LA CORTE DEI CONTI NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE nell'adunanza del 12 giugno 2014, presieduta dal Presidente della Corte - Presidente della Sezione delle autonomie Raffaele Squitieri; (Omissis). Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL); Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7- 8; Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42; Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148-bis del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014); Visti i decreti del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio e del 29 aprile 2014 che hanno differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali rispettivamente al 28 febbraio, al 30 aprile ed al 31 luglio 2014; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014. Vista la delibera n. 23/2013/INPR di questa Sezione, con la quale si e' ritenuto di non procedere all'adozione dei questionari annessi alle linee guida EE.LL. al bilancio di previsione 2013 e con la quale sono state fornite agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali indicazioni per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza, invitando gli stessi organi di revisione ad effettuare verifiche, in particolare su alcuni aspetti della suddetta gestione provvisoria. Vista la nota n. 622 del 6 giugno 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 12 giugno 2014; Uditi i relatori Consigliere Rinieri Ferone, Consigliere Paola Cosa, Primo Referendario Valeria Franchi; Premesso 1. La generale condizione di precarieta' degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali - a causa delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi tempi - rischia di essere aggravata dallo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo. Anche per l'esercizio 2014, infatti, detto termine e' stato differito, con tre consecutivi decreti ministeriali, sino al 31 luglio 2014; data questa che e' stata confermata dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 16/2014. Tale situazione sminuisce il ruolo degli strumenti di programmazione che dovrebbero operare in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio. In tal modo perde di efficacia l'essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio; la gestione finanziaria e' condizionata da tale vincolo che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed e' strumento fondamentale di garanzia per il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio ritualmente deliberato non consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio sui singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonche' sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance della dirigenza. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato la necessita' della salvaguardia del principio del coordinamento della finanza pubblica, che puo' trovare concreta declinazione solo in presenza dell'appropriato e tempestivo impiego degli strumenti di previsione e rendicontazione, in un quadro di consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche, che osservino i vincoli temporali connessi con la relativa approvazione da parte degli organi competenti. In questa ottica, si colloca la necessita' di rilevare e conoscere per tempo l'efficacia della regola espressa dal patto di stabilita' interno e dagli altri vincoli di finanza pubblica che determinano obblighi dell'Italia nei confronti dell'Unione europea e che impongono controlli sui bilanci e sui rendiconti, idonei a verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. A cio' si aggiunga che la mancata quantificazione delle entrate - quale elemento fondamentale del momento programmatorio - pregiudica l'esplicito orientamento delle risorse e determina un concreto rischio sul conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio, provocando elementi di forte criticita' in relazione all'osservanza del suddetto principio di coordinamento della finanza pubblica. Occorre, dunque, finalmente rispettare, per l'approvazione del bilancio preventivo, il termine del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, ordinariamente previsto, proprio al fine di procedere all'ordinata gestione delle risorse annuali. L'osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione assume valore in vista, soprattutto, dell'obbligo del pareggio di bilancio, rafforzato dalla legge n. 243/2012, le cui misure attuative opereranno per gli enti territoriali a decorrere dal 1° gennaio 2016. In tale contesto, la Sezione delle autonomie ritiene di non adottare i questionari annessi alle linee guida EE.LL. sul bilancio di previsione 2014. Ritiene, tuttavia, necessario dettare indirizzi per tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della gestione provvisoria, integrando quelli fissati con la deliberazione n. 23/2013/INPR, che mantengono, sostanzialmente, la loro piena validita'. 