IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha
proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di  Stato,
signor Paolo Fadda; 
  Preso atto che, ai  sensi  dell'art.  1,  commal,  lettera  e)  del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla
trattazione ed alla firma degli  atti  relativi  alla  materia  della
salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma
della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto  legge  22  dicembre  2011,  n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
  Visto in particolare l'art. 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, contenente disposizioni  per  il  definitivo  superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013
il termine per il completamento del  processo  di  superamento  degli
Ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ier,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti  ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  ad  integrazione  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  Ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno
2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse  sono
assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura  di
attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di   cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle  F  ed  E  delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23  dicembre  2000  n.  388,  28
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24  dicembre  2003  n.
350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n.  266,  27  dicembre
2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre  2008  n.  203,  23
dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12  novembre  2011  n.
183 e 24 dicembre 2012 n. 228; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»; 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9  con  il  seguente:  «le  predette
risorse,  in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
pluriennale di interventi di cui all'art. 20  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del  Ministro
della salute di approvazione di uno specifico programma  di  utilizzo
proposto dalla medesima  regione.  All'erogazione  delle  risorse  si
provvede per stati  di  avanzamento  dei  lavori.  Per  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter, del decreto-legge n. 211/2011
e dalla variazione incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-loegge n. 78/2010, pari complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e  22.031.625,00  euro,  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo e' stato di applicato proporzionalmente
all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di  euro  per
il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il  10,1%
del  valore  complessivo  di  1.190.435.413,00  euro)   la   predetta
riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore  pari  a  2.944.045,00
euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato articolo 13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art. 7, comma 12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto-legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
per  un  valore  complessivamente   pari,   nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
della  legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  come  rideterminato  dalle
disposizioni su indicate; 
  Dato atto che l'art. 1, comma 2, del  citato  decreto  28  dicembre
2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola  Regione,
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite; 
  Dato atto altresi' che l'art. 3, comma 1, del  citato  decreto  del
Ministro della Salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che  le  Regioni  possono
stipulare specifici accordi interregionali per  la  realizzazione  di
strutture comuni in cui ospitare  i  soggetti  internati  provenienti
dalle Regioni stesse e che con il decreto del Ministro  della  salute
di approvazione del programma si provvede  anche  a  individuare,  in
caso  di  accordo  interregionale,  la  Regione  beneficiaria   della
relativa somma; 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni
urgenti in materia sanitaria»; 
  Visto l'Accordo sottoscritto dalle Regioni Abruzzo e Molise in data
18 settembre 2013 - approvato con Deliberazioni n. 584 del  5  agosto
2013 della Regione Abruzzo e n. 375 del 26 luglio 2013 della  Regione
Molise - per la realizzazione di una struttura comune, da  realizzare
nella  Regione  Abruzzo,  in  cui  ospitare  i   soggetti   internati
provenienti dalla Regione Molise; 
  Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della  salute  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre  2012  ripartisce  alla  Regione   Abruzzo   la   somma   di
€ 3.681.012,21 e alla Regione Molise la somma di € 868.307,99; 
  Dato atto altresi' che detto Accordo del 18 settembre 2013  dispone
che le risorse par € 868.307,99 ripartite alla  Regione  Molise,  dal
citato  decreto  interministeriale  del  28  dicembre   2012,   siano
assegnate alla Regione Abruzzo per la realizzazione di una  struttura
comune in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione
Molise; 
  Visto il programma presentato dalla Regione Abruzzo con nota  prot.
n.  92593/DG2  dell'8  aprile  2013,  di   utilizzo   delle   risorse
complessive pari a € 4.549.320,20, derivanti per € 3.681.012,21 quali
risorse ripartite alla Regione  Abruzzo  e  per  €  868.307,99  quali
risorse ripartite alla Regione Molise con decreto 28 dicembre 2012; 
  Vista la nota prot. n. RA/0159017/DG2 del 20 giugno  2013,  con  la
quale la  regione  Abruzzo  fornisce  i  chiarimenti  e  i  riscontri
richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 11682  del  7  maggio
2013; 
  Visto il documento SIVEAS prot. n. 357 dell'11 ottobre 2013, con il
quale il Commissario ad Acta trasmette il decreto n. 67 del 7 ottobre
2013 approva il Programma per la realizzazione di strutture sanitarie
extraospedaliere  per  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari; 
  Acquisito, verbale prot. n. 128154386 del 9 ottobre 2013, il parere
espresso dagli  Uffici  competenti  delle  Direzioni  generali  della
Programmazione  Sanitaria  e  della  Prevenzione,  sulla   base   dei
requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale 1° ottobre  2012  e
dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di  quanto  previsto
dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in  legge  n.  57/2013,  con
particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012; 
  Acquisito   il   concerto   tecnico-finanziario    del    Ministero
dell'economia e delle finanze,  prot.  27790  del  2  dicembre  2013,
sull'importo complessivo pari  a  € 4.549.320,20  da  assegnare  alla
Regione Abruzzo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il programma presentato  dalla  Regione  Abruzzo,  che
prevede la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di
una struttura extraospedaliera di 20 posti letto per  il  superamento
degli OPG nel Comune di Ripa Teatina della ASL Lanciano-Vasto-Chieti»
per  un  importo  complessivo  di  € 4.549.320,20,  derivanti  per  €
3.681.012,21 quali risorse ripartite alla Regione  Abruzzo  e  per  €
868.307,99 quali risorse ripartite alla Regione Molise. 
  Il programma, allegato al presente decreto, e' composto da: 
    1) decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 7-10-2013; 
    2) Programma per la realizzazione delle strutture sanitarie. 
  Nella   realizzanda   struttura   di   Ripa   Teatina   della   ASL
Lanciano-Vasto-Chieti saranno ospitati  anche  i  soggetti  internati
provenienti dalla Regione Molise.