IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 34 del 31 dicembre 2012 recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione  di
criticita' determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto
nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli»; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 47 del 6 febbraio 2013 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito  il  territorio
di alcuni comuni delle province  di  Roma,  Frosinone  e  Latina  nei
giorni 20 e 21 maggio 2008»; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 61 del 14 marzo 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle  iniziative
finalizzate  al  superamento  della  situazione  di  crisi  socio   -
economico -ambientale determinatasi nel  territorio  del  bacino  del
fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone»; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 125 del 21 novembre 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi a seguito degli  eccezionali  eventi  meteorologici  di
novembre e dicembre 2008»; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1 delle sopra citate  ordinanze,
il  direttore  del  Dipartimento  istituzionale  e  territorio  della
regione  Lazio  e'  stato  individuato   quale   responsabile   delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima  Regione
nelle attivita' gia' poste in essere per il superamento dei  contesti
emergenziali in rassegna; 
  Vista l'art. 14, comma 1 della legge regionale 28 giugno  2013,  n.
4, che ha previsto la soppressione delle strutture  del  Dipartimento
istituzionale e territorio della Regione Lazio; 
  Vista la nota del 21 febbraio 2014 con cui il  segretario  generale
della  regione  Lazio  ha   rappresentato   che   a   seguito   della
riorganizzazione delle strutture regionali, le  funzioni  concernenti
il settore ambientale  ed  idrogeologico  sono  state  attribuite  al
Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative; 
  Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di  apportare  le  conseguenti
modifiche  alle  citate  ordinanze,  al   fine   di   assicurare   il
completamento,  senza  soluzione  di  continuita',  degli  interventi
finalizzati al superamento dei contesti critici in rassegna; 
  Tenuto  conto  che  la  presente  ordinanza  non   comporta   oneri
aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  limitandosi  a  sostituire  i
soggetti responsabili  delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo
subentro della Regione Lazio nelle attivita' gia' poste in essere per
il superamento dei contesti emergenziali di  cui  alle  sopra  citate
ordinanze, per cui non  ricorrono  i  presupposti  per  acquisire  il
concerto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previsto
dall'art. 5, comma 2-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire  il  completamento  delle  attivita'  gia'
programmate ai sensi delle ordinanze del capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47  del  6  febbraio
2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n.  125  del  21  novembre  2013,  il
direttore regionale infrastrutture, ambiente  e  politiche  abitative
della Regione  Lazio  subentra  nelle  iniziative  gia'  affidate  al
direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della  medesima
Regione. 
  2. Al direttore  regionale  infrastrutture,  ambiente  e  politiche
abitative della regione Lazio, che opera a titolo  gratuito,  vengono
intestate  le  contabilita'  speciali  di  cui  alle   sopra   citate
ordinanze. 
  3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art.
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2014 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli