IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la  domanda  presentata  dall'Associazione  Patata  Rossa  di
Colfiorito, con sede in Colfiorito (Perugia), via  Adriatica  n.  149
C/o Sede Circoscrizione n. 7, intesa  ad  ottenere  la  registrazione
della denominazione Patata Rossa di Colfiorito, ai sensi  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 43324 del 29 maggio 2014 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione  Patata  Rossa  di
Colfiorito, ha chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio  della
stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento  (UE)
n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per  esso
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale  mancato   accoglimento   della   citata   istanza   di
riconoscimento della indicazione geografica  protetta,  ricadendo  la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Patata  Rossa
di Colfiorito, in attesa che  l'organismo  comunitario  decida  sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione  Patata
Rossa di Colfiorito, assicuri la protezione a titolo transitorio e  a
livello nazionale della denominazione  Patata  Rossa  di  Colfiorito,
secondo  il  disciplinare  di  produzione   consultabile   nel   sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Patata Rossa di Colfiorito.