IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli»; Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 47 del 6 febbraio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Frosinone e Latina nei giorni 20 e 21 maggio 2008»; Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 61 del 14 marzo 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di crisi socio - economico -ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone»; Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 125 del 21 novembre 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008»; Considerato che ai sensi dell'art. 1 delle sopra citate ordinanze, il direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio e' stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nelle attivita' gia' poste in essere per il superamento dei contesti emergenziali in rassegna; Vista l'art. 14, comma 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, che ha previsto la soppressione delle strutture del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio; Vista la nota del 21 febbraio 2014 con cui il segretario generale della regione Lazio ha rappresentato che a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, le funzioni concernenti il settore ambientale ed idrogeologico sono state attribuite al Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative; Ravvisata pertanto la necessita' di apportare le conseguenti modifiche alle citate ordinanze, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dei contesti critici in rassegna; Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a sostituire i soggetti responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Lazio nelle attivita' gia' poste in essere per il superamento dei contesti emergenziali di cui alle sopra citate ordinanze, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 5, comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni; Dispone: Art. 1 1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' gia' programmate ai sensi delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013, il direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio subentra nelle iniziative gia' affidate al direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della medesima Regione. 2. Al direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della regione Lazio, che opera a titolo gratuito, vengono intestate le contabilita' speciali di cui alle sopra citate ordinanze. 3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2014 Il capo del Dipartimento: Gabrielli