LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nell'odierna seduta del 6 febbraio 2014, 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica" e, in particolare l'art. 2,
comma 100, lettera a) che dispone la  costituzione  di  un  Fondo  di
garanzia  presso  il  Mediocredito  Centrale   Spa   per   assicurare
parzialmente i crediti concessi dagli istituti di  credito  a  favore
delle piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  che,  all'art.
18, comma 1, lettera r) dispone che  sono  riservate  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia
di cui all'art. 2, comma 100, lettera  a)  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 sopra indicato e che,  con  delibera  della  Conferenza,
sono individuate le regioni sul cui territorio  il  Fondo  limita  il
proprio intervento alla controgaranzia  dei  fondi  regionali  e  dei
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto l'atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n. 486)
con il quale si disciplinano le procedure e si indicano le  modalita'
con le quali le regioni interessate possono richiedere la limitazione
dell'intervento del Fondo di garanzia prevista dall'art. 18, comma 1,
lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  allegando
una dettagliata relazione tecnica; 
  Vista la nota della regione Abruzzo  che  provvede  a  trasmettere,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, la deliberazione  della
Giunta regionale del 4 novembre 2013 con  la  quale  si  chiede  alla
Conferenza di assumere l'iniziativa volta a limitare, nel  territorio
della  Regione  stessa,  l'intervento  del  Fondo  di  garanzia  alla
controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti  nel
registro delle imprese di una o piu' province della regione,  per  le
operazioni di importo fino a 100.000,00 euro,  diramata  in  data  25
novembre 2013, prot. CSR P-4.23.2.12; 
  Considerato che la regione Abruzzo, con la  delibera  della  Giunta
sopra indicata, ha fatto presente che la richiesta di limitazione del
Fondo e' estesa all'operativita' per portafogli di cui  all'art.  39,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il  giorno  11
dicembre 2013, nel corso della  quale  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, le regioni e l'ANCI non hanno  formulato  osservazioni  in
merito alla richiesta della regione Abruzzo sopra indicata; 
  Considerato che il punto e' stato  iscritto  all'odg  delle  Sedute
della Conferenza del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio  2014  non  si
sono tenute; 
  Visti gli esiti dell'odierna  Seduta,  nel  corso  della  quale  il
Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il proprio nulla
osta all'accoglimento della richiesta della regione Abruzzo; 
 
                              Delibera 
 
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, di individuare la regione Abruzzo  quale  regione
sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio  intervento
alla controgaranzia dei fondi regionali e dei  consorzi  di  garanzia
fidi. 
  Roma, 6 febbraio 2014 
 
                                                Il Presidente: Delrio 
 
Il Segretario: Marino