LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione  dei  principi
contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi   Regolamenti
adottati dalla Commissione in attuazione dell'articolo 6 del medesimo
Regolamento; 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,
come modificato dal Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230, che
dispone che i poteri della Banca d'Italia di  cui  agli  articoli  5,
comma 1, e 45 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,  sono
esercitati, per i soggetti  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'art. 2, per i patrimoni destinati di cui all'art.8, comma  1-bis
nonche'  per  le  societa'  finanziarie  iscritte  nell'albo  di  cui
all'art.106 del decreto legislativo  n.  385  del  1993  che  abbiano
esercitato le facolta' di cui  agli  art.  3  e  4  che  redigono  il
bilancio d'esercizio o il  bilancio  consolidato  in  conformita'  ai
principi  contabili  internazionali,  nel   rispetto   dei   principi
contabili internazionali; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 87, secondo il quale, nel caso dei soggetti operanti  nel  settore
finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107  del
testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la  CONSOB.
Per le societa' previste  dalla  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la  CONSOB.  Per
le societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le  istruzioni
sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la  CONSOB,  tenendo  conto
della specialita' della disciplina della legge stessa; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 87, secondo  il  quale  gli  enti  finanziari  si  attengono  alle
disposizioni che la Banca d'Italia  emana  relativamente  alle  forme
tecniche, su base individuale e su base consolidata,  dei  bilanci  e
delle situazioni  dei   conti  destinate  al  pubblico  nonche'  alle
modalita' e ai  termini  della  pubblicazione  delle  situazioni  dei
conti; 
  Considerata la necessita' di aggiornare la  normativa  di  bilancio
degli  intermediari  finanziari  per  tener  conto  delle   modifiche
intervenute  nei   Regolamenti   adottati   dalla   Commissione   che
recepiscono i principi contabili (IAS/IFRS); 
  Vista la lettera del 15 gennaio 2014 con  la  quale  la  Consob  ha
comunicato il proprio parere favorevole; 
 
                                Emana 
 
le allegate Istruzioni per la redazione del bilancio e del rendiconto
degli intermediari finanziari iscritti  nell'Elenco  speciale,  degli
istituti di pagamento,  degli  IMEL,  delle  SGR  e  delle  SIM,  che
sostituiscono integralmente le istruzioni allegate al Regolamento del
14 febbraio 2006 «Istruzioni  per  la  redazione  dei  bilanci  degli
Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti
di  moneta  elettronica  (IMEL),  delle  Societa'  di  gestione   del
risparmio (SGR) e delle Societa' di intermediazione mobiliare  (SIM)»
e successive modifiche. 
  Tali Istruzioni  si  applicano  a  partire  dal  bilancio  relativo
all'esercizio chiuso o in corso al 31  dicembre  2013,  ad  eccezione
delle modifiche contenute nell'Allegato A «Schemi di  bilancio  e  di
nota integrativa degli intermediari finanziari» - Nota integrativa  -
Parte D «Altre informazioni»  -  Sezione  D  «Garanzie  rilasciate  e
impegni»,  che  si  applicano  a  partire   dal   bilancio   relativo
all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014.  E'  consentita,
tuttavia, un'applicazione anticipata di queste  ultime  modifiche  ai
bilanci relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2013. 
    Roma, 21 gennaio 2014 
 
                                                Il Governatore: Visco