L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini,  istitutivo  dell'IVASS  ed,  in
particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale  prevede  che  rientra
nella competenza esclusiva del  Direttorio  integrato,  tra  l'altro,
l'adozione di provvedimenti a carattere normativo; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  assicurazioni
private ed, in particolare, gli articoli 135  e  316,  il  primo  dei
quali istituisce  presso  l'ISVAP  (ora  IVASS)  la  banca  dati  dei
sinistri r.c.auto e attribuisce all'Istituto medesimo la facolta'  di
stabilire con regolamento  le  modalita'  con  le  quali  le  imprese
comunicano i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati ed  il
secondo prevede l'irrogazione  di  sanzioni  pecuniarie  in  caso  di
omissione  ovvero  erroneita'  o  incompletezza  delle  comunicazioni
periodiche alla banca dati sinistri; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno  2009  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati
sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; 
  Ritenuta la necessita' di integrare,  ai  soli  fini  sanzionatori,
l'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31  del  1°  giugno  2009,  per
stabilire un criterio unitario di individuazione delle  comunicazione
periodiche  che  prescinda  dalla  frequenza  dei  flussi  dei   dati
riguardanti i sinistri r.c.auto trasmessi dalle imprese; 
 
                               adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Integrazione all'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
                                2009 
 
  1. All'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1°  giugno  2009,
sono aggiunti i seguenti commi: 
  "6. Ai soli fini  sanzionatori  si  considera  quale  comunicazione
periodica di cui  all'articolo  316  del  decreto,  indipendentemente
dalla frequenza dei flussi dei dati riguardanti i sinistri, l'insieme
delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascuna  settimana  di
calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede  di
accertamento delle eventuali violazioni. 
  7. Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma  6,  per  i  procedimenti
sanzionatori avviati fino al 31  dicembre  2012  si  considera  quale
comunicazione   periodica   quella   relativa    all'insieme    delle
trasmissioni effettuate dall'impresa  in  un  arco  temporale  di  20
giorni o frazione di esso.".