L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare,
l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  "Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive  locali"  che  ha  modificato  la
legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
recante il Codice di autoregolamentazione di cui  all'art.  11-quater
della legge n. 28 del 2000; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di  concorso  nelle  pubbliche  amministrazioni"  ed,  in
particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art.  1  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28,  aggiunge  il  comma  2bis  relativamente  alla
promozione della pari opportunita' tra  donne  e  uomini  nell'ambito
delle trasmissioni per la comunicazione politica; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici",  ed,  in
particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico); 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante "Regolamento in materia di  pubblicazione  e  diffusione  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa"; 
  Vista la propria  delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,
recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi  vigenti
in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali"; 
  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,
recante  "Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti
televisive nazionali"; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo", e successive modificazioni; 
  Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante
"Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001 n. 8 recante  "modifiche  all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005", pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  2014,
recante "Indizione del referendum popolare per il distacco del comune
di Comelico Superiore dalla regione Veneto e  sua  aggregazione  alla
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a norma dell'art.  132,  secondo
comma, della Costituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento  tra
i soggetti politici favorevoli  o  contrari  al  quesito  di  cui  al
referendum indetto ai  sensi  dell'art.  132,  secondo  comma,  della
Costituzione e fissato per il giorno 30 marzo 2014, avente ad oggetto
il distacco del comune di Comelico Superiore (Belluno) dalla  regione
Veneto   e   la   sua   aggregazione   alla   regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol,  nel  territorio  interessato   dalla   consultazione
referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive
private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  attuazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.
313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di  informazione,
di cui alla  delibera  n.  37/05/CSP  del  16  maggio  2005,  recante
"Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001 n. 8 recante  "modifiche  all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005". 
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art.  13,  comma
1, della delibera n. 37/05/CSP del 16  maggio  2005  decorrono  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato
dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6  a  12  del
Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi  sui
mezzi di comunicazione di massa di cui alla  delibera  n.  256/10/CSP
del 9 dicembre 2010. 
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della consultazione referendaria di cui alla  presente  delibera  con
altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni  di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n.  28  relative  a  ciascun
tipo di consultazione. 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino
a tutto il 30 marzo 2014. 
  Il presente provvedimento entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente provvedimento e' reso disponibile nel  sito  web  della
stessa Autorita' www.agcom.it. 
    Roma, 24 febbraio 2014 
 
                                               Il Presidente: Cardani 
Il commissario relatore: Posteraro