IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio; Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche; Viste le determinazioni del Ragioniere generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 e n. 139437 del 9 novembre 2005 con le quali sono stati costituiti distinti gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma 8 del richiamato art. 14 e, in particolare l'art. 2 della citata determinazione n. 139437 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle regioni e province autonome e delle strutture sanitarie; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e dell'8 febbraio 2010, concernente la nuova versione della codificazione SIOPE delle strutture sanitare e aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalita' di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche; Visto il titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto il decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2012, concernente Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2013, concernente la modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011; Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto dell'8 febbraio 2010 al nuovo modello di rilevazione delle aziende del Servizio sanitario nazionale di cui al citato decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2012; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro; Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Attivita' degli enti 1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le agenzie sanitarie regionali e le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta - indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. 2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le strutture sanitarie: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai codici inerenti le operazioni finanziarie. Le strutture sanitarie, previo accordo con la banca cassiera, possono non regolarizzare i sospesi relativi alle anticipazioni di cassa e ai relativi rimborsi; uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza; comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio; fermo restando il divieto di compensazione contabile delle partite previsto dal codice civile, a seguito di compensazione di crediti/debiti, emettono ordinativi di incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari al credito/debito oggetto della compensazione, che costituiscono regolazioni contabili, generanti solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali ordinativi di incasso e di pagamento sono riferiti all'esercizio in cui e' effettuata la compensazione e sono tempestivamente trasmessi alla banca cassiera. Tale adempimento e' necessario per consentire analisi e confronti tra i dati SIOPE e i dati dei modelli CE ed SP di cui al decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e con i dati SIOPE degli altri enti.