IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 con il quale l'onorevole avv. Maria Elena Boschi e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, gli articoli 22, 23 e 25 relativi rispettivamente al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, al Dipartimento per le riforme istituzionali e all'Ufficio per il programma di Governo; Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 1. A decorrere dal 22 febbraio 2014 il Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento onorevole avv. Maria Elena Boschi e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, alle riforme elettorali e a quelle connesse al sistema dei partiti e della rappresentanza politica, anche con riferimento alle modalita' di finanziamento. 2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 anche con riguardo allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea. 3. Il Ministro, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.