LA CORTE DEI CONTI 
                    NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE 
 
  nell'adunanza del 12 giugno 2014, presieduta dal  Presidente  della
Corte - Presidente della Sezione delle autonomie Raffaele Squitieri; 
(Omissis). 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali   e
successive modificazioni (TUEL); 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7- 8; 
  Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (finanziaria 2006); 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009,  n.
42; 
  Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148-bis del  TUEL,
come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213; 
  Vista la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1,  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella   Carta
costituzionale; 
  Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite  in
data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio,  ai  sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2013, del
13 febbraio e del 29 aprile 2014 che hanno differito il  termine  per
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali
rispettivamente al 28 febbraio, al 30 aprile ed al 31 luglio 2014; 
  Visto  l'art.  2-bis  del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.   16,
convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014,  n.  68,  che
differisce al 31  luglio  2014  il  termine  per  l'approvazione  del
bilancio annuale di previsione  degli  enti  locali  per  l'esercizio
2014. 
  Vista la delibera n. 23/2013/INPR di questa Sezione, con  la  quale
si e' ritenuto di non procedere all'adozione dei questionari  annessi
alle linee guida EE.LL. al bilancio di previsione 2013 e con la quale
sono state fornite agli  organi  di  revisione  economico-finanziaria
degli  enti  locali  indicazioni  per  una  gestione   dell'esercizio
provvisorio improntata al principio  della  prudenza,  invitando  gli
stessi organi di revisione ad effettuare verifiche, in particolare su
alcuni aspetti della suddetta gestione provvisoria. 
  Vista la nota n. 622 del 6 giugno 2014, con la quale il  Presidente
della Corte dei conti ha convocato la  Sezione  delle  autonomie  per
l'adunanza del giorno 12 giugno 2014; 
  Uditi i relatori  Consigliere  Rinieri  Ferone,  Consigliere  Paola
Cosa, Primo Referendario Valeria Franchi; 
 
                              Premesso 
 
  1. La generale condizione di precarieta' degli  assetti  regolativi
del sistema di finanziamento  degli  enti  locali  -  a  causa  delle
molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale  immobiliare,
succedutesi negli ultimi tempi - rischia di  essere  aggravata  dallo
slittamento del termine per l'approvazione del  bilancio  preventivo.
Anche  per  l'esercizio  2014,  infatti,  detto  termine   e'   stato
differito, con tre  consecutivi  decreti  ministeriali,  sino  al  31
luglio 2014; data questa che e' stata confermata dall'art. 2-bis  del
decreto-legge n. 16/2014. Tale situazione sminuisce  il  ruolo  degli
strumenti di programmazione che dovrebbero operare in  tempi  congrui
per orientare la  gestione  dell'esercizio.  In  tal  modo  perde  di
efficacia l'essenziale valenza del vincolo  autorizzatorio,  connesso
con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio;
la gestione finanziaria e' condizionata da tale vincolo che definisce
i limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed e' strumento
fondamentale  di  garanzia  per  il  mantenimento   degli   equilibri
finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un  bilancio
ritualmente  deliberato  non  consente  la  concreta  e   sostanziale
definizione di tale vincolo autorizzatorio sui singoli stanziamenti e
comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione
e  controllo,  nonche'  sui  sistemi  di  controllo  interno   e   di
valutazione della performance della dirigenza. 
  La giurisprudenza  costituzionale  ha  ripetutamente  affermato  la
necessita' della salvaguardia del principio del  coordinamento  della
finanza pubblica, che puo'  trovare  concreta  declinazione  solo  in
presenza dell'appropriato e tempestivo  impiego  degli  strumenti  di
previsione e rendicontazione, in  un  quadro  di  consolidamento  dei
conti  delle  amministrazioni  pubbliche,  che  osservino  i  vincoli
temporali connessi con la relativa approvazione da parte degli organi
competenti. 
  In questa ottica, si colloca la necessita' di rilevare e  conoscere
per tempo l'efficacia della regola espressa dal patto  di  stabilita'
interno e dagli altri vincoli di  finanza  pubblica  che  determinano
obblighi  dell'Italia  nei  confronti  dell'Unione  europea   e   che
impongono controlli sui bilanci e sui rendiconti, idonei a verificare
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica.  A
cio' si aggiunga che la mancata quantificazione delle entrate - quale
elemento  fondamentale  del  momento  programmatorio   -   pregiudica
l'esplicito  orientamento  delle  risorse  e  determina  un  concreto
rischio sul conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio,
provocando elementi di forte criticita' in  relazione  all'osservanza
del suddetto principio di coordinamento della finanza pubblica. 
  Occorre, dunque,  finalmente  rispettare,  per  l'approvazione  del
bilancio  preventivo,  il  termine  del  31  dicembre  dell'esercizio
precedente a quello di riferimento, ordinariamente previsto,  proprio
al fine di procedere all'ordinata gestione delle risorse annuali. 
  L'osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione
assume valore in vista, soprattutto,  dell'obbligo  del  pareggio  di
bilancio, rafforzato dalla legge n. 243/2012, le cui misure attuative
opereranno per gli enti territoriali a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  In tale  contesto,  la  Sezione  delle  autonomie  ritiene  di  non
adottare i questionari annessi alle linee guida EE.LL.  sul  bilancio
di previsione 2014. Ritiene, tuttavia, necessario  dettare  indirizzi
per tenere sotto effettivo controllo  gli  andamenti  della  gestione
provvisoria,  integrando  quelli  fissati  con  la  deliberazione  n.
23/2013/INPR,  che  mantengono,  sostanzialmente,   la   loro   piena
validita'. 
  2.  Al  di  la'  dei  principi  generali,  vanno  ora   considerate
situazioni  di  rischio,  collegate   al   protrarsi   dell'esercizio
provvisorio, alcune delle quali,  peraltro,  gia'  evidenziate  nella
precedente deliberazione n. 23 del 2013, qui integralmente confermate
e di seguito specificamente richiamate: 
    criticita' nel riferire  la  gestione  finanziaria  in  esercizio
provvisorio  agli  stanziamenti  di  spesa  dell'anno  precedente  in
presenza di manovre di riduzione delle  risorse  e  della  spesa  (in
ultimo il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 recante «Misure  urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale», attualmente non ancora
convertito in legge); 
    impatto negativo  sugli  equilibri  di  competenza  e  di  cassa,
quest'ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei  tributi
propri; 
    difficolta' di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate
alla  razionalizzazione  e  riduzione  della  spesa,   ad   esercizio
finanziario inoltrato; 
    disagi per i cittadini e conseguenze sfavorevoli per  la  finanza
dell'ente  per  effetto  del  ritardo  nella   determinazione   delle
aliquote, riduzioni ed esenzioni dei tributi o dei costi dei servizi; 
    difficolta' nell'adozione delle azioni di riequilibrio per quegli
enti che hanno  presentato  nell'esercizio  precedente  disavanzo  di
amministrazione e/o  di  gestione,  nonche'  nel  perfezionamento  di
eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale; 
    problematicita' nei processi di riconoscimento e finanziamento di
debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione; 
    difficolta'   di   attivare,   in   assenza    dello    strumento
autorizzatorio, fonti di finanziamento  nazionali  e  comunitarie  da
destinare ad interventi di investimento, con il  conseguente  rischio
di dover rinunciare ai conferimenti assegnati; 
    mancata  approvazione  del  piano  esecutivo  di  gestione,   con
riflessi negativi  sugli  aspetti  connessi  alla  valutazione  della
performance della dirigenza e del personale degli enti. 
    Si ribadisce la necessita' che gli enti si  dotino  di  strumenti
provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria  e  operativa
(quali ad esempio il piano  esecutivo  di  gestione  provvisorio  e/o
direttive vincolanti degli organi di governo) al  fine  di  sopperire
all'assenza,   all'inizio   dell'esercizio,   degli   strumenti    di
programmazione previsti dall'ordinamento.  Cio'  deve  consentire  di
raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa  della
definitiva approvazione del bilancio  di  previsione.  E'  quindi  da
evitare una gestione in esercizio  provvisorio  «al  buio»,  carente,
cioe', di indirizzi approvati dai competenti organi di governo. 
 
                             Considerato 
 
  La gestione del bilancio con le modalita' ex co. 3, dell'art.  163,
del TUEL,  va  garantita  con  l'utile  impiego  degli  strumenti  di
monitoraggio e di salvaguardia disciplinati dallo stesso Testo  unico
(articoli 193 e ss.).  A  tale  fine  e'  necessario  un  accurato  e
continuo riscontro sul piano contabile delle  spese  e  dei  relativi
mezzi   di   copertura,   che   risentono   della    variabile    del
ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive. 
  Il sistema di bilancio  nell'esercizio  provvisorio,  infatti,  pur
formalmente privo del fondamentale documento di  programmazione,  non
puo'  disattendere  sul  piano   sostanziale   il   principio   della
veridicita'  posto   a   garanzia   della   necessaria   e   corretta
rappresentazione della situazione  finanziaria  dell'ente;  principio
che,  riferito  alla  fase  previsionale,  e'  da   intendersi   come
valutazione dei flussi finanziari generati dalle  operazioni  che  si
svolgeranno nel periodo di riferimento (Principi  contabili  per  gli
enti locali  -  Postulati  del  sistema  di  bilancio).  Un  rigoroso
monitoraggio in tal senso, consente, tra l'altro, di individuare, per
tempo,  condizioni  di  squilibrio  strutturale  ai  sensi  dell'art.
243-bis del TUEL. 
  La  gestione  per  dodicesimi  dello  stanziamento  assestato   del
bilancio dell'esercizio precedente, rischia, nel 2014, di operare  su
parametri sovradimensionati, a fronte degli interventi connessi  alla
spending review e di un rilevante grado di incertezza  sulle  entrate
proprie  di  natura  tributaria  (IMU,  TASI,  TARI),  nonche'  della
necessita' di adeguare annualmente il fondo svalutazione  crediti  in
proporzione ai crediti risalenti ad annualita' pregresse; adempimento
reso ancor piu' rigido nei confronti  degli  enti  locali  che  hanno
fatto ricorso all'anticipazione di liquidita'. 
  In  tale  contesto,  e'  assolutamente  necessario  procedere  alla
sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno,
in ossequio, come  ricordato  in  premessa,  all'immanente  principio
dell'equilibrio, che trova  conferma  nelle  disposizioni  introdotte
dall'art.  3  del  decreto-legge  n.  174/2012,  «Rafforzamento   dei
controlli in materia di Enti locali», con particolare riferimento  al
comma 2, lettera  c),  del  novellato  art.  147  e  del  nuovo  art.
147-quinquies del TUEL. 
  Una  gestione  protratta  dell'esercizio  provvisorio  -   se   non
accompagnata da comportamenti ispirati al  principio  di  prudenza  -
puo', nella descritta situazione, produrre disavanzi  di  gestione  e
impedire l'emersione dei debiti fuori bilancio. 
  Il continuato rinvio per la presentazione  del  bilancio  comporta,
fra l'altro, criticita' per gli enti locali che stanno  sperimentando
gli  effetti  dell'armonizzazione  contabile  e  quelli  legati  alla
adozione dei nuovi schemi di bilancio. 
  Particolarmente a rischio e' l'osservanza del patto  di  stabilita'
interno  in  presenza  della  forte  variabilita'   delle   grandezze
rilevanti in termini di entrata e  di  spesa,  cosi'  come  l'assenza
della programmazione puo' riflettersi sulle politiche del personale e
sul contenimento della relativa spesa,  nonche'  sul  rispetto  degli
altri vincoli di finanza pubblica. 
  Nel quadro delineato emerge la necessita' che si adotti nelle  sedi
competenti ogni utile iniziativa  per  evitare  il  ripetersi  di  un
patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio  che,  di  fatto,
vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone  gli  enti
locali al rischio di negativi esiti gestionali. 
  D'altro canto, alla luce delle esposte considerazioni, emergono con
tutta evidenza  i  limiti  della  vigente  disciplina  dell'esercizio
provvisorio e l'esigenza di un intervento normativo volto a rendere i
contenuti  dell'art.  163  TUEL  coerenti  con   l'evoluzione   della
normativa e con gli obblighi, anche di rango costituzionale, posti  a
carico degli Enti locali. 
 
                              Delibera 
 
  1. Di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, riguardante indirizzi, ex art. 1, commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  relativi  alle
previsioni  di  bilancio  2014,  per  una  gestione,   in   esercizio
provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a  salvaguardare
la permanenza in corso d'esercizio degli  equilibri  di  bilancio.  I
suddetti indirizzi si aggiungono a quelli formulati nella delibera n.
23/AUT/2013. 
  2. Di non procedere all'adozione dei questionari annessi alle linee
guida EE.LL. sul bilancio di previsione 2014, che  saranno  collegati
alla raccolta dei dati relativa al rendiconto  2014.  Gli  organi  di
revisione economico-finanziaria degli enti locali  sono  chiamati  ad
effettuare  verifiche  sugli  evidenziati  aspetti   della   gestione
provvisoria,  mentre  non  devono,  allo  stato,   trasmettere   alle
competenti Sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti  la
relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2014. Le suddette
indicazioni sono rivolte anche  agli  organi  di  revisione  operanti
presso gli  enti  locali  nel  territorio  delle  Regioni  a  statuto
speciale e Province autonome, nei limiti di  compatibilita'  con  gli
specifici ordinamenti, nei casi in cui i bilanci di  previsione  2014
non siano gia' stati approvati in base alle relative norme regionali. 
 
                               Dispone 
 
  Che copia della presente  deliberazione  venga  trasmessa,  per  le
pertinenti  valutazioni,  al  Ministro  dell'interno  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 12 giugno 2014. 
 
                                             Il Presidente: Squitieri 
 
I Relatori: Ferone - Cosa - Franchi 
 
  Depositata in segreteria il 17 giugno 2014 
 
                        Il dirigente: Prozzo