IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196  del  2009,
che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.   281,   stabilisce,   con   propri   decreti,   la
codificazione,  le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; 
  Visto il comma 6 del medesimo art.  14  il  quale  prevede  che  le
amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza,
trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite  i  propri
tesorieri o cassieri, i  dati  concernenti  tutti  gli  incassi  e  i
pagamenti effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
territorio nazionale, e che  le  banche  incaricate  dei  servizi  di
tesoreria e di cassa e  gli  uffici  postali  che  svolgono  analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della
codificazione uniforme; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009  il
quale  prevede  che,  dal  2012,  per  amministrazioni  pubbliche  si
intendono  gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a   fini   statistici
nell'elenco  oggetto  del  comunicato  dell'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) annualmente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici
regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'   indipendenti   e,
comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133 il  quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio; 
  Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i  distinti
comparti delle amministrazioni pubbliche; 
  Viste le determinazioni del  Ragioniere  generale  dello  Stato  n.
0042786 del 30 marzo 2004 e n. 139437 del  9  novembre  2005  con  le
quali sono stati costituiti distinti gruppi di lavoro con il  compito
di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma  8
del richiamato art. 14  e,  in  particolare  l'art.  2  della  citata
determinazione n. 139437 che istituisce il gruppo di  lavoro  per  la
codificazione  degli  incassi  e  dei   pagamenti   delle   strutture
sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali,
delle regioni e province autonome e delle strutture sanitarie; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  5
marzo 2007 concernente la codificazione, le modalita' e i  tempi  per
l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e  dell'8  febbraio
2010, concernente la nuova versione della codificazione  SIOPE  delle
strutture sanitare e aggiornamento  dei  decreti  SIOPE  degli  altri
comparti di enti; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre  2009,  concernente   il   superamento   della   rilevazione
trimestrale di  cassa  da  parte  degli  enti  soggetti  al  SIOPE  e
modalita' di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti  o  bilancio
di esercizio delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  del  15  giugno  2012,
concernente Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto  economico»
(CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del   20   marzo   2013,
concernente la modifica degli schemi dello  stato  patrimoniale,  del
conto economico e della nota  integrativa  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Ritenuto di dover adeguare la  codificazione  prevista  dal  citato
decreto dell'8 febbraio 2010 al nuovo modello  di  rilevazione  delle
aziende del Servizio sanitario nazionale di cui al citato decreto del
Ministero della salute del 15 giugno 2012; 
  Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale  secondo  lo  schema
predisposto dal predetto gruppo di lavoro; 
  Considerato che il  gruppo  di  lavoro  ha  predisposto  lo  schema
riguardante la codificazione degli  incassi  e  dei  pagamenti  delle
strutture sanitarie; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Attivita' degli enti 
 
  1. Al fine di consentire  il  monitoraggio  dei  conti  pubblici  e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea  e  delle  norme  conseguenti,  le
aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici  sperimentali,  le
agenzie sanitarie regionali e le aziende ospedaliere  -  comprese  le
aziende ospedaliere-universitarie  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici  universitari  a
gestione diretta - indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici
gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale le strutture sanitarie: 
    provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e
dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso  e  di
pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai  codici  inerenti  le
operazioni finanziarie. Le strutture sanitarie, previo accordo con la
banca cassiera, possono non regolarizzare  i  sospesi  relativi  alle
anticipazioni di cassa e ai relativi rimborsi; 
    uniformano la codificazione alle istruzioni  del  «Glossario  dei
codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato, in presenza di una  riscontrata  non
corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del  «Glossario
dei  codici  gestionali»  verra'   pubblicato   sul   sito   internet
www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
    applicano i codici gestionali evitando  l'adozione  del  criterio
della prevalenza; 
    comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di
posta  elettronica  del  proprio  referente  SIOPE,  alla  Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio; 
    fermo  restando  il  divieto  di  compensazione  contabile  delle
partite previsto dal codice civile, a  seguito  di  compensazione  di
crediti/debiti, emettono ordinativi di incasso  e  di  pagamento  tra
loro correlati  di  importo  pari  al  credito/debito  oggetto  della
compensazione, che  costituiscono  regolazioni  contabili,  generanti
solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali ordinativi di incasso e di
pagamento  sono  riferiti  all'esercizio  in  cui  e'  effettuata  la
compensazione e sono tempestivamente trasmessi alla  banca  cassiera.
Tale adempimento e' necessario per consentire analisi e confronti tra
i dati SIOPE e i dati  dei  modelli  CE  ed  SP  di  cui  al  decreto
ministeriale del 15 giugno 2012 e con i dati SIOPE degli altri enti.