)  e  delle
Produzioni d'Acquacoltura (PAPA), sia in caso di prima  notifica  che
di notifica di variazione, al SIB entro il 31 gennaio 2015. 
  4) Gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata  nei
sistemi informativi autonomi regionali (Toscana,  Lombardia,  Marche,
Veneto, Piemonte, Puglia, Emilia  Romagna  ed  Umbria)  applicano  le
disposizioni adottate dalle  amministrazioni  regionali  medesime  al
fine della presentazione dei programmi annuali di produzione. 
  5) La presentazione del programma annuale di produzione completo di
tutte  le  unita'  produttive  ad  un  sistema  informativo  autonomo
regionale (Toscana, Lombardia, Marche, Veneto,  Piemonte,  Puglia  ed
Umbria) adempie  agli  obblighi  previsti  dall'art.  2  del  decreto
ministeriale 18321 del 9 agosto 2012. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2014 
 
                                       Il capo dipartimento: Esposito