L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 30 settembre 2013; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, il suo art. 2, comma 38, lett. b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», in base al  quale,
«[a]  decorrere  dall'anno  2007  le  spese  di  funzionamento  [...]
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  [...]   sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita' [...]»; 
  Visto  il  comma  66  dello  stesso   art.   1,   che   attribuisce
all'Autorita', per gli anni successivi al 2006, il potere di adottare
le variazioni della misura e delle modalita'  della  contribuzione  a
carico dei soggetti operanti nel settore  delle  comunicazioni,  "nel
limite massimo del 2 per mille dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio
approvato precedentemente alla adozione della delibera"; 
  Viste  le  conseguenti  delibere  dell'Autorita'  n.   604/07/CONS,
693/08/CONS, 722/09/CONS,  599/10/CONS,  650/11/CONS  e  478/12/CONS,
recanti, rispettivamente, la misura e modalita'  del  versamento  del
contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni
per gli anni dal 2007 al 2013; 
  Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea  del
18 luglio 2013, cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12  a
C-258/12, secondo cui, al punto 43, «[...] l'art. 12 della  direttiva
autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso  non  osta
alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi  nei
procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano
servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare  un
diritto  destinato  a  coprire  i  costi  complessivamente  sostenuti
dall'ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo e'  determinato
in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese [...]»; 
  Preso atto del fabbisogno stimato per  le  spese  di  funzionamento
dell'Autorita' per l'anno 2014 e del complesso dei soggetti esercenti
attivita' che rientrano nelle competenze  ad  essa  attribuite  dalla
normativa vigente; 
  Ritenuto di dover adottare,  sulla  base  di  tale  fabbisogno,  la
deliberazione sulla  misura  della  contribuzione  e  sulle  relative
modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2014, da  sottoporre
al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  secondo  la  procedura
disciplinata nell'ultimo periodo  del  comma  65  dell'art.  1  della
citata legge finanziaria 2006; 
  Considerata,   al   riguardo,    l'opportunita'    della    massima
semplificazione delle modalita'  con  le  quali  i  soggetti  passivi
devono procedere  alla  quantificazione  del  contributo  da  versare
all'Autorita',  cosi'  da  garantire   efficienza   ed   economicita'
dell'azione amministrativa di verifica e riscossione, permettendo una
adeguata pianificazione delle  entrate  e,  soprattutto,  assicurando
equita' ed obiettivita' della  contribuzione  tra  tutti  i  soggetti
obbligati, nell'interesse dell'intero mercato di competenza; 
  Rilevato,  peraltro,  che  l'adozione  di  modalita'   di   calcolo
semplificate, basate su dati economici pubblici,  permette  anche  di
ridurre gli adempimenti informativi posti a carico dei  contribuenti,
nonche' di superare le questioni interpretative sulla quantificazione
degli importi da versare, che hanno dato luogo, negli ultimi anni, al
contenzioso sui cosiddetti ricavi «esenti»  o  «esclusi»  dalla  base
imponibile utilizzata per il calcolo; 
  Ritenuto pertanto, anche in vista  di  quanto  sopra,  di  indicare
quale base imponibile per l'applicazione della aliquota  contributiva
- in linea con le previsioni dell'art. 1, commi 65 e 66, della citata
legge finanziaria 2006 - il  complesso  dei  «ricavi  risultanti  dal
bilancio approvato precedentemente  alla  adozione  della  [presente]
delibera», coincidenti con la voce A1 del  conto  economico,  o  voce
corrispondente per i bilanci redatti  secondo  i  principi  contabili
internazionali; 
  Considerato che un criterio di  contribuzione  basato  sui  «ricavi
lordi» appare, come rilevato dalla stessa Corte  di  Giustizia  nella
sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica  (causa  C-284/10,  punto  31)
«obiettivo, trasparente e non discriminatorio»  e,  oltretutto,  «non
privo di relazione con i  costi  sostenuti  dall'autorita'  nazionale
competente»; 
  Ritenuto che l'Autorita' intende applicare il  contributo,  secondo
l'insegnamento della Corte di giustizia (si v., da ultimo, la  citata
sentenza del 18 luglio 2013),  in  modo  proporzionato,  obiettivo  e
trasparente,  tenendo,  dunque,  in  considerazione   le   condizioni
effettive  del  mercato,  la  sua  evoluzione  e  i  caratteri  degli
operatori,  al  fine   di   osservare   un   equilibrio   complessivo
nell'imposizione degli oneri in relazione alle spese di funzionamento
dell'Autorita'; 
  Considerato  conseguentemente  che,  per  assicurare   il   gettito
complessivo necessario al fabbisogno stimato, l'aliquota contributiva
per l'anno 2014 puo' essere fissata nello 1,4 per mille dei  predetti
ricavi  risultanti  dal  bilancio  approvato   precedentemente   alla
adozione della presente delibera; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  per   l'anno   2014   la   non
assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia
pari  o  inferiore  a  euro   500.000,00   (cinquecentomila/00),   in
considerazione   di   ragioni   di   economicita'   delle   attivita'
amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' per le
imprese che versano in stato di crisi avendo  attivita'  sospesa,  in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali  e  per
le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2013; 
  Ritenuto,  infine,  che,  nel  caso  di  rapporti  di  controllo  o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  Codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza
dell'Autorita'  sull'esattezza  della   contribuzione   versata,   la
societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella  propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'; 
  Visti gli atti del procedimento; 
  Udita la relazione  illustrativa  del  Commissario  Antonio  Preto,
relatore  ai  sensi  dell'art.   31   del   Regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti esercenti attivita' che  rientrano  nelle  competenze
attribuite dalla normativa  vigente  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art.
1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti  e
con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2013.