2. Al di la' dei principi generali, vanno ora considerate situazioni di rischio, collegate al protrarsi dell'esercizio provvisorio, alcune delle quali, peraltro, gia' evidenziate nella precedente deliberazione n. 23 del 2013, qui integralmente confermate e di seguito specificamente richiamate: criticita' nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa dell'anno precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa (in ultimo il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», attualmente non ancora convertito in legge); impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest'ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei tributi propri; difficolta' di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato; disagi per i cittadini e conseguenze sfavorevoli per la finanza dell'ente per effetto del ritardo nella determinazione delle aliquote, riduzioni ed esenzioni dei tributi o dei costi dei servizi; difficolta' nell'adozione delle azioni di riequilibrio per quegli enti che hanno presentato nell'esercizio precedente disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonche' nel perfezionamento di eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale; problematicita' nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione; difficolta' di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover rinunciare ai conferimenti assegnati; mancata approvazione del piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti. Si ribadisce la necessita' che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Cio' deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio «al buio», carente, cioe', di indirizzi approvati dai competenti organi di governo. Considerato La gestione del bilancio con le modalita' ex co. 3, dell'art. 163, del TUEL, va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio e di salvaguardia disciplinati dallo stesso Testo unico (articoli 193 e ss.). A tale fine e' necessario un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle spese e dei relativi mezzi di copertura, che risentono della variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive. Il sistema di bilancio nell'esercizio provvisorio, infatti, pur formalmente privo del fondamentale documento di programmazione, non puo' disattendere sul piano sostanziale il principio della veridicita' posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente; principio che, riferito alla fase previsionale, e' da intendersi come valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento (Principi contabili per gli enti locali - Postulati del sistema di bilancio). Un rigoroso monitoraggio in tal senso, consente, tra l'altro, di individuare, per tempo, condizioni di squilibrio strutturale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL. La gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell'esercizio precedente, rischia, nel 2014, di operare su parametri sovradimensionati, a fronte degli interventi connessi alla spending review e di un rilevante grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria (IMU, TASI, TARI), nonche' della necessita' di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in proporzione ai crediti risalenti ad annualita' pregresse; adempimento reso ancor piu' rigido nei confronti degli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidita'. In tale contesto, e' assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno, in ossequio, come ricordato in premessa, all'immanente principio dell'equilibrio, che trova conferma nelle disposizioni introdotte dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, «Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali», con particolare riferimento al comma 2, lettera c), del novellato art. 147 e del nuovo art. 147-quinquies del TUEL. Una gestione protratta dell'esercizio provvisorio - se non accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza - puo', nella descritta situazione, produrre disavanzi di gestione e impedire l'emersione dei debiti fuori bilancio. Il continuato rinvio per la presentazione del bilancio comporta, fra l'altro, criticita' per gli enti locali che stanno sperimentando gli effetti dell'armonizzazione contabile e quelli legati alla adozione dei nuovi schemi di bilancio. Particolarmente a rischio e' l'osservanza del patto di stabilita' interno in presenza della forte variabilita' delle grandezze rilevanti in termini di entrata e di spesa, cosi' come l'assenza della programmazione puo' riflettersi sulle politiche del personale e sul contenimento della relativa spesa, nonche' sul rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica. Nel quadro delineato emerge la necessita' che si adotti nelle sedi competenti ogni utile iniziativa per evitare il ripetersi di un patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali. D'altro canto, alla luce delle esposte considerazioni, emergono con tutta evidenza i limiti della vigente disciplina dell'esercizio provvisorio e l'esigenza di un intervento normativo volto a rendere i contenuti dell'art. 163 TUEL coerenti con l'evoluzione della normativa e con gli obblighi, anche di rango costituzionale, posti a carico degli Enti locali. Delibera 1. Di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi alle previsioni di bilancio 2014, per una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio. I suddetti indirizzi si aggiungono a quelli formulati nella delibera n. 23/AUT/2013. 2. Di non procedere all'adozione dei questionari annessi alle linee guida EE.LL. sul bilancio di previsione 2014, che saranno collegati alla raccolta dei dati relativa al rendiconto 2014. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti della gestione provvisoria, mentre non devono, allo stato, trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2014. Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti presso gli enti locali nel territorio delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilita' con gli specifici ordinamenti, nei casi in cui i bilanci di previsione 2014 non siano gia' stati approvati in base alle relative norme regionali. Dispone Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 12 giugno 2014. Il Presidente: Squitieri I Relatori: Ferone - Cosa - Franchi Depositata in segreteria il 17 giugno 2014 Il dirigente: Prozzo