IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  e  i  successivi  regolamenti  di
adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente decreto sono stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio al numero, alla data e  a  nome  dell'impresa  a
fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della
direttiva 2009/117/CE del Consiglio  del  25  giugno  2009,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, della sostanza attiva che ora figura nel Reg.  (CE)  540/2011
oli di paraffina con n. CAS 8042-47-5; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  della  autorizzazione  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del  citato
decreto 29 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalita'
definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che, ai sensi del citato decreto 29 dicembre  2009,  le
imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui
trattasi, contenenti la sostanza attiva oli di paraffina con  n.  CAS
8042-47-5, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III
del citato decreto legislativo 194/95 e che  ora  figurano  nel  Reg.
(UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalita'  ivi
previste; 
  Considerato   che   e'   attualmente   in   corso   l'esame   della
documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di  cui
all'allegato VI dello stesso decreto legislativo  194/95  e  che  ora
figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della  Commissione,  dei  prodotti
fitosanitari di qui trattasi; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
indicati in allegato al presente decreto fino al  31  dicembre  2019,
data di scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva  oli  di
paraffina con n. CAS 8042-47-5, fatti salvi,  pena  la  revoca  delle
autorizzazioni: 
    gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   della   sostanza   attiva
componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata, contenenti la sostanza attiva oli di paraffina con  n.  CAS
8042-47-5, sono ri-registrati provvisoriamente fino 31 dicembre 2019,
data di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva  stessa
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e  che
ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione. 
  Sono fatti salvi pena la revoca delle autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari in questione: 
    gli adeguamenti alle conclusioni  dell'esame  tuttora  in  corso,
secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto
legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della
Commissione; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   della   sostanza   attiva
componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello