IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO  
 
 
  Visto l'articolo 3  del  decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408,
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 3 agosto 1994, n. 483; 
  Visto  l'articolo  32,  della  legge  24  gennaio  1979,   n.   18,
concernente l'elezione dei membri del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia, come modificato dall'articolo  9  della  legge  9  aprile
1984, n. 61; 
  Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni ai fini della nomina
dei presidenti di  seggio  delle  sezioni  elettorali  istituite  nel
territorio degli altri Stati dell'Unione europea per  l'elezione  dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della nomina dei  presidenti  di  seggio  delle  sezioni
elettorali istituite a norma dell'articolo  3  del  decreto-legge  24
giugno  1994,  n.  408,  convertito  in  legge,  con   modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 3  agosto  1994,  n.  483,  gli
uffici  consolari,  entro  il  23  aprile  2014,   trasmettono   alla
cancelleria della Corte d'appello di  Roma  l'elenco  degli  elettori
italiani, residenti nella circoscrizione consolare,  che  abbiano  un
livello di conoscenza della lingua italiana  idoneo  all'espletamento
della funzione di presidente di seggio di  sezione  elettorale,  eta'
non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per  votare
per i membri del Parlamento europeo spettanti allo  Stato  membro  di
residenza. 
  2. Ai fini  del  giudizio  di  idoneita'  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 32 sopracitato, gli Uffici consolari dovranno indicare,
per  ciascun  nominativo,  il  titolo  di  studio,  la   professione,
l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o
di  scrutatore  nonche',  ove  possibile,  brevi  informazioni  sulle
capacita' tecnico-organizzative dell'interessato, indicando,  infine,
se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento. 
  3. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in  numero  almeno
triplo  rispetto  a  quello  delle   sezioni   elettorali   istituite
nell'ambito della circoscrizione consolare. 
  4. La cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base  degli
elementi di cui al  secondo  comma,  forma  l'elenco  degli  elettori
idonei all'ufficio di presidente di seggio delle  sezioni  elettorali
istituite nel territorio degli altri Stati  dell'Unione  europea  per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del
2014. 
  5. La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni  elettorali  e'
effettuata dal Presidente della Corte di appello di Roma entro il  10
maggio 2014 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al  comma
precedente. 
  6. L'elenco, unitamente al provvedimento di  nomina,  e'  trasmesso
immediatamente ai rispettivi Uffici consolari,  che  provvederanno  a
darne comunicazione agli  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  32,
secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